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Provvedimento del 29 dicembre 2003 [1085744]

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[doc. web n. 1085744]

Provvedimento del  29 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Giuseppe Santaniello che presiede la riunione, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Valentina Zuccherino

nei confronti di

G. Giappichelli Editore s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio al proprio domicilio di una comunicazione commerciale (indirizzata agli studenti del primo anno della Facoltà di giurisprudenza dell´Università di Torino) da parte di G. Giappichelli Editore s.r.l., aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati che la riguardano e di ottenerne comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscere la loro origine, la logica e le finalità del trattamento, oltre agli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ove designato. L´interessata aveva chiesto altresì la cancellazione dei dati medesimi.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, la ricorrente ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 13 novembre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota anticipata via fax in data 19 novembre 2003, ha sostenuto:

  • di aver riscontrato l´istanza della ricorrente (ricevuta il 15.10.2003) con nota del 31 ottobre 2003 (recapitata il 4/11/2003) con la quale aveva comunicato di non effettuare al momento alcun trattamento dei dati dell´interessata, avendo distrutto i dati anagrafici di tutti i destinatari della lettera promozionale, ivi compresi quelli relativi alla ricorrente, dopo averli utilizzati al solo fine di inviare la lettera stessa trasmessa anche alla ricorrente medesima;
  • di aver precisato con la medesima nota di non aver designato alcun responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675;
  • di non poter dare corso alla richiesta di accesso formulata dalla ricorrente, avendo cancellato a suo tempo i dati personali della stessa, così come quelli degli altri destinatari della lettera in questione;
  • di confidare che il Garante voglia disporre il non luogo a provvedere senza porre a carico della società le spese del procedimento.

Con memoria del 20 novembre 2003 la ricorrente ha rilevato come la resistente non abbia fornito idoneo riscontro alle proprie richieste con particolare riferimento all´origine dei dati ed alle modalità del loro trattamento.

Con memoria del 1° dicembre 2003 la resistente ha precisato che "i dati utilizzati per l´invio della propria lettera di informazione commerciale" sono stati ottenuti "in modo formale" dall´Università di Torino e che "la logica e le finalità del trattamento erano esclusivamente quelle dell´invio della suddetta lettera". La società ha anche aggiunto che i dati, non più detenuti nei propri archivi essendo stati distrutti, comprendevano nome, cognome, indirizzo, facoltà di appartenenza e numero di matricola degli studenti (dato quest´ultimo non utilizzato nell´invio del messaggio promozionale in questione). Il titolare ha chiesto infine al Garante di rigettare il ricorso e di porre a carico dell´interessata le spese del procedimento.

Con ulteriore memoria del 6 dicembre 2003 la ricorrente ha dichiarato di riservarsi "di informare al più presto il Magnifico Rettore di quanto accaduto per approfondite ed appropriate indagini" ed ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di materiale pubblicitario al domicilio della ricorrente.

La resistente ha fornito un riscontro adeguato alle istanze dell´interessata comunicando l´origine dei dati, la logica e le finalità del trattamento e precisando di non aver designato alcun responsabile del trattamento.

Per quanto riguarda invece la richiesta dell´interessata di accedere ai dati personali che la riguardano e di ottenerne la cancellazione, il titolare del trattamento ha sostenuto (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante) di aver già cancellato i dati medesimi.

Alla luce dei riscontri forniti va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Questa Autorità verificherà nell´ambito di un autonomo procedimento i presupposti di liceità della comunicazione dei dati degli studenti da parte dell´Università di Torino alla luce dell´art. 27 della legge n. 675/1996, nonché i presupposti per l´applicazione della sanzione amministrativa prevista per i casi di inosservanza dell´obbligo di informativa agli interessati previsto dall´art. 10 della legge n 675.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 200 euro a carico della società resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente ed in modo incompleto.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 200 euro a carico di G. Giappichelli Editore s.r.l., che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 29 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1085744
Data
29/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso