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Provvedimento del 13 novembre 2003 [1082913]

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[doc. web. n. 1082913]

Provvedimento del 13 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore ZY

nei confronti di

Telecom Italia S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente, che era venuta a conoscenza, tramite una comunicazione da parte di Telecom Italia S.p.A., di alcuni addebiti sulla propria linea telefonica dovuti a chiamate telefoniche "verso codici a tariffazione speciale", aveva formulato due istanze nei confronti di tale società, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con le quali aveva chiesto la comunicazione, in un primo momento, "della sede legale della società beneficiaria degli importi addebitati alla società XY s.r.l." e, poi, con nota del 17 luglio 2003, dei "numeri di telefono chiamati, a tariffazione speciale, che iniziano con il prefisso "709"".

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, la società ricorrente ha ribadito quanto richiesto con la seconda istanza datata 17 luglio 2003.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il titolare del trattamento, con nota inviata via fax il 16 ottobre 2003, ha fornito alla ricorrente la documentazione "in chiaro" dei numeri telefonici chiamati, a tariffazione speciale, che iniziano con il prefisso "709" ed ha comunicato, altresì, "trattandosi di dati pubblici e conoscibili da chiunque", la sede legale della società beneficiaria degli importi addebitati ad XY s.r.l. Nel predetto riscontro la società resistente ha inoltre precisato che:

  • Telecom Italia S.p.A. "non ha attiva alcuna numerazione "709" (…)";
  • "la tariffa al chiamante, all´epoca cui si riferiscono le richieste" dell´interessata "era fissata dall´operatore titolare della numerazione il quale (…) ha richiesto a Telecom Italia la prestazione di fatturazione".

La società ricorrente, con nota del 23 ottobre 2003, ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso ad alcuni dati personali relativi al traffico telefonico "in uscita" a tariffazione speciale riferiti ad un´utenza telefonica fissa.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento, seppure solo a seguito del ricorso, ha fornito un riscontro da ritenersi idoneo alla richiesta formulata dalla società ricorrente, comunicando "in chiaro" i dati relativi alle chiamate a tariffazione speciale effettuate e indicando peraltro anche la sede legale della società beneficiaria degli importi addebitati alla ricorrente sebbene, per quest´ultimo aspetto, la resistente non fosse tenuta nel procedimento in esame, non riguardando il medesimo aspetto i diritti di cui all´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare va posto in misura pari a 100 euro a carico della resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente, dal titolare del trattamento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 100 euro a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della società ricorrente.

Roma, 13 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1082913
Data
13/11/03

Tipologie

Decisione su ricorso