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Procedimento relativo ai ricorsi - Il titolare che risponde tardi all'interessato sopporta le spese del procedimento - 6 settembre 2002 [1066287]

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[doc web n. 1066286]

Procedimento relativo ai ricorsi - Il titolare che risponde tardi all´interessato sopporta le spese del procedimento - 6 settembre 2002

Ove il riscontro alle richieste dell´interessato intervenga dopo la presentazione del ricorso al Garante, il titolare è tenuto a rifondere le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a precedere.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal sig. Juri Monducci rappresentato e difeso dall´avv. Beatrice Cunegatti presso il cui studio in Bologna ha eletto domicilio

nei confronti di

Telecom Italia mobile S.p.a;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, titolare di un´utenza telefonica mobile attivata con Telecom Italia Mobile S.p.a., lamenta di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto l´aggiornamento del dato relativo alla propria residenza e si era opposto al trattamento dei dati utilizzati dalla citata società di telefonia per l´invio di messaggi sms a contenuto promozionale, relativamente a servizi offerti dalla società medesima.

Nel successivo ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre le spese del procedimento a carico del titolare del trattamento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 12 luglio 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota anticipata via fax in data 19 luglio 2002, ha fornito riscontro alle richieste dell´interessato sostenendo:

  • "di aver provveduto ad effettuare la modifica anche dell´intestazione delle bollette" dopo aver già modificato l´indirizzo dell´interessato per il recapito delle bollette stesse "e per ogni altra comunicazione inerente il contratto di telefonia mobile";- di aver provveduto anche in ordine alla richiesta di veder interrotto ogni invio di materiale per finalità di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario, istanza che era già stata recepita, ma che "non era andata a buon fine (…) a causa di un disallineamento dei sistemi interni";
  • che i dati personali del ricorrente saranno trattati "esclusivamente ai fini strettamente necessari alla fornitura del servizio (…) nel pieno rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 675/1996".

Il ricorrente, con nota anticipata via fax in data 22 luglio 2002, nel ribadire la legittimità e precisione delle richieste a suo tempo formulate, ha affermato di "prendere atto dell´adesione spontanea" da parte del titolare del trattamento e pertanto ha formulato a questa Autorità una richiesta di non luogo a provvedere sul ricorso in questione.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di aggiornamento dei dati dell´interessato formulata dallo stesso nei confronti di una società di telefonia mobile, nonché su una opposizione all´utilizzazione dei dati personali per finalità di informazione commerciale e di invio di materiale pubblicitario da parte della medesima società.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il titolare del trattamento accolto le richieste dell´interessato. Dal riscontro fornito è infatti emerso che il gestore del servizio di telefonia mobile ha provveduto all´aggiornamento dei dati personali del ricorrente, con specifico riferimento alla nuova residenza dello stesso ed ha adottato gli opportuni accorgimenti tecnici per interrompere l´invio di comunicazioni commerciali e promozionali.

Il pieno riscontro alle richieste del ricorrente è intervenuto solo dopo la presentazione del ricorso al Garante. Va pertanto posto a carico del titolare del trattamento metà dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione tra le parti, per giusti motivi legati alla particolarità della vicenda.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti in misura pari alla metà a carico di Telecom Italia mobile S.p.a, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 6 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1066286
Data
06/09/02

Tipologie

Decisione su ricorso