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Dati sensibili - Come annotare lo 'sbattezzo' nel registro dei battezzati - 10 ottobre 2002 [1066415]

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[doc. web. n. 1066415]

Dati sensibili - Come annotare lo "sbattezzo" nel registro dei battezzati - 10 ottobre 2002

La richiesta di un battezzato di apporre nei registri parrochhiali l´annotazione della propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica è legittima, essendo volta ad aggiornare ed integrare i dati personali che lo riguardano, con specifico riferimento al "dato sensibile" relativo all´appartenenza religiosa.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza, formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva richiesto l´annotazione a margine del registro dei battezzati della Parrocchia "Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria" in Fossalta di Piave, della propria volontà di non essere più considerato membro della Chiesa cattolica.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito la propria richiesta.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 23 settembre 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il parroco legale rappresentante della Parrocchia, con lettera anticipata via fax in data 30 settembre 2002, ha dichiarato in una nota allegata rivolta all´interessato di non credere di "essere autorizzato dalla vigente normativa canonica ad effettuare - all´interno del registro parrocchiale dei battesimi - l´annotazione (…) richiesta», precisando peraltro di aver annotato e conservato l´istanza rigettata in una appendice del registro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sulla richiesta di annotazione a margine del registro dei battezzati della volontà dell´interessato di non essere considerato membro della Chiesa cattolica.

La richiesta è fondata.

La richiesta di apporre nei registri parrocchiali l´annotazione della propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica è legittima, consistendo in un´istanza volta ad aggiornare ed integrare i dati personali che riguardano l´interessato, con specifico riferimento al "dato sensibile" relativo all´appartenenza religiosa (art. 13, comma 1, lett. c), n. 3 legge n. 675/1996).

Come più volte rilevato da questa Autorità (v., ad esempio, Provv. del 19 settembre 1999, in Bollettino n. 9, p. 54) "l´aspirazione degli interessati a veder correttamente rappresentata la propria immagine in relazione alle proprie convinzioni originarie o sopravvenute, può … essere soddisfatta…" attraverso "ad esempio, una semplice annotazione a margine del dato da rettificarsi…", ferma restando la documentazione del fatto storico dell´avvenuto battesimo (cfr. Trib. Padova sez. I civ. n. 3531/99 RG del 26 maggio 2000).

Deve inoltre ritenersi che il ricorso riguardi unicamente il registro dei battezzati, specificamente menzionato nell´istanza ex art. 13 cit., malgrado il più generico riferimento nel ricorso medesimo ai "registri parrocchiali".

L´avvenuta annotazione del rigetto dell´istanza di cui è stata fatta menzione nella richiamata nota del 30 settembre non è meglio documentata in atti e non vi è pertanto prova che essa rechi già (analogamente a quanto effettuato da diverse parrocchie in casi analoghi) tutti gli elementi necessari a far risultare in modo inequivoco, dal registro dei battesimi, l´illustrata volontà dell´interessato di non appartenere più alla Chiesa cattolica.

Il titolare del trattamento dovrà pertanto provvedere ad effettuare tale annotazione nel registro dei battesimi, qualora non vi abbia già provveduto nei predetti termini, entro un termine che appare congruo fissare al 30 novembre 2002.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

accoglie il ricorso e ordina alla Parrocchia "Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria" in Fossalta di Piave di apporre entro il 30 novembre 2002 l´annotazione richiesta dal ricorrente nel registro dei battesimi, qualora non vi abbia già provveduto nei termini di cui in motivazione, dando conferma a questa Autorità entro la medesima data dell´avvenuto adempimento.

Roma, 10 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli