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Provvedimento del 12 febbraio 2003 [1067961]

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[doc. web. n. 1067961]

Provvedimento del 12 febbraio 2003

È inammissibile la richiesta dell´interessato di conoscere i motivi del rifiuto opposto da una società finanziaria alla sua richiesta di finanziamento, trattandosi di informazioni attinenti ai criteri di politica del credito rispetto alle attività svolte dal titolare del trattamento.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Paolo Sperduti presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Findomestic Banca S.p.A.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, che si era visto rifiutare un finanziamento da parte di Findomestic Banca S.p.A., afferma di non aver ricevuto un riscontro idoneo ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nel giugno 2002, con la quale aveva chiesto, tra l´altro, di conoscere "la ragione ostativa alla concessione del richiesto finanziamento" e la cancellazione dei dati personali che lo riguardano dagli archivi della società, non essendo più necessaria la loro conservazione in relazione agli scopi per i quali erano stati raccolti.

Nell´iniziale riscontro del 26 giugno 2002, Findomestic Banca S.p.A., in merito alla richiesta di conoscere le ragioni del diniego del prestito, aveva sostenuto di non poter divulgare "i dettagli tecnico-operativi" delle "metodologie informatiche di selezione dei rischi" utilizzate dalla società "per ovvie ragioni di riservatezza aziendale" e, in ordine alla richiesta di cancellazione, aveva affermato che i dati personali dell´interessato erano conservati "in piena legittimità ed in piena conformità alle finalità indicate nell´atto informativo e di consenso" dallo stesso sottoscritto.

Ad una successiva istanza di accesso ai dati personali che lo riguardano formulata dall´interessato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, la società resistente aveva risposto dapprima in data 26 settembre 2002 e, poi, il 17 ottobre 2002, comunicando che il nominativo dello stesso non risultava tra quelli dei clienti della società, e specificando che "le richieste di finanziamento inoltrate e non accolte" permangono negli archivi della stessa "per un determinato periodo di tempo oltre il quale non sono più presenti".

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito quanto richiesto con l´istanza formulata nel giugno 2002 ed ha chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 20 gennaio 2003, Findomestic Banca S.p.A., con nota fax del 31 gennaio 2003, ha ribadito quanto già comunicato all´interessato, dichiarando che:

  • "dal momento che la (...) richiesta di finanziamento non era stata accolta, tutti i dati" personali relativi al ricorrente "sono stati totalmente cancellati" dalle banche dati della società;
  • per quanto concerne i motivi del rifiuto del finanziamento, gli stessi non sono stati registrati "in alcun archivio cartaceo o informatico" e che, comunque, tali motivi non possono essere considerati dati personali e "attengono alla sfera di libera autonomia contrattuale che contraddistingue i rapporti tra privati".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali del ricorrente da parte di una società finanziaria, con riferimento al rifiuto di un finanziamento.

Il ricorso è inammissibile per la parte relativa alla richiesta volta a conoscere i motivi per cui la società ha rifiutato il finanziamento richiesto.

Tale richiesta, per il contenuto particolare con cui è stata formulata, non si configura come rituale esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996, il quale consente all´interessato di accedere al contenuto dei dati personali che lo riguardano (anche se espressi in forma "negativa"), e di conoscere la logica e le modalità del trattamento, ma non anche di richiedere informazioni attinenti ai criteri di politica del credito rispetto alle attività svolte dal titolare del trattamento.

Più specificamente, la richiesta del ricorrente non è stata formulata con riferimento al contenuto di informazioni "negative" registrate anche in forma di classificazioni o punteggi specifici derivanti dall´applicazione di particolari parametri (informazioni che avrebbero potuto costituire oggetto di una legittima istanza di accesso ai sensi dell´art. 13 prima della presentazione della richiesta - già soddisfatta dal titolare - di cancellazione dei dati), ma ha avuto ad oggetto la richiesta di conoscere le motivazioni di comportamenti e decisioni legittimamente assunte dal titolare del trattamento nella sfera della propria libertà contrattuale.

Il ricorso va poi dichiarato infondato in ordine alla richiesta di ottenere la cancellazione dei dati personali relativi al ricorrente. Dalla documentazione in atti è infatti emerso che il titolare del trattamento aveva cancellato i dati personali in questione in data antecedente alla proposizione del ricorso medesimo e che di tale cancellazione aveva già dato comunicazione con le note del settembre e ottobre 2002 allegate al ricorso.

In ragione della specificità della vicenda e delle particolarità di alcuni profili esaminati in relazione alla stessa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) inammissibile il ricorso, nei termini di cui in motivazione, in ordine alla richiesta di conoscere i motivi del rifiuto del finanziamento;

b) infondata la richiesta di cancellazione dei dati;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 12 febbraio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067961
Data
12/02/03

Tipologie

Decisione su ricorso