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Provvedimento del 20 febbraio 2003 [1128952]

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[doc. web n. 1128952]

Provvedimento del 20 febbraio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Telecom Italia mobile S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente ha formulato un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di Telecom Italia mobile S.p.A., chiedendo che gli venissero comunicati "in forma completa e intelligibile" tutti i dati personali che lo riguardano conservati negli archivi della società e relativi ai messaggi sms inviati e ricevuti dalla propria utenza telefonica mobile a partire dal 30 giugno 2002.

Non avendo ricevuto riscontro, l´interessato ha proposto ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, ribadendo la propria richiesta. Con nota del 3 febbraio 2003 ha poi comunicato di aver ricevuto una risposta (ritenuta insoddisfacente) da Telecom Italia mobile s.p.a. datata 29 gennaio 2003, con la quale la società, nell´allegare "i tabulati di traffico in uscita contenenti l´indicazione degli sms inviati" dall´utenza in questione, ha dichiarato di non "registrare o conservare il contenuto né delle conversazioni, né dei messaggi sms" e di non poter comunicare i dati di traffico in entrata nel rispetto di quanto previsto dall´art. 14, comma 1, lett. e-bis), della legge n. 675/1996.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 31 gennaio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto con note anticipate via fax in data 11 e 13 febbraio 2003, confermando quanto già dichiarato al ricorrente nella nota del 29 gennaio 2003 e precisando, in relazione ai testi dei messaggi sms, che la società "si limita, una volta che il messaggio è stato consegnato al destinatario, ad archiviare per cinque anni i tabulati contenenti i dati di traffico tra i quali anche l´indicazione degli sms e dei numeri di cellulare che li hanno inviati".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di conoscere i dati personali del ricorrente relativi ai messaggi sms inviati e ricevuti dall´utenza telefonica mobile allo stesso intestata.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta di conoscere il contenuto dei messaggi sms ed i dati di traffico relativi ai messaggi in uscita. La società resistente ha infatti attestato, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996, di non conservare copia del contenuto di tali messaggi, detenendo esclusivamente i dati di traffico agli stessi relativi, e al riguardo ha inviato i tabulati di traffico in uscita richiesti dall´interessato.

Sulla richiesta di conoscere i dati di traffico "in entrata" relativi ai messaggi sms trova poi applicazione l´art. 14, comma 1, lett. e-bis), della legge n. 675/1996, il quale esclude l´esercizio dei diritti di cui all´art. 13, comma 1, lett. c) e d), della medesima legge "nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti (…) da fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, limitatamente ai dati personali identificativi di chiamate telefoniche entranti, salvo che possa derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397".

Tale disposizione traccia un primo bilanciamento tra il diritto dell´intestatario di una carta telefonica prepagata ad accedere a dati personali che lo riguardano e il diritto alla riservatezza di terzi (eventuali altri utenti che effettuano la comunicazione e soggetti destinatari della comunicazione), circoscrivendo il diritto di accesso "diretto" dell´interessato alle sole comunicazioni "in entrata" di cui sia necessaria la conoscenza in quanto, altrimenti, il diniego di accesso comporterebbe un pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000.

Tale disciplina speciale, che ha ad oggetto i dati di traffico, trova applicazione non solo in riferimento alle chiamate telefoniche, ma anche all´inoltro di messaggi sms.

Per questa parte il ricorso è quindi inammissibile.

Nel caso di specie non ricorrono i particolari presupposti previsti dal citato art. 14, comma 1, lett. e-bis), della legge n. 675/1996, non avendo il ricorrente dimostrato l´effettivo pregiudizio che potrebbe derivare dalla mancata conoscenza dei dati.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso in relazione alla richiesta di conoscere i dati relativi al traffico di messaggi sms "in uscita" e alla richiesta di conoscere il contenuto dei messaggi in questione;

b) dichiara inammissibile la richiesta del ricorrente di conoscere i dati personali relativi al traffico di messaggi sms "in entrata" nei termini di cui in motivazione.

Roma, 20 febbraio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1128952
Data
20/02/03

Tipologie

Decisione su ricorso