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Reti telematiche e Internet - La pubblicazione di indirizzi e-mail non ne legittima l'impropria utilizzazione- 25 novembre 2002 [1067423]

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[doc. web. n. 1067423]

Reti telematiche e Internet - La pubblicazione di indirizzi e-mail non ne legittima l´impropria utilizzazione- 25 novembre 2002

La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica, resi conoscibili attraverso siti web, va rapportata alle finalità per le quali tali indirizzi sono stati inseriti nei siti, con la conseguenza che non può ritenersi consentito, da parte dei terzi, un invio generalizzato di e - mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario.

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Angelo Salice

nei confronti di

Vito Correddu in qualità di coordinatore del Movimento umanista;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente espone di non aver ricevuto riscontro da parte di Vito Correddu, coordinatore del "Movimento umanista", ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale, nel contestare l’invio di un messaggio di posta elettronica non sollecitato, aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del «responsabile legale del trattamento» e l’origine dei dati che lo riguardano, opponendosi altresì al loro trattamento.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo altresì di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 5 novembre 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente ha risposto con una memoria pervenuta in data 11 novembre 2002 sostenendo:

  • di non possedere alcun dato personale del ricorrente oltre all’indirizzo di posta elettronica rinvenuto "su Internet, consultando elenchi di indirizzi a disposizione di tutti";
  • di aver inviato un "questionario" che non avrebbe "carattere commerciale, in quanto tende solo a sondare l’opinione delle persone interpellate su questioni di carattere sociale e politico";
  • che il questionario e la e-mail che lo conteneva non poteva pertanto definirsi a suo avviso "spam";
  • non voler più utilizzare l’indirizzo di posta elettronica del ricorrente che pertanto "nessuna altra comunicazione riceverà in futuro".

Con nota anticipata via fax in data 14 novembre 2002, il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ottenuto ed ha ribadito le richieste formulate.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali (volta ad illustrare, anche attraverso l’invio di un questionario, le finalità del Movimento umanista) ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996.

L’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall’art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996. Le richieste dell’interessato, formulate ai sensi dell’art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono pertanto legittime.

L’eventuale disponibilità in Internet di indirizzi di posta elettronica, anche se resi conoscibili dagli interessati attraverso siti web o newsgroup, va rapportata alle finalità per cui essi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione a finalità ed eventi delimitati non sono infatti liberamente utilizzabili per l’invio di e-mail aventi finalità differenti (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39), anche in assenza di uno scopo pubblicitario o promozionale.

In riferimento alle richieste di conoscere l’origine dei dati personali che lo riguardano e di opposizione al trattamento dei medesimi manifestate dall’interessato, il titolare ha fornito sufficiente riscontro, dichiarando, sia pur genericamente, di aver reperito i dati in Internet ed assicurando di non utilizzare più l’indirizzo e-mail dell’interessato. In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità la parte resistente risponde anche ai sensi dell’art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato, per questa parte, non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Con riferimento alla non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del «responsabile legale del trattamento», premesso che la stessa è qualificabile come richiesta volta a conoscere l’eventuale «responsabile» del trattamento formalmente designato ai sensi dell’art. 8 della legge n. 675/1996, non risulta che il resistente abbia fornito allo stato risposta a tale istanza.

Limitatamente a questa parte il ricorso va accolto. Il titolare del trattamento dovrà pertanto comunicare all’interessato gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i entro un termine che appare congruo fissare al 20 febbraio 2003.

Con autonomo provvedimento l’Autorità provvede a disporre il blocco dell’attività illecita di invio di comunicazioni del medesimo tipo da parte del Movimento umanista, anche in relazione alla circostanza che dagli atti emerge che il titolare utilizza la modalità risultata illecita con carattere sistematico, anche oltre il caso di specie.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento un importo pari a metà dell’ammontare delle spese, determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, stante la ritenuta necessità di disporre la compensazione di parte delle spese per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato al ricorrente, sia pure posteriormente al ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento e ordina per l’effetto al Movimento umanista, in persona del coordinatore Vito Correddu, di darne comunicazione al ricorrente nei termini di cui in motivazione, entro il 20 febbraio 2003, confermando l’avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di conoscere l’origine dei dati personali del ricorrente e all’opposizione al trattamento;

c) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico del Movimento umanista, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 25 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santanielllo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067423
Data
25/11/02

Tipologie

Decisione su ricorso