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Autorizzazioni - Respinta l'autorizzazione al trattamento dei dati alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova - 11 gennaio 2000 [1085106]

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[doc. web n. 1085106]

Autorizzazioni - Respinta l´autorizzazione al trattamento dei dati alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova - 11 gennaio 2000

L´Autorità ha respinto la richiesta di autorizzazione per poter trattare i dati sensibili dei propri aderenti, presentata dalla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, in quanto contrastante con i princìpi di cui all´art. 22 comma 1 bis della legge n. 675 che consente alle sole confessioni religiose che abbiano stipulato accordi o intese con lo Stato ai sensi degli artt. 7 e 8 della Costituzione, di prevedere in luogo del consenso e dell´autorizzazione idonee garanzie individuate dalle singole confessioni nell´ambito dei rispettivi ordinamenti.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la legge 31 dicembre 1996 n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l´art. 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996, il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei a rivelare l´origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l´adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, stabilendo che il trattamento di tali dati da parte dei soggetti privati e degli enti pubblici economici può avvenire solo con il consenso scritto dell´interessato e previa autorizzazione del Garante;

VISTO l´art. 22, comma 1-bis, della citata legge n. 675 (introdotto dall´art. 5, comma 1, del d.lg. 11 maggio 1999, n. 135) secondo il quale le disposizioni del predetto art. 22, comma 1, non si applicano ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché ai dati relativi a soggetti che abbiano contatti regolari con le medesime confessioni;

VISTO il provvedimento del garante in data 29 settembre 1999 recante l´autorizzazione generale n. 3/1999 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni, ivi comprese le confessioni religiose e le comunità religiose;

VISTA l´istanza presentata in data 27 novembre 1999 dalla Congregazione Cristiana del testimoni di Geova con sede in Roma, assistita nel procedimento dagli avvocati P. Barile, G. Visentini e S. Grassi ed elettivamente domiciliata presso lo studio Visentini e associati in Roma, con la quale la medesima Congregazione ha chiesto che questa Autorità, eventualmente anche mediante l´autorizzazione in deroga, da rilasciarsi ai sensi dell´art. 7 dell´autorizzazione generale n. 3/1999, "consenta alla confessione di procedere al trattamento dei dati sensibili dei propri aderenti, senza provvedere a richiedere il consenso scritto del soggetto autorizzato, analogamente a quanto prescritto per le confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati sulla base di accordo od intese",

VISTO l´art. 14 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501, recante norme sull´organizzazione e il funzionamento dell´Ufficio del Garante, e qualificata l´istanza in esame come richiesta di autorizzazione;

VISTA la nota n. 9151 del 27 dicembre 1999 con la quale l´Ufficio ha chiesto un´integrazione alla documentazione fornita a supporto della predetta istanza, anche agli effetti di cui al comma 4 del citato art. 14, ed esaminata la documentazione pervenuta il 7 gennaio 2000;

VISTO il punto 7 della medesima autorizzazione generale secondo la quale:

  • i titolari dei trattamenti che rientrano nell´ambito di applicazione della medesima autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta per il suo rilascio, qualora il trattamento che intendano effettuare sia conforme alle relative prescrizioni;
  • il Garante ha statuito di non prendere in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni della medesima autorizzazione generale, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nell´autorizzazione stessa;.CONSIDERATO che la predetta autorizzazione generale è quindi efficace in favore dei relativi destinatari, ivi compresa la Congregazione richiedente, anche quando questi non abbiano presentato una richiesta a questa Autorità, e che la Congregazione può quindi proseguire il trattamento dei dati sensibili in applicazione della predetta autorizzazione generale;

CONSIDERATO che:

a) la Congregazione Cristiana del Testimoni di Geova, anziché richiedere che il garante impartisca prescrizioni diverse da quelle dell´autorizzazione generale (esercitando il potere discrezionale demandato all´Autorità dall´art. 22, comma 2, della legge), ha sollecitato il rilascio di un provvedimento avente un contenuto non previsto dalla legge 675 ed anzi contrastante con il disposto del comma 1 bis del medesimo art. 22, il quale permette alle sole confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da accordo o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, di prevedere in luogo della duplice garanzia del consenso e dell´autorizzazione generale (art. 22, c. 1) altre "idonee garanzie" individuate dalle singole confessioni nell´ambito dei rispettivi ordinamenti;

b) la Congregazione medesima non ha ancora concluso un´intesa con lo Stato ai sensi dell´art. 8 della Costituzione e che alla stessa non può pertanto applicarsi l´art. 22, comma 1-bis della legge 675/1996;

c) l´istanza in esame, a prescindere dalla circostanza se essa metta o no in luce l´esistenza di "circostanze del tutto particolari" o "situazioni eccezionali" che potrebbero legittimare l´emanazione di un´autorizzazione in deroga, non può quindi trovare accoglimento;

VISTI gli atti d´ufficio;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 7. Comma 2, lettera a) del d.P.R. 31 marzo 1998 n. 501;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

respinge l´istanza presentata dalla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova citata in premessa.

Roma, 11 gennaio 2000

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli