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Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l'Autorità - [1249212]

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 [doc. web n. 1249212]

[v. Deliberazione n. 26 di adozione del regolamento]

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l´Autorità
(G.U. n. 68 del 22-3-2006)


Art. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento individua i tipi di dati sensibili e giudiziari che possono essere trattati e di operazioni eseguibili presso il Garante nello svolgimento delle relative funzioni istituzionali.
 

Art. 2  - Individuazione dei tipi di dati e di operazioni
1. L´individuazione di cui all´articolo 1 è effettuata in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico specificate nel Codice e perseguite dal Garante nei singoli casi (artt. 65, 67, 68, 71, 73, comma 2, lett. g) e 112 del Codice), con particolare riferimento ai seguenti ambiti di attività:

a) instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro;

b) attività di controllo e ispettive;

c) attività a tutela degli interessati e sanzionatorie.

 

Art. 3 - Collegio del Garante
1. Per l´accertamento delle eventuali cause di incompatibilità, di impedimento permanente, o comunque superiore a sei mesi, e di decadenza dall´incarico del presidente e dei componenti del Garante possono essere oggetto di trattamento, in conformità alle disposizioni del regolamento del Garante n. 1/2000 sull´organizzazione e il funzionamento dell´Ufficio, informazioni personali attinenti alla salute, ovvero idonee a rivelare le opinioni politiche e l´adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale (art. 153 del Codice).

2. Relativamente al presidente e ai componenti del Garante possono essere, altresì, oggetto di trattamento, in conformità alle disposizioni del predetto regolamento n. 1/2000, dati giudiziari indispensabili in relazione alle funzioni istituzionali.


Art. 4 - Rapporti di lavoro
1. Per l´instaurazione e la gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente e autonomo, nonché di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato presso l´Autorità (art. 112 del Codice), possono essere trattati conformemente ai regolamenti del Garante in materia di organizzazione e funzionamento dell´Ufficio, di trattamento giuridico ed economico del personale e di contabilità, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, l´adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati giudiziari.

2. In particolare, per la finalità di cui al comma 1 possono essere trattati i dati relativi ad infortuni, infermità, lesioni o terapie, a domanda dell´interessato o degli aventi diritto in caso di suo decesso, ovvero d´ufficio per riconoscere la dipendenza da causa di servizio, anche ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio o di un equo indennizzo, nonché di stati invalidanti, di inabilità non dipendenti da causa di servizio, della pensione di inabilità o di benefici connessi o rimborsi o copertura spese di tipo assicurativo (art. 112 del Codice). Possono essere trattati, altresì, dati relativi a stati di tossicodipendenza anche di familiari del dipendente, ai soli fini e se indispensabile per riconoscere al dipendente i diritti in materia di trattamenti riabilitativi e programmi terapeutici (attualmente, ai sensi dell´art. 99 della l. 22 dicembre 1975, n. 685). Il trattamento finalizzato alla concessione di benefici oggetto di specifica richiesta dell´interessato può riguardare, ove indispensabile in rapporto alle decisioni da assumere, i dati sulla salute relativi ai familiari o conviventi.

3. Nell´ambito delle medesime finalità di cui al comma 1 possono essere trattati, altresì, dati giudiziari ed informazioni attinenti alla salute, ovvero idonee a rivelare le opinioni politiche e l´adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, ai fini dell´accertamento delle eventuali cause di impedimento permanente, incompatibilità, recesso o decadenza dal rapporto, impiego o incarico (art. 65 del Codice).

4. I dati giudiziari possono essere, altresì, oggetto di trattamento per adottare i conseguenti provvedimenti amministrativo-contabili, ovvero nell´ambito delle procedure concorsuali al fine di valutare il possesso dei requisiti di ammissione.

5. I dati, raccolti su iniziativa degli interessati o presso di essi o presso soggetti pubblici o privati, sono trattati in forma sia cartacea, sia telematica, per applicare i vari istituti disciplinati dalla legge e dai regolamenti del Garante in materia di trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico, nonché di accertamento della responsabilità civile, amministrativa, disciplinare e contabile, o di aggiornamento e formazione del personale.

6. Sui dati di cui al presente articolo possono essere eseguite le operazioni ordinarie di trattamento richiamate in premessa. I medesimi dati possono essere altresì oggetto di comunicazione:


a) ad organizzazioni sindacali, a fini di gestione di permessi e trattenute sindacali relativamente a coloro che hanno conferito una delega;

b) ad enti assistenziali, previdenziali ed assicurativi o autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e previdenziali, nonché per la denuncia di malattie professionali o infortuni sul lavoro;

c) ad enti previdenziali, ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata (attualmente, ai sensi del d.P.R. n. 1092/1973), della pensione di inabilità (attualmente, ai sensi dell´art. 2, comma 12, l. n. 335/1995), di maggiorazioni sul trattamento pensionistico derivanti da particolari stati invalidanti, della rendita o indennità di inabilità (attualmente, ai sensi del d.P.R. n. 1124/1965);

d) ai servizi sanitari competenti per le visite fiscali di cui all´art. 19 del regolamento del Garante n. 2/2000, nonché ad organi preposti all´accertamento o al riconoscimento di cause di servizio e di un equo indennizzo o dell´inabilità al lavoro non dipendente da causa di servizio (attualmente, ai sensi del d.P.R. n. 461/2001), o al rimborso delle spese di cura (attualmente, ai sensi del d.P.R. n. 686/1957);

e)  ad enti preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (attualmente, ai sensi del d.lg. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni), ad uffici e servizi competenti per il collocamento obbligatorio, relativamente a dati degli assumendi e degli assunti disabili o appartenenti alle "categorie protette" (attualmente, ai sensi della legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni), nonché dei centralinisti non vedenti (attualmente, ai sensi della legge 29 marzo 1985, n. 113 e successive modificazioni ed integrazioni);

f)   alle amministrazioni e agli enti di appartenenza dei lavoratori in posizione di fuori ruolo o equiparato, al fine di definire il trattamento giuridico ed economico del dipendente;

g) agli enti che forniscono prestazioni di lavoro temporaneo, ovvero ai soggetti datori di lavoro di personale utilizzato ad altro titolo presso l´Autorità;

h) ad organi competenti in materia di tributi ed imposte dirette, nel caso in cui l´Ufficio svolga funzioni di centro di assistenza fiscale.


7. Sono inoltre effettuati raffronti con dati detenuti da amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ai fini dell´accertamento d´ufficio di stati, qualità e fatti, ovvero del controllo sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dall´interessato (attualmente, ai sensi dell´art. 43 del d.P.R. n. 445/2000), e con riferimento alle informazioni oggetto di accertamento o di controllo.

8. Il trattamento concerne i dati relativi all´instaurazione e alla gestione del rapporto di lavoro o di impiego, a qualunque titolo, presso il Garante, a partire dai procedimenti concorsuali o di selezione. I dati sono oggetto di trattamento presso le competenti strutture dell´Ufficio per la gestione dell´orario di lavoro, per le certificazioni sanitarie attestanti lo stato di malattia, l´infortunio o la malattia professionale o per verificare specifiche cause di assenza. I dati sulle convinzioni religiose possono venire in considerazione allorché il trattamento sia indispensabile per concedere permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell´interessato motivata da ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose; le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente se indispensabili per le funzioni istituzionali in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso o di commissione di illecito. I dati relativi alle opinioni politiche e all´adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni politiche sono trattati esclusivamente ai fini della concessione di permessi o di periodi di aspettativa riconosciuti dalla legge o dal protocollo sulle relazioni sindacali, in relazione all´esercizio di funzioni pubbliche e di incarichi politici, di attività o di incarichi sindacali, o alla partecipazione a pubbliche iniziative, nonché ai fini della individuazione della rappresentatività sindacale e dei connessi diritti, del versamento delle quote di servizio sindacale o delle quote di iscrizione a organizzazioni sindacali o di fatti di eventuale rilievo disciplinare. I dati sulle convinzioni filosofiche o d´altro genere possono desumersi dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza (art. 70 del Codice).

 

Art. 5 - Attività di controllo e ispettive o a tutela degli interessati

1. Nell´ambito dei propri compiti istituzionali previsti da specifiche norme di legge, anche di ratifica di accordi o convenzioni internazionali, o dalla normativa comunitaria, possono essere trattati dati personali sensibili e giudiziari indispensabili allo svolgimento delle finalità di assistenza o di controllo della liceità e correttezza dei trattamenti in ordine al rispetto della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali (art. 67 del Codice).

2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere trattati in particolare i dati idonei a rivelare l´origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l´adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale, nonché  dati giudiziari  che sono oggetto di trattamento, se indispensabili rispetto:


a) alla trattazione e alle decisioni da assumere in ordine a reclami, segnalazioni, ricorsi ed altri interpelli presentati da interessati, loro difensori o associazioni, anche attraverso l´Ufficio relazioni con il pubblico. I dati sono raccolti sia presso gli interessati, sia presso terzi nel corso sia dell´istruttoria preliminare, sia del procedimento, anche dalla documentazione prodotta;

b) allo svolgimento, anche d´ufficio, di compiti di impulso, indirizzo e vigilanza in ordine al rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali nonché, se necessario, nell´esercizio dei poteri cautelari, prescrittivi o interdittivi nei confronti dei soggetti che effettuano un trattamento illecito o non corretto di dati personali, anche nel quadro di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento;

c) allo svolgimento delle attività ispettive o di accertamento degli illeciti in materia rilevante per la protezione dei dati personali, originate da segnalazioni, reclami o altri interpelli ricevuti dall´ufficio, da esigenze di approfondimento emerse nell´ambito dell´esame di ricorsi, o su iniziativa dell´Autorità nello svolgimento di verifiche e controlli, ovvero sulla base di notizie comunque acquisite direttamente. I trattamenti effettuati nell´ambito delle predette attività sono finalizzati anche all´applicazione delle sanzioni constatate (v. art. 71 del Codice);

d) all´assistenza in materia di protezione degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali, prevista da specifiche norme di legge, anche di ratifica di accordi o convenzioni internazionali, o dalla normativa comunitaria, con particolare riferimento ai compiti di controllo e di verifica del corretto funzionamento, elaborazione ed utilizzazione dei dati inseriti nell´archivio della sezione nazionale del Sistema d´informazione Schengen (Sis), nel sistema informativo Eurodac per il confronto delle impronte digitali di coloro che richiedono l´asilo, nel Sistema informativo doganale (Sid), negli archivi Europol, nel sistema Vis e nel Centro elaborazione dati istituito presso il Dipartimento di pubblica sicurezza.


3. Le informazioni che risultano eccedenti, non pertinenti o non indispensabili all´espletamento delle funzioni di cui al presente articolo non sono utilizzate, salvo che per l´eventuale conservazione a norma di legge dell´atto o del documento che le contiene.

4. Nello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo possono essere eseguite le operazioni ordinarie di trattamento richiamate in premessa; i dati sensibili e i dati giudiziari possono essere comunicati altresì ai titolari e ai responsabili del trattamento o agli altri soggetti coinvolti a vario titolo nelle fattispecie oggetto di trattazione, ovvero ad organi giudiziari o di polizia laddove ineriscano a fatti configurabili come reati.

5. I medesimi dati possono essere in particolare comunicati, per l´esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, anche alla Guardia di finanza, nei casi in cui il Garante si avvale della sua collaborazione ai sensi dell´art. 158, comma 2, del Codice, ed eventualmente diffusi mediante la pubblicazione del bollettino, anche attraverso strumenti telematici, qualora risultino indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell´attività istituzionale, anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

6. I medesimi dati possono essere trattati ai fini della tenuta del registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all´art. 37 del Codice e resi accessibili tramite consultazione, anche per via telematica, per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

 

Art. 6 - Contenzioso e difesa in giudizio
1. Possono essere effettuati trattamenti di dati sensibili e giudiziari nell´ambito delle attività relative alla difesa dell´Autorità, anche tramite l´Avvocatura dello Stato, in sede giudiziaria di ogni ordine e grado o amministrativa, nonché nei procedimenti disciplinari, nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi, in quanto applicabili (artt. 71 e 112 del Codice).

2. Per le finalità di cui al comma 1, possono in particolare costituire oggetto di trattamento i dati idonei a rivelare l´origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l´adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale, nonché i dati giudiziari che riguardano le fattispecie che danno o possono dar luogo ad un contenzioso.

3. Sui dati di cui al comma 2 possono essere effettuate le operazioni ordinarie nell´ambito di scritti difensivi eventualmente prodotti in sede contenziosa, ovvero resi all´Avvocatura dello Stato o all´autorità giudiziaria penale, così come nell´ambito delle richieste di indennizzo e/o di risarcimento danni inerenti alla responsabilità civile verso terzi a favore o a carico dell´amministrazione, ivi compresa l´azione di rivalsa nei confronti del soggetto civilmente responsabile in caso di infortunio non sul lavoro occorso al dipendente relativamente alle retribuzioni corrisposte durante il periodo di assenza, alle responsabilità derivanti da fatto illecito e nell´ambito dell´azione di responsabilità amministrativo-contabile.

4. I medesimi dati possono essere altresì comunicati ai seguenti soggetti:

a) Avvocatura dello Stato, autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, enti previdenziali e di patronato, associazioni sindacali, avvocati e procuratori, consulenti tecnici, soggetti lecitamente incaricati di collaborare ad indagini difensive;

b) società di assicurazione e relativi consulenti per la valutazione e la copertura economica dei danni inerenti alla responsabilità civile, anche patrimoniale, verso terzi;

c) organi preposti alla trattazione dei ricorsi in materia di riconoscimento della causa di servizio e dell´equo indennizzo e dell´inabilità al lavoro non dipendente da causa di servizio (attualmente, ai sensi del d.P.R. n. 461/2001), della pensione privilegiata (attualmente, ai sensi del d.P.R. n. 1092/1973), della pensione di inabilità (attualmente, ai sensi dell´art. 2, comma 12, l. n. 335/1995), di maggiorazioni sul trattamento pensionistico derivanti da particolari stati invalidanti, della rendita o indennità di inabilità (attualmente, ai sensi del d.P.R. n. 1124/1965).

 

Art. 7 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.