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Provvedimento del 17 febbraio 2005 [1148228]

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[doc. web n. 1148228]

Provvedimento del 17 febbraio 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY e altri, rappresentati e difesi dagli avv.ti Sergio Vacirca e Mara Parpaglioni presso il cui studio hanno eletto domicilio

nei confronti di

Aci Global S.p.A., rapresentata e difesa dagli avv. Pietro Zambrano e Fulvio Comito presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO

I ricorrenti, dipendenti di Aci Global S.p.A., dopo aver ricevuto dalla medesima società alcune lettere di contestazione disciplinare relative alle modalità di utilizzo delle linee telefoniche sul luogo di lavoro, hanno presentato ricorso ai sensi dell´art. 145 del Codice ribadendo le richieste precedentemente formulate con un´istanza avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice dalle "segreterie nazionali" di alcune organizzazioni sindacali di settore. In particolare, queste ultime, a nome dei lavoratori della società, "molti dei quali (…) iscritti" ai sindacati in questione, nel comunicare di "aver ricevuto delega dagli stessi", avevano chiesto, in data 24 novembre 2004, di conoscere la "tipologia degli strumenti di controllo installati", le loro finalità, nonché le "esigenze organizzative e produttive" che avrebbero reso necessaria la loro utilizzazione. In data 1 dicembre 2004, le stesse segreterie nazionali (Filt, Cgil, Fit Cisl e Uil trasporti) hanno inviato una nuova comunicazione, chiedendo specificamente l´origine dei dati trattati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, al quale contestualmente si opponevano, ritenendolo contrario a quanto disposto dall´art. 4 della legge n. 300/1970 in tema di controllo a distanza dei lavoratori; con la medesima istanza, avevano anche chiesto la cancellazione dei dati raccolti in violazione di legge.

Con il ricorso proposto ai sensi degli art. 145 e s. i ricorrenti hanno anche chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico del titolare del trattamento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 29 dicembre 2004, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, la resistente ha risposto con memoria anticipata via fax in data 11 gennaio 2005, nella quale ha fornito alcune indicazioni in ordine ad origine, finalità, modalità e logica del trattamento effettuato mediante un programma informatico (il "Blue´s 2002") per l´acquisizione e l´analisi dei dati relativi al traffico del centralino telefonico, ma ha però eccepito l´ammissibilità del ricorso rilevando che non vi sarebbe stato un valido interpello preventivo ex art. 146, comma 1, del Codice e che non sarebbe "mai decorso il termine di quindici giorni previsto dall´art. 146 ", comma 2, del Codice. In particolare, la società ha fatto presente che:

  • la comunicazione ricevuta in novembre dalle segreterie sindacali non era "accompagnata dalla relativa documentazione (…), non era individuata la persona fisica legittimata ad esercitare, per conto" degli organismi sindacali, i diritti fatti valere ex art. 7 del Codice e che "la richiesta non era sottoscritta da alcuno";
  • neanche le successive dichiarazioni fatte da alcuni lavoratori in occasione delle audizioni relative ai procedimenti disciplinari o la delega (volta ad ottenere solo alcune delle informazioni) pervenuta in data 14 dicembre 2004 dal sindacato Filt-Cgil (anche se datata 22 novembre 2004) indicavano la persona legittimata ad esercitare per conto dei sindacati i diritti di cui all´art. 7 del Codice;
  • la società aveva in data 22 dicembre 2004 (precedentemente alla presentazione del ricorso) fornito una "sintetica risposta", invitando le segreterie sindacali in questione a comunicare il nominativo della "persona fisica legittimata (…) ad acquisire i dati richiesti".

Con memoria del 31 gennaio 2005, i ricorrenti hanno contestato nel merito il riscontro ottenuto ed hanno ribadito di ritenere illecito il trattamento dei dati effettuato mediante il software utilizzato dalla società. Tale apparecchiatura permetterebbe, ad avviso dei ricorrenti, di registrare i dati relativi alle conversazioni (numero di telefono del richiedente, l´operatore al quale la chiamata viene smistata, la durata delle chiamata, le chiamate che partono dagli operatori, etc.) senza che né i lavoratori, né gli utenti abbiano ricevuto idonea informativa al riguardo.

Con memoria del 31 gennaio 2005, la resistente, nel richiamare i motivi di inammissibilità già addotti, ha dichiarato che:

  • la stessa non ha introdotto un sistema di controllo dei lavoratori ed il "controllo sull´evasione delle chiamate è un controllo non sull´attività lavorativa in sé considerata, ma sull´adempimento della prestazione dovuta dall´azienda ai richiedenti e dai lavoratori all´azienda";
  • il servizio di assistenza stradale reso da Aci Global S.p.A. in virtù di una convenzione con l´A.C.I. -al quale la legge lo ha attribuito quale finalità istituzionale "(art. 4f dello statuto, approvato con d.P.R. 8 settembre 1950, n. 881)"- sarebbe "un servizio pubblico essenziale" la cui turbativa "integra estremi di reato (art. 340 c.p.)";
  • tale natura pubblica del servizio svolto comporterebbe che la società "non ha soltanto facoltà, nel proprio interesse, di accertare l´inadempimento degli obblighi contrattuali, ma anche il dovere di verificare che il servizio pubblico sia effettivamente reso"; ciò, anche in considerazione del fatto che "la risposta alle richieste di soccorso rappresenta il contenuto fondamentale dell´oggetto sociale della Aci global oltre che l´oggetto della prestazione cui i lavoratori addetti sono tenuti".

I ricorrenti e la società resistente hanno ribadito le proprie posizioni nel corso dell´audizione del 3 febbraio 2005 e con successive memorie rispettivamente del 7 e del 15 febbraio 2005.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su un trattamento di dati personali effettuato da un datore di lavoro per la contestazione di sanzioni disciplinari ad alcuni dipendenti operanti presso un centralino telefonico.

Il ricorso è inammissibile (art. 148, comma 1, lett. b), del Codice).

Le diverse istanze formulate con riferimento al Codice in materia di protezione dei dati personali (e, tra esse, anche l´istanza rivolta il 1° dicembre 2004 che in modo più specifico delle precedenti faceva espresso riferimento ai diritti di cui all´art. 7 del medesimo Codice) sono state avanzate dalle "segreterie nazionali" di alcune organizzazioni sindacali senza sottoscrizione alcuna da parte del soggetto legittimato a presentare l´istanza per conto delle stesse, senza riferimento alcuno agli estremi identificativi dei soggetti interessati per conto dei quali i diritti venivano esercitati e senza che venisse allegata copia del loro documento d´identità (art. 9, comma 4, del Codice). Ciò, nonostante un´espressa richiesta formulata in proposito dal titolare del trattamento.

L´interpello preventivo così formulato non può pertanto considerarsi validamente proposto ed il successivo riscorso è quindi inammissibile.

Alla luce della documentazione acquisita in atti, questa Autorità avvierà un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. a), c) e d), del Codice al fine di verificare la liceità del complessivo trattamento effettuato con riferimento al rispetto delle disposizioni anche in materia di protezione dei dati personali.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese in relazione a quanto sopra rilevato e al contenuto dei riscontri comunque forniti dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 17 febbraio 2005

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1148228
Data
17/02/05

Tipologie

Decisione su ricorso