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Procedimento relativo ai ricorsi - Ricorso infondato se il riscontro all'istanza è tempestivo - 16 ottobre 2002 [1066593]

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[doc. web. n. 1066593]

Procedimento relativo ai ricorsi - Ricorso infondato se il riscontro all´istanza è tempestivo - 16 ottobre 2002

Il ricorso al Garante è infondato ove il titolare del trattamento abbia fornito idoneo riscontro a tutte le richieste dell´interessato già in sede di risposta all´istanza avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Marco Martin

nei confronti del

sig. Leonardo Chiaravallotti;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l’invio non richiesto di un messaggio di posta elettronica concernente l’invito ad inserirsi in un meccanismo per l’invio sistematico di e-mail al fine di conseguire benefici economici, aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del «responsabile legale del trattamento» e l’origine dei dati che lo riguardano, con specifico riferimento al proprio indirizzo di posta elettronica, opponendosi al loro trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo il ristoro delle spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 24 settembre 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente, con nota inviata via fax il 4 ottobre 2002, nel richiamare quanto già dichiarato nella precedente lettera di riscontro inoltrata, il 31 luglio 2002, con raccomandata (della cui ricevuta allega copia), ha sostenuto di:

  • aver rinvenuto l’indirizzo dell’interessato in un sito web di annunci nel quale "il sig. Marco Martin ha pubblicato la sua mail" ;
  • "essere un privato cittadino e non un’azienda, di non esercitare nessuna attività di commercio elettronico e per questo di non avere un responsabile dei dati personali";
  • aver inviato la e-mail contestata per partecipare ad "un gioco che sta girando in Rete negli ultimi mesi" e di non voler perseguire "scopi promozionali o commerciali";
  • non voler inviare ulteriori e-mail.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l’invio di corrispondenza non richiesta ad un indirizzo di posta elettronica.

Il ricorso è infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, risulta infatti che il resistente ha fornito idoneo riscontro a tutte le richieste proposte dall’interessato già in sede di risposta all’istanza proposta ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996.

Dalla documentazione in atti si rileva che la predetta istanza è pervenuta al resistente il 27 luglio 2002 e che questi ha inviato il 31 luglio 2002 una nota-raccomandata di risposta nella quale veniva fornito riscontro alle istanze dell’interessato (peraltro non tutte formulate con preciso riferimento ai diritti tutelati dall’art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996).

Alla luce di tale riscontro, la successiva proposizione in data 7 agosto 2002 di un ricorso ex art. 29 della medesima legge (che è stato poi ripresentato il successivo 19 settembre a seguito dell’invito, formulato da questa Autorità, a regolarizzare l’atto stesso, originariamente privo di un requisito di ammissibilità) non risulta giustificata.

Il procedimento ai sensi del citato art. 29 può essere avviato solo per la tutela di una precisa richiesta (formulata in riferimento a specifiche situazioni soggettive tutelate dall’art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996) avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte.

Nel caso di specie l’istanza ex art. 13 aveva trovato pieno accoglimento ed alla data di invio del ricorso l’interessato era già in possesso degli idonei elementi di risposta richiesti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 16 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1066593
Data
16/10/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso