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Provvedimento del 28 settembre 2005 [1179791]

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[doc. web n. 1179791]

Provvedimento del 28 settembre 2005

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

RILEVATO che Il Messaggero, edizione del ggmmaaaa, nel riferire su un processo pendente presso la Corte di assise di ZY, nei confronti di persone ritenute responsabili di omicidi collegati a rituali satanici, ha pubblicato una fotografia che ritrae, in primo piano, un´imputata con le manette ai polsi;

VISTA la segnalazione con la quale l´interessata XY ha lamentato, in particolare, la violazione della propria dignità;

VISTI gli artt. 11, 136, 137 e 154 comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTO l´art. 8 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (Allegato A1 al Codice), il quale

  • al comma 2, dispone che "salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell´interessato" e,
  • al comma 3, prevede che "le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi";

VISTO l´art. 114, comma 6-bis, del codice di procedura penale, il quale vieta "la pubblicazione dell´immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all´uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta";

VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, la quale, all´art. 42-bis, comma 4, prevede espressamente che: "nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi. L´inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari";

CONSIDERATO che le disposizioni da ultimo citate sono state anche richiamate espressamente in una circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell´interno, trasmessa ai vertici di tutte le forze dell´ordine, nella quale si è ribadita, tra l´altro, l´esigenza di adottare misure che ostacolino la diffusione di immagini di persone in manette (circolare N. 123/A/183. B.320 del 26 febbraio 1999);

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, la quale, all´art. 97, dispone che: "non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell´immagine è giustificata (…) da necessità di giustizia o di polizia (…) o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l´esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all´onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritrattata";

RILEVATO che la fotografia pubblicata da Il Messaggero ritrae in modo evidente lo stato di coercizione fisica dell´imputata, mostrando in primo piano l´uso delle manette, e che si è determinata nel caso di specie una violazione delle predette disposizioni;

RILEVATA la necessità di inibire tempestivamente, analogamente a quanto già avvenuto in casi analoghi, l´ulteriore pubblicazione della fotografia in questione, considerata anche la concreta possibilità di una nuova diffusione in occasione della cronaca relativa allo svolgimento del processo;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice ha il compito di vietare anche d´ufficio, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta "illecito o non corretto (…) oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati";

RITENUTA la necessità di disporre nei confronti de Il Messaggero S.p.a., in qualità di titolare del trattamento dei dati, il divieto relativo all´ulteriore diffusione dell´immagine in questione, anche tramite il sito web della testata, con effetto dalla data di ricezione del presente provvedimento, pena l´applicazione della sanzione di cui all´art. 170 del Codice;

RITENUTA, altresì, la necessità di prescrivere al medesimo titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1 lett. c) del Codice, di conformare il trattamento dei dati personali di cui al presente provvedimento ai principi sopra richiamati e considerata la necessità di dare comunicazione del medesimo provvedimento al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza;

VISTO l´art. 11, comma 2, del Codice il quale prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali, dispone nei confronti de Il Messaggero S.p.a., in qualità di titolare del trattamento dei dati, il divieto di ulteriore diffusione dei dati personali relativi all´immagine dell´interessata di cui in motivazione, anche tramite il sito web della testata Il Messaggero, con effetto dalla data di ricezione del presente atto;

b) ai sensi dell´art. 143, comma 1, lett. b) e dell´art. 154, comma 1, lett. c) del citato Codice prescrive a Il Messaggero S.p.a. di conformare il trattamento di dati personali ai principi richiamati nel presente provvedimento;

c) dispone l´invio di copia del presente provvedimento al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti.

Roma, 28 settembre 2005


IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli