g-docweb-display Portlet

Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso gli ordini professionali sottoposti alla vigilanza del Ministero della giustizia - 7 dicembre 2...

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1370395]

Trattamenti dei dati sensibili e giudiziari presso gli ordini professionali sottoposti alla vigilanza del Ministero della giustizia - 7 dicembre 2006


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la normativa internazionale e comunitaria e, in particolare, la direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995;

Visti gli articoli 20, comma 2 e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sullo schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuato dagli ordini professionali sottoposti alla vigilanza del Ministero della giustizia e da questi presentato in data 17 novembre 2006 (prot. n. 22080/2006), schema aggiornato come da comunicazione del 5 dicembre 2006;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

Gli ordini professionali sottoposti alla vigilanza del Ministero della giustizia, segnatamente:

  • il Consiglio nazionale dei periti industriali;
  • il Consiglio nazionale degli ingegneri;
  • il Consiglio nazionale degli agrotecnici;
  • il Consiglio nazionale degli architetti;
  • il Consiglio nazionale degli assistenti sociali;
  • il Consiglio nazionale degli attuari;
  • il Consiglio nazionale forense;
  • il Consiglio nazionale dei biologi;
  • il Consiglio nazionale dei chimici;
  • il Consiglio nazionale dei commercialisti;
  • il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro;
  • il Consiglio nazionale dei geologi;
  • il Consiglio nazionale dei geometri;
  • il Consiglio nazionale dei giornalisti;
  • il Consiglio nazionale del notariato;
  • il Consiglio nazionale dei periti agrari;
  • il Consiglio nazionale degli psicologi;
  • il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;
  • il Consiglio nazionale dei tecnologi alimentari;
  • il Consiglio nazionale degli agenti di cambio;
  • il Consiglio nazionale degli agronomi

e il Ministero della giustizia, hanno chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso i medesimi ordini professionali, ivi incluse le relative articolazioni locali.

Gli ordini professionali, al pari degli altri soggetti pubblici, possono trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, tali soggetti devono identificare e rendere pubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere lecito il trattamento.

A tale scopo, tali tipi di dati possono essere trattati qualora sia adottato previamente (e, secondo l´attuale disciplina transitoria, entro il 31 dicembre 2006) un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante, parere che, in armonia con il principio di semplificazione nel quadro di un elevato livello di tutela dei diritti, può essere fornito anche su schemi-tipo (art. 20 del Codice).

Il documento esaminato evidenzia tipi di dati e di operazioni per i quali non vi sono rilievi da formulare. Resta ferma la necessità che i dati personali utilizzati e le operazioni del trattamento compiute risultino comunque indispensabili rispetto alla finalità perseguita nei singoli casi (art. 22, comma 3, del Codice).

Il presente parere è reso sul presupposto che l´individuazione dei tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché delle operazioni eseguibili, sia effettuata con un atto di effettiva natura regolamentare ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice, suscettibile di produrre effetti giuridici per gli interessati.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli articoli 20, comma 2 e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento trattamento dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso i ventuno ordini professionali di cui in premessa, in relazione alle finalità da essi perseguite nei singoli casi.

Roma, 7 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli