Registro nazionale delle strutture per la procreazione assistita - 26...
Registro nazionale delle strutture per la procreazione assistita - 26 luglio 2006 [1323060]
[doc. web n. 1323060]
Registro nazionale delle strutture per la procreazione assistita - 26 luglio 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la richiesta di parere dell´Istituto superiore di sanità;
Visto l´articolo 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Visti la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" e il decreto del Ministro della salute 7 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2005;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO:
L´Istituto superiore di sanità ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di provvedimento da adottare per l´attuazione del registro nazionale delle strutture autorizzate ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito delle tecniche medesime, previsto dall´articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 ed istituito con il decreto del Ministro della salute 7 ottobre 2005.
Con tale provvedimento dovrebbero essere disciplinate "le modalità di raccolta e di conservazione dei dati inseriti nel registro, l´individuazione dei soggetti cui è consentito l´accesso alle informazioni e le relative modalità".
L´art. 1 del citato decreto 7 ottobre 2005 –in ordine al quale il Garante ha espresso il previsto parere- stabilisce che la finalità del registro è quella di censire le strutture operanti sul territorio nazionale e consentire la trasparenza e pubblicità delle tecniche di procreazione assistita e dei risultati conseguiti, mediante la raccolta di dati identificativi delle strutture autorizzate (art. 1, comma 5, lett. a), d.m.) e di dati anonimi, anche aggregati, relativi agli interessati, elencati in allegato al decreto stesso (art. 1, comma 5, lett. c), d.m.).
In particolare, il decreto prevede che possano essere raccolti, comunicati o diffusi dati relativi alle coppie che accedono alle predette tecniche, agli embrioni e ai nati, purché si tratti di dati anonimi, raccolti anche in forma aggregata, ed eventuali altri dati raccolti in via sperimentale, ma anch´essi solo anonimi (settimo ed ottavo periodo del preambolo, art. 1, commi 3 e 5, lett. c), e all. 2, d.m.).
Il medesimo decreto 7 ottobre 2005 prevede, inoltre, che possano essere raccolte nel registro circoscritte informazioni individuali, relative a soggetti identificati o identificabili, e in particolare i dati relativi alle strutture autorizzate all´applicazione delle predette tecniche, a determinate unità di personale operante presso di esse, necessari al loro censimento, e alle relative autorizzazioni di legge, il cui rilascio è obbligatorio (allegato 1 d.m.).
OSSERVA:
Il provvedimento in esame prevede che l´Istituto superiore di sanità, per realizzare il predetto registro, dovrebbe raccogliere dati secondo due distinte modalità:
a) una prima modalità, secondo variabili quantitative, con la quale verrebbero richiesti alle strutture i dati aggregati individuati negli allegati 1 e 2 del decreto 7 ottobre 2005: tali dati verrebbero inseriti direttamente dalle strutture autorizzate sul sito Internet dell´Istituto in apposite aree riservate, una volta l´anno;
b) una seconda modalità, che comporterebbe la raccolta di dati specifici riguardanti informazioni su ciascun trattamento o ciclo di procreazione medicalmente assistita effettuato dalle coppie afferenti ad ogni struttura autorizzata. Le informazioni specifiche raccolte -elencate in un apposito allegato dello schema di provvedimento- riguarderebbero le pazienti trattate in un intero anno, le tecniche applicate in ogni ciclo, i protocolli terapeutici adottati, la storia riproduttiva e le patologie di entrambi i componenti della coppia.
Tale seconda modalità di raccolta di dati da inserire nel registro –dati individuali e diversi da quelli indicati in allegato al decreto 7 ottobre 2005 cui il provvedimento dell´Istituto superiore di sanità intende dare attuazione- non è supportata da un´idonea base normativa e, in particolare, non trova riscontro nel predetto decreto ministeriale. Quest´ultimo, come già evidenziato, consente solo la raccolta di dati anonimi anche in forma aggregata, relativi all´utilizzo delle tecniche di procreazione assistita, nonché di circoscritti dati individuali relativi, in particolare, solo al personale delle strutture e non anche alle coppie che ricorrono alle medesime tecniche.
Pertanto, l´ambito di applicazione dello schema di provvedimento deve essere circoscritto all´utilizzo dei soli dati indicati negli allegati 1 e 2 del decreto 7 ottobre 2005, individuando specifiche modalità di raccolta e di conservazione dei dati nel registro.
Il Garante esprime, quindi, parere favorevole sullo schema di provvedimento a condizione che il medesimo provvedimento si riferisca al trattamento dei soli dati indicati negli allegati 1 e 2 del decreto del Ministro della salute 7 ottobre 2005.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento a condizione che esso si riferisca al trattamento dei soli dati indicati negli allegati 1 e 2 del decreto del Ministro della salute 7 ottobre 2005.
Roma, 26 luglio 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
Scheda

1323060

26/07/06