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Telecomunicazioni - Marketing diretto ad indirizzi reperiti su elenchi telefonici - 30 ottobre 2002 [1066675]

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[doc. web. n. 1066675]

Telecomunicazioni - Marketing diretto ad indirizzi reperiti su elenchi telefonici - 30 ottobre 2002

Ove ricorrano giusti motivi legati alla specificità della vicenda esaminata, il Garante, in sede di decisione del ricorso, può discrezionalmente compensare in tutto o in parte le spese del procedimento.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dalla sig.ra Carla Ferrara

nei confronti di

Citicorp Finanziaria S.p.A. - Citifin;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

A seguito della ricezione di una comunicazione promozionale da parte di Citicorp Finanziaria S.p.A. - Citifin, la ricorrente ha presentato una richiesta ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti della società, al fine di accedere ai dati personali che la riguardano e di conoscerne l’origine, nonché la logica e le finalità del trattamento.

Non avendo ricevuto riscontro, l’interessata ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, ribadendo le proprie richieste e chiedendo di ottenere la cancellazione dei dati personali utilizzati per scopi di marketing diretto, nonché di porre le spese del procedimento a carico della società titolare del trattamento.

All’invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 7 ottobre 2002 ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha risposto con nota datata 10 ottobre 2002 nella quale, nell’indicare le finalità del trattamento svolto, ha sostenuto:

  • di aver acquisito i dati personali relativi all’interessata "per il tramite di società di Direct Channel che, a loro volta, li hanno raccolti da elenchi pubblici (nella fattispecie elenco telefonico)";
  • di aver già provveduto in data 13 settembre 2002 alla cancellazione dei dati relativi alla ricorrente dai propri archivi "per evitare in futuro l’invio di materiale pubblicitario".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su un trattamento di dati personali svolto per finalità di marketing diretto.

In ordine al ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, avendo la società resistente fornito, sia pure tardivamente, riscontro alle istanze dell’interessata e avendo la stessa assicurato di aver cancellato i dati personali relativi alla ricorrente già in data antecedente la presentazione del ricorso ex art. 29 della legge n. 675/1998, con dichiarazione della cui veridicità risponde ai sensi dell’art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante").

Per quanto concerne le spese, va posta a carico del titolare del trattamento metà dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), previa parziale compensazione per giusti motivi, in ragione del contenuto del riscontro fornito, sebbene tardivamente, nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Citicorp Finanziaria S.p.A. - Citifin che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 30 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli