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Provvedimento del 26 ottobre 2006 [1367653]

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[doc. web n. 1367653]

Provvedimento del 26 ottobre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato l´8 giugno 2006 da Donato Pepe nei confronti di Banca Popolare del Materano S.p.A., con il quale il ricorrente, nel contestare l´iscrizione del proprio nominativo presso l´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d´allarme interbancaria–C.a.i.), istituito presso la Banca d´Italia, in relazione al mancato pagamento di un assegno per difetto di provvista, ha chiesto la cancellazione della predetta iscrizione dal medesimo archivio C.a.i.;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 giugno 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 18 settembre 2006 con la quale l´Autorità ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 27 giugno 2006 con la quale Banca Popolare del Materano S.p.A. ha rilevato di aver già inviato al ricorrente una nota datata 29 maggio 2006 nella quale aveva ritenuto lecito il proprio operato; rilevato che la banca ha ribadito che l´assegno in questione, emesso il 20 febbraio 2006 e negoziato in pari data, non era stato pagato per difetto di provvista ed era stato quindi protestato il 7 marzo 2006; rilevato che, nonostante il preavviso di revoca inviato al ricorrente ai sensi dell´art. 9-bis della legge n. 386/1990, la prova del pagamento tardivo del titolo era stata fornita dal ricorrente soltanto il 24 maggio 2006,  ben oltre l´8 maggio 2006 (data in cui era scaduto il termine di sessanta giorni previsto dal preavviso di revoca); rilevato che la banca aveva iscritto il nominativo del ricorrente presso l´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d´allarme interbancaria–C.a.i.), con conseguente revoca dell´autorizzazione ad emettere assegni per un periodo di sei mesi;

VISTO che non sono pervenute ulteriori note di replica da parte del ricorrente;

VISTE le note pervenute via fax il 6 ottobre ed il 18 ottobre 2006, in risposta ad una specifica richiesta di questa Autorità, con le quali la banca ha trasmesso copia del c.d. preavviso di revoca inviato al ricorrente in data 6 marzo 2006;

RILEVATO che il contestato inserimento dei dati del ricorrente nell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento di cui all´art. 10-bis della legge n. 386/1990 è avvenuto con modalità che non risultano, sulla base della documentazione in atti, aver violato le disposizioni concernenti la specifica disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (l. 15 dicembre 1990, n. 386), anche in relazione alle istruzioni e circolari applicative della Banca d´Italia; rilevato che la prova del pagamento (che deve essere documentato nelle forme puntualmente previste dall´art. 8 della legge n. 386/1990) è stata fornita alla banca oltre il termine previsto dall´art. 9-bis della citata legge, come si desume dalla data (24 maggio 2006) del timbro stampigliato sulla quietanza liberatoria rilasciata dal prenditore del titolo;

RITENUTO, pertanto, che non risulta illecita la segnalazione disposta dalla banca resistente nell´archivio C.a.i. e che il ricorso deve essere quindi dichiarato infondato;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara infondato ricorso.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli