Provvedimento del 2 dicembre 2004 [1123338]
Provvedimento del 2 dicembre 2004 [1123338]
[doc. web. n. 1123338]
Provvedimento del 2 dicembre 2004
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Esaminato il ricorso presentato da PierLuigi Maria Lucatuorto
nei confronti di
Walter Rossi;
Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;
PREMESSO:
Il ricorrente, dopo aver ricevuto una comunicazione e-mail a carattere commerciale (che pubblicizzava un concorso internazionale di danza a pagamento), ha inviato un´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali al sig. Walter Rossi (soggetto promotore del concorso pubblicizzato), con la quale ha chiesto la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile del loro contenuto, di conoscerne l´origine, nonché la logica, le finalità e modalità del trattamento e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato, oltre ai soggetti o alle categorie di soggetti ai quali i dati sono stati comunicati. Con la medesima istanza l´interessato si è altresì opposto al trattamento dei medesimi dati, sollecitandone la cancellazione.
Non avendo ottenuto riscontro, l´interessato ha proposto ricorso ai sensi dell´art. 145 del Codice ribadendo le proprie richieste e chiedendo di porre a carico del resistente le spese sostenute per il procedimento.
All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 21 ottobre 2004 ai sensi dell´art. 149 del Codice, il ricorrente, con nota inviata via fax il 9 novembre 2004, ha dichiarato di non aver ottenuto alcun riscontro da parte del resistente e, nel ribadire le proprie istanze, ha precisato di aver ricevuto un´ulteriore comunicazione commerciale da parte dello stesso in data 19 ottobre 2004.
Con nota pervenuta il 12 novembre 2004, il resistente ha affermato di:
-
"non avere dati personali né del sig. Lucatuorto, né di altre persone";
-
"avere avuto problemi ultimamente con virus informatici (…) che agiscono come emissione incontrollata ed invio di messaggi di posta elettronica: noti come "Download Ject" e "Toofer" ed altri (…), i quali potrebbero essere la causa di invii incontrollati di e-mail";
-
di aver "provveduto alla immediata bonifica del proprio PC dai suddetti virus".
CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:
Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza ad un indirizzo di posta elettronica.
Il resistente ha fornito riscontro alle richieste formulate dall´interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, affermando di non detenere dati personali che lo riguardano in quanto l´invio delle e-mail contestate sarebbe stato determinato da alcuni virus.
In relazione a tali dichiarazioni (della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del d.lg. n. 196/2003: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice.
Con separato procedimento attivato ai sensi dell´art. 154, comma 1, del Codice questa Autorità verificherà il complessivo trattamento di dati posto in essere dal resistente, anche in riferimento a quanto emerso, in relazione allo stesso, nell´ambito di altro procedimento instaurato dinanzi al Garante.
L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato ai sensi dell´art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 100 euro a carico del titolare del trattamento, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al riscontro pervenuto solo dopo la presentazione del ricorso.
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 100 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico del resistente, il quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 2 dicembre 2004
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Santaniello
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli