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Telecomunicazioni - 'GratisTel': il chiamato deve manifestare il consenso a ricevere una chiamata con spot - 14 dicembre 1999 [1114372]

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[doc. web. n. 1114372]

Telecomunicazioni - ´GratisTel´: il chiamato deve manifestare il consenso a ricevere una chiamata con spot - 14 dicembre 1999

L´interessato deve esprimere una manifestazione positiva di volontà (art. 11, legge n. 675) e non un´opzione in negativo.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal Segretario generale al sensi dell´art. 7, comma 2, del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE l´ing. Claudio Manganelli;

PREMESSO:

1. Con provvedimento del 13 novembre 1999 il Garante ha segnalato a GratisT Italia s.r.l. la necessità di conformare il trattamento di dati relativo a "Gratis Tel" ad alcune indicazioni e di fornire un riscontro sulle misure adottate almeno sette giorni prima dell´avvio del servizio.

Il 10 dicembre u.s. la società ha trasmesso un nuovo schema di contratto ed altri documenti preannunciando l´avvio del servizio a Milano per il 18 dicembre p.v.

Dalla documentazione emerge che la società ha recepito alcune indicazioni, ma non ha tenuto conto di tutte le prescrizioni segnalate. È necessario quindi inviarle una nuova segnalazione ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996 sulla base delle seguenti considerazioni.

2. La società deve chiarire quali sono i dati necessari o facoltativi per l´erogazione del servizio.

Nell´art. 21 del contratto ha precisato le conseguenze della parziale compilazione del questionario, ma non ha specificato quali siano i riquadri o campi che il sottoscrittore deve compilare necessariamente per accedere al servizio, specie per quanto riguarda la parte superiore del questionario che contiene i dati identificativi e il codice fiscale dell´interessato (non è sufficiente, in proposito, la spiegazione secondo cui tale codice sarebbe utilizzato per imprecisati "scopi interni"). La precisazione va coordinata con l´art. 16 del contratto che prevede la risoluzione del contratto per effetto della compilazione non corretta del questionario.

3. La società non intende chiedere il consenso per i trattamenti di dati effettuati dagli inserzionisti in contesti diversi da quelli direttamente connessi al singoli spot (artt. 12 e 21 del contratto). Nel prendere atto di tale scelta, va constatato che la redazione di un elenco aggiornato di inserzionisti, a prescindere da quanto indicato nel precedente provvedimento (par. 6, lett. b)), è comunque prevista nel contratto (art. 14) e andrebbe perciò richiamata nell´art. 12 anche al fini della protezione dei dati, in modo che l´interessato possa conoscere agevolmente le coordinate dell´inserzionista presso Cui, esercitare i diritti di cui all´art. 13 (indicazione del titolare e, se designato, di un responsabile del trattamento). In caso contrario, le notizie che devono figurare nell´informativa dovrebbero essere fornite durante ogni singolo spot interattivo (art. 10 legge n. 675; art. 12 del contratto).

4. Nella formula di consenso per la cessione dei dati agli operatori commerciali (art. 24), le parole "diffusi" e "al trattamento e alla diffusione" vanno rispettivamente sostituite con le parole "comunicati" e "alla comunicazione", in quanto i dati verranno ceduti a soggetti deter minati anziché ad un numero indeterminato di operatori (cfr. art. 1, comma 2, lett. g) ed h), legge n. 675). Non deve menzionarsi, poi, il "trattamento" in quanto la società chiede il consenso solo per trasferire i dati agli operatori e non anche per gli ulteriori trattamenti da essi svolti.

5. Sempre nell´art. 24, deve essere reso più specifico il riferimento alle categorie di destinatari dei dati, elencando, ad esempio, le principali tipologie di operatori.

Va ricordato che questi ultimi, al momento in cui registreranno i dati, dovranno informare gli interessati e acquisire il loro consenso (artt. 10, comma 3, 11 e 12 legge n. 675).

6. Si prende atto della precisazione e dell´informativa che verranno inviate a coloro che hanno sottoscritto il contratto in passato. con le quali si farà presente che la società non intende comunicare a terzi i dati già raccolti se non per finalità collegate all´erogazione del servizio (per cui non acquisirà, in proposito, il loro consenso).

7. Nel testo del primo messaggio per il chiamato, deve essere inserita una formula in positivo, ad esempio: "Sta per ricevere una telefonata GratisTel con messaggi pubblicitari, per farla proseguire digiti 1". In base alle disposizioni richiamate nel precedente provvedimento, il chiamato deve esprimere infatti non un´opzione in negativo, ma una manifestazione positiva di volontà (cfr. art. 11 legge n. 675). Analogamente, va corretto il riferimento al diniego del chiamato che figura nell´art. 5 del contratto e nello schema di lettera alla clientela.

Si ricorda peraltro che la prima digitazione del tasto "1" da parte del chiamato è espressione del solo consenso all´instaurazione di una chiamata con spot. Per essere lecito, ogni ulteriore trattamento dei dati del chiamato, ad esempio per effetto di spot interattivi, deve essere supportato da una più articolata informativa ai sensi dell´art. 10, comma 1, della legge n. 675 e, ove necessario, da un nuovo consenso.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

dispone che GratisT Italia s.r.l., al sensi dell´art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996 conformi il trattamento di dati personali relativo a "GratisTel" alle indicazioni del presente provvedimento, prima dell´avvio del servizio, inviando contestualmente all´Ufficio del Garante copia dei documenti riformulati secondo le predette.

Roma, 14 dicembre 1999

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Manganelli

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli