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Provvedimento del 13 novembre 2003 [1083460]

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[doc. web. n. 1083460]

Provvedimento del 13 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Romualdo Ghisolfo e Roberto Sobrero rappresentati e difesi dall´avv. Massimo Piccone Casa presso il cui studio hanno eletto domicilio

nei confronti di

Autostrada dei Fiori S.p.A. rappresentata e difesa dall´avv. Antonio Pugliese presso il cui studio è elettivamente domiciliata;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

I ricorrenti sono dipendenti di Autostrada dei Fiori S.p.A. con mansioni di esattori e, dopo aver accettato l´utilizzazione di un cartellino identificativo imposto dalla società nei rapporti con il pubblico (nel quale figurano attualmente il numero di matricola e la foto del dipendente, e non anche le relative generalità), hanno contestato l´inserimento di tali generalità nella modulistica da consegnare ad utenti (in caso, ad esempio, di mancato pagamento del pedaggio, di ritiro della tessera magnetica, ecc.). I medesimi ricorrenti affermano di non aver ricevuto idoneo riscontro a due istanze (formulate in modo generico e senza specifico riferimento all´esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996), con le quali avevano chiesto di:

  • "eliminare" dalla predetta modulistica "ogni riferimento ai propri nome e cognome";
  • "eliminare dai videoterminali di cui sono dotati gli esattori il nome ed il cognome dell´utilizzatore, poiché detti terminali sono facilmente visibili dagli utenti";
  • "posizionare le bacheche di servizio poste negli uffici di stazione in modo da non consentire agli utenti, o ad altri estranei al rapporto che accedono a detti uffici, di leggerne il contenuto".

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 gli interessati hanno insistito nelle proprie richieste, chiedendo che i dati personali che li riguardano siano cancellati o resi anonimi da moduli e videoterminali, di disporre che le bacheche di servizio degli uffici di stazione siano collocate in modo non visibile ad estranei e di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire a tali richieste, formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto con note anticipate via fax l´8 ed il 17 ottobre 2003, con le quali ha chiesto di porre a carico dei ricorrenti le spese del procedimento ed ha dichiarato che:

  • in aggiunta alle cautele già adottate per i cartellini identificativi, "nella modulistica utilizzata nel rapporto con gli utenti, per accordo sindacale anteriore alla presentazione del ricorso, è riportato solo il numero di matricola dell´esattore" (inviando al riguardo tre moduli relativi a diversi tipi di operazioni, dai quali si desume l´utilizzo del codice numerico in luogo degli estremi identificativi dell´esattore);
  • "il nome dell´esattore riportato sul videoterminale all´interno del casello non è assolutamente visibile e leggibile dall´utente che è all´esterno ed in macchina»;
  • con riferimento alle bacheche, "l´accesso agli uffici dei caselli è interdetto agli utenti ed al personale esterno".

Con nota del 17 ottobre 2003, gli interessati hanno ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne un´istanza che, prescindendo dalle espressioni utilizzate dai ricorrenti, rileva come opposizione al trattamento di dati personali relativi a dipendenti della società concessionaria di un tratto autostradale.

La società resistente, che aveva già adottato utili misure relative ai cartellini identificativi, ha fornito prima del ricorso idoneo riscontro relativo ai videoterminali, nei quali i dati dei ricorrenti che figurano per esigenze lavorative non risultano dagli atti utilizzati in modo illecito o non corretto, trattandosi di apparecchiature collocate in locali non accessibili al pubblico e che i terzi non legittimati non sono autorizzati a visionare o a consultare anche durante un eventuale accesso occasionale e momentaneo nei locali.

Per questa parte il ricorso non risulta quindi fondato.

La società resistente aveva attivato poi una procedura per accordo sindacale, che si è completata prima del ricorso, per espungere dalla modulistica in questione le generalità dei propri dipendenti. Nonostante le ulteriori contestazioni dei ricorrenti, dalla documentazione e dalle affermazioni della società resistente (della cui veridicità gli autori rispondono anche ai sensi dell´art. 37-bis legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), risulta che allo stato la modulistica non contiene i dati identificativi degli esattori, riportando esclusivamente un codice numerico. Pertanto, il trattamento in questione non risulta dagli atti illecito o non corretto.

Nel corso del procedimento, la società ha anche fornito riscontro alle contestazioni relative alle bacheche di servizio, per le quali, ugualmente, non risultano allo stato trattamenti illeciti o non conformi alla normativa sulla protezione dei dati personali. Pertanto, in ordine ai profili diversi da quello oggetto di dichiarazione di infondatezza, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Alla luce della novità e specificità della vicenda, nonché della sequenza di rapporti tra le parti e dei riscontri forniti dalla resistente, sussistono infine giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) infondato il ricorso in ordine alla richiesta relativa al trattamento effettuato tramite i videoterminali posti nei caselli, nei termini di cui in motivazione;

b) non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine ai restanti profili;

c) compensate le spese fra le parti.

Roma, 13 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1083460
Data
13/11/03

Tipologie

Decisione su ricorso