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Diritto di accesso - L'interessato può accedere anche ai dati che lui stesso ha fornito - 12 giugno 2002 [1065506]

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[doc web n. 1065506]

Diritto di accesso - L´interessato può accedere anche ai dati che lui stesso ha fornito - 12 giugno 2002

Il riscontro del titolare del trattamento alla richiesta di accesso dell´interessato non può essere omesso in ragione della provenienza dei dati dall´interessato medesimo (fattispecie relative ai dati personali conferiti dall´interessato al momento della richiesta di un finanziamento non concesso).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig XY rappresentato e difeso dagli avv. Antonino e Marco Spadaro presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Bipielle Ducato S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta che Bipielle Ducato S.p.A. non abbia fornito completo riscontro ad una richiesta, avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di conoscere le informazioni che lo riguardano con particolare riferimento ad una richiesta di finanziamento non accolta dalla medesima società.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste ritenendo incompleti i riscontri pervenuti. In particolare ha sostenuto che il titolare avrebbe "omesso di dare comunicazione in forma scritta ed intelligibile" dei dati richiesti, chiedendo di porre a carico del medesimo titolare le spese del procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 16 maggio 2002, Bipielle Ducato S.p.A., con nota anticipata via fax il 24 maggio 2002, ha comunicato:

  • alcuni dati identificativi presenti negli archivi della società, nonché i nominativi degli "enti di tutela del credito" ai quali i dati sono stati comunicati;
  • che la richiesta di finanziamento "è stata declinata in base ad un giudizio discrezionale" della società;

L´interessato, con fax in data 4 giugno 2002, ha manifestato perplessità in ordine ai riscontri pervenuti che sarebbero circoscritti ai meri dati identificativi.

CIO´ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali del cliente di una società che eroga finanziamenti nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento alla richiesta di conoscere le informazioni dalla stessa detenute, anche in merito al diniego di un prestito.

Il ricorso deve essere in parte accolto.

Il titolare del trattamento ha fornito un riscontro non adeguato alle richieste del ricorrente, limitandosi alla mera comunicazione dei soli dati anagrafici ed identificativi che lo riguardano, nonché di quelli dell´esercizio commerciale presso il quale lo stesso si era recato per acquistare il bene oggetto della richiesta di finanziamento.

Nei riscontri forniti dal titolare non vi è in particolare traccia dell´entità del finanziamento richiesto, delle caratteristiche e delle modalità di erogazione dello stesso, né di altri dati correlati alla richiesta di finanziamento (entità del reddito, eventuali rapporti di finanziamento già in essere, ecc.). Nella nota datata 23 maggio 2002 Bipielle Ducato S.p.A. accenna in maniera generica ai "dati relativi alla richiesta di finanziamento" che sarebbero stati trattati nei termini di cui all´informativa rilasciata all´interessato, senza specificare i dati medesimi. Né il titolare ha precisato in modo inequivocabile di detenere i soli dati anagrafici o ha dato conto della eventuale cancellazione dei dati specificamente riferiti all´operazione di finanziamento richiesta, dati che dovrebbero peraltro risultare nella stessa copia della proposta contrattuale (unitamente all´informativa ed al consenso dell´interessato di cui vi è cenno nella medesima nota del 23 maggio) in possesso della citata società.

Ciascun titolare del trattamento è invece tenuto a fornire un riscontro completo alle richieste di accesso ai dati personali proposte ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675 e secondo le modalità di cui all´art. 17 del d.P.R. n. 501/1998, senza che l´interessato debba precisare le ragioni poste a base delle richieste medesime. Tale riscontro non può essere omesso in ragione della provenienza dei dati dall´interessato medesimo.

Bipielle Ducato S.p.A. dovrà dunque integrare la risposta già fornita comunicando all´interessato gli ulteriori dati allo stesso riferiti, o dando espressa ed inequivoca attestazione dell´inesistenza di altri dati oltre quelli già comunicati, entro un termine che appare congruo fissare al 19 luglio 2002.

Va invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla già avvenuta comunicazione dei dati identificativi dell´interessato.

In considerazione del tardivo e incompleto riscontro fornito va posto a carico di Bipielle Ducato S.p.A. l´ammontare delle spese sostenute dal ricorrente, determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso ed ordina a Bipielle Ducato S.p.A. di integrare, nei termini di cui in motivazione, la risposta già fornita all´interessato, comunicando allo stesso gli altri dati personali oggetto della richiesta e allo stesso riferiti, entro il 19 luglio 2002, e dando comunicazione entro la stessa data a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

b) non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in riferimento all´avvenuta comunicazione dei dati identificativi dell´interessato;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di Bipielle Ducato S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 12 giugno 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli