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Provvedimento del 25 luglio 2003 [1081473]

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[doc. web. n. 1081473]

Provvedimento del 25 luglio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Elena Scrolavezza, rappresentata e difesa dall´avv. Lodovico Bacciocchi presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

SAI Fondiaria S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente, rimasta vittima di un infortunio da circolazione stradale, afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro da parte della resistente ad una richiesta di accesso al complesso dei dati personali che la riguardano contenuti all´interno di una perizia medico-legale.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata ha ribadito la propria richiesta, allegando copia di un atto di citazione depositato presso l´Ufficio del Giudice di pace di Piacenza per ottenere la condanna della società convenuta "alla consegna di copia integrale, comprensiva di ogni valutazione e stima", della perizia medico-legale in questione.

A seguito di espressa richiesta dell´Ufficio, la ricorrente ha poi comunicato che la vertenza giudiziaria verrebbe, a suo avviso, sospesa ex art. 295 c.p.c., in attesa del pronunciamento del Garante.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso a dati personali detenuti da una compagnia di assicurazione e contenuti in una perizia medico-legale.

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell´art. 29, comma 1, della legge n. 675/1996, il quale prevede che "il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l´autorità giudiziaria".

Dalla documentazione in atti emerge che, anteriormente alla proposizione del ricorso, la ricorrente ha instaurato un procedimento dinanzi al Giudice di pace di Piacenza nei confronti della medesima resistente.

Dal confronto del ricorso al Garante (datato 5 giugno 2003, ma che è stato inoltrato solo in data 26 giugno 2003 ed è stato ricevuto da questa Autorità il 1° luglio 2003) con l´atto di citazione datato 5 giugno 2003 (di cui, a seguito della nota di regolarizzazione inviata da questo Ufficio, è stato comunicato il numero di iscrizione al registro generale ed il nominativo del giudice istruttore) risulta che la ricorrente ha già esercitato dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria un´azione di accertamento e di condanna relativa alle medesime, contestate inadempienze della società resistente in ordine alla stessa vicenda prospettata con l´odierno ricorso.

L´esame degli atti evidenzia quindi un caso di litispendenza, avente il medesimo oggetto e intercorrente tra le stesse parti. Ciò preclude al Garante, ai sensi dell´art. 29, comma 1, della legge n. 675/1996 e dell´art. 19 del d.P.R. n. 501/1998, l´esame delle questioni in rito e nel merito ad esso sottoposte con il ricorso, il cui esame potrà proseguire dinanzi al giudice ordinario senza pregiudizio per le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 29, comma 1, della legge n. 675/1996 e dell´art. 19, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 501/1998, dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 25 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1081473
Data
25/07/03

Tipologie

Decisione su ricorso