g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 7 dicembre 2006 [1375133]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1375133]

Provvedimento del 7 dicembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 17 luglio 2006, presentato da Elisa Possumato nei confronti di Crif S.p.A., con il quale la ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che la riguardano, ha chiesto la loro cancellazione; rilevato che la ricorrente ha inoltre sostenuto che tale trattamento è illecito non avendo ricevuto né l´informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dell´art. 5 del codice di deontologia applicabile ai sistemi di informazione creditizia, né il preavviso circa l´imminente segnalazione dei suoi dati personali al sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente, come previsto dall´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23);

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 luglio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la successiva nota del 18 ottobre 2006 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 19 settembre 2006 con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto di non poter accogliere la richiesta di cancellazione dei dati formulata con riferimento a: a) un prestito personale e a una carta di credito con pagamento rateale (accordati da Compass S.p.A. e rispettivamente estinti in data 27 dicembre 2005 e 29 novembre 2005, entrambi con "segnalazione di credito ceduto"); b) un mutuo ipotecario erogato da Micos Banca S.p.A. in data 26 novembre 2001 e ancora in corso con "segnalazione di ritardi nei pagamenti (…) non ancora regolarizzati"; c) una carta di credito con pagamento rateale accordata il 23 gennaio 2004 da Bipitalia Ducato S.p.A. (già Bipielle Ducato S.p.A.) e ancora in essere con "segnalazione di ritardi nei pagamenti (…) non ancora regolarizzati"; d) una carta di credito con pagamento rateale accordata da Barclays Bank Plc, estinta il 30 settembre 2005 con "segnalazione di credito ceduto"; ciò, trattandosi di informazioni creditizie di tipo "negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell´interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300); rilevato che, nella medesima nota, Crif S.p.A. ha anche sostenuto che l´obbligo di preavviso circa la registrazione delle informazioni creditizie di tipo negativo, essendo stato previsto dallo stesso codice di deontologia e di buona condotta, opererebbe a proprio avviso esclusivamente "con riferimento ai finanziamenti erogati successivamente all´entrata in vigore del codice stesso" (1° gennaio 2005) e sarebbe posto in capo ai singoli enti partecipanti;

VISTO che Crif S.p.A., con il fax del 19 settembre 2006, ha anche sostenuto di aver inviato una nota di riscontro (datata 16.2.2006 e allegata in atti) all´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, con la quale aveva confermato di aver cancellato tutte le informazioni creditizie di tipo "positivo" censite in relazione alla ricorrente nel proprio sistema di informazioni creditizie;

VISTA la nota inviata via fax il 16 novembre 2006 in risposta ad una specifica richiesta di questa Autorità, con la quale Micos Banca S.p.A. ha sostenuto che, in relazione al mutuo ipotecario erogato in data 26 novembre 2001 ed ancora in corso, la ricorrente, dopo un pagamento puntuale a mezzo Rid "sino alla rata del 05.03.2003", ha maturato numerosi ritardi nei pagamenti (alcuni solo parzialmente regolarizzati) tanto che, il 20.12.2005, "il contratto di cui in oggetto, causa il numero elevato di rate insolute non regolarizzate e l´impossibilità di un recupero stragiudiziale del credito, è stato passato a sofferenza" ed è stato incaricato un legale esterno "per il radicamento dell´esecuzione immobiliare e mobiliare"; rilevato che la predetta società ha allegato copia del modulo di richiesta del finanziamento sottoscritto dalla cliente, comprensivo del consenso al trattamento dei dati personali e della relativa informativa; rilevato che la medesima società ha allegato copia di un telegramma inviato alla ricorrente il 6.10.2005 "contenente il preavviso in merito alla registrazione presso i S.I.C. dei dati personali che la riguardano";

VISTA la nota inviata via fax il 21 novembre 2006, in risposta ad una specifica richiesta di questa Autorità, con la quale Bipitalia Ducato S.p.A. ha sostenuto che, in relazione alla linea di credito accordata il 23 gennaio 2004 utilizzabile mediante carta di credito con pagamento rateale, la ricorrente, dopo alcuni ritardi nei pagamenti successivamente regolarizzati, a decorrere dal gennaio 2005 ha interrotto i pagamenti, non più ripresi nonostante le numerose attività di recupero del credito; rilevato che "il complessivo debito scaduto ad oggi ammonta a (…) 3.175,06" euro; rilevato, infine, che in riferimento al "preavviso" circa l´imminente registrazione presso i sistemi di informazioni creditizie ai sensi dell´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta, Bipitalia Ducato S.p.A. ha precisato che la ricorrente non è stata destinataria di alcuna lettera di "preavviso", "in quanto non dovuto";

VISTA la nota inviata via fax il 23 novembre 2006, in risposta ad una specifica richiesta di questa Autorità, con la quale Compass S.p.A. ha sostenuto che con riferimento al prestito personale e alla carta di credito con pagamento rateale accordati alla ricorrente (rapporti nel corso dei quali si sono verificati diversi ritardi nei pagamenti), "perdurando l´inadempienza della cliente", la società, rispettivamente in data 27 dicembre 2005 e 29 novembre 2005, ha ceduto i relativi crediti ad una società operante nel settore del factoring, la quale ha confermato "di non aver mai effettuato incassi dalla debitrice"; rilevato che la società ha allegato copia del modulo di richiesta del finanziamento sottoscritto dalla cliente, comprensivo del consenso al trattamento dei dati personali e della relativa informativa; rilevato che in riferimento al "preavviso" circa l´imminente registrazione presso i sistemi di informazioni creditizie ai sensi dell´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta,  Compass S.p.A. ha sostenuto che "i primi ritardi nel pagamento delle rate (…) e la conseguente registrazione dei dati personali della cliente all´interno dei Sic sono avvenuti precedentemente al termine indicato dall´art. 13 comma 1 del codice deontologico";

VISTA la nota inviata via fax il 24 novembre 2006, in risposta ad una specifica richiesta di questa Autorità, con la quale Barclays Bank Plc ha sostenuto che, in riferimento alla carta di credito con pagamento rateale accordata alla ricorrente, il relativo rapporto è stato chiuso il 13/06/2005 a seguito del mancato pagamento di 5 rate e che "il relativo credito è stato quindi ceduto ad un´agenzia esterna di recupero crediti (…) in data 01/09/2005"; rilevato che la società ha allegato copia del modulo di richiesta del finanziamento sottoscritto dalla cliente, comprensivo del consenso al trattamento dei dati personali e della relativa informativa; rilevato che la stessa società ha allegato "copia del sollecito con preavviso relativo all´imminente registrazione presso i Sic a suo tempo inviato" alla ricorrente;

RILEVATO, in relazione a quanto sostenuto nel corso del procedimento dalla parte resistente, che la disposizione introdotta dall´art. 4, comma 7, del predetto codice di deontologia e di buona condotta prevede l´obbligo per il partecipante di fornire un preavviso all´interessato circa l´imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie e ciò al verificarsi di ritardi nei pagamenti; rilevato che, ai sensi dell´art. 13 del medesimo codice di deontologia, le misure necessarie per la sua applicazione dovevano essere adottate dai soggetti tenuti a rispettarlo al più tardi entro il 30 aprile 2005 e che, pertanto, a partire da tale data, il mancato rispetto del citato art. 4, comma 7, dello stesso codice di deontologia, con riferimento alle segnalazioni di ritardi nei pagamenti di rate di finanziamenti (anche di quelli già in corso), comporta l´illiceità del trattamento medesimo ai sensi dell´art. 12, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali;

RILEVATO pertanto che, nel caso di specie, l´art. 4, comma 7, del codice di deontologia trova applicazione a partire dal 1° maggio 2005; ritenuto, quindi, che il trattamento dei dati relativi ai ritardi riferiti alla carta di credito con pagamento rateale accordata da Bipitalia Ducato S.p.A. il 23 gennaio 2004 e verificatisi successivamente a tale data non è stato effettuato in modo lecito, non risultando, per espressa ammissione dell´ente partecipante, che sia stato fornito il predetto preavviso; rilevato che tale società non è stata in grado di fornire copia del modulo di richiesta del finanziamento sottoscritto dalla cliente, comprensivo di consenso al trattamento dei dati personali e della relativa informativa; rilevato che in ordine a tale profilo il ricorso deve essere accolto e che deve essere ordinato a Crif S.p.A. di cancellare dal proprio sistema di informazioni creditizie i dati relativi ai ritardi nei pagamenti riferiti a tale finanziamento, entro e non oltre il 12 febbraio 2007, dando conferma a questa Autorità e alla ricorrente dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

RILEVATO che dal 1° maggio 2005 il trattamento dei dati relativi ai ritardi riferiti al prestito personale e alla carta di credito con pagamento rateale accordati alla ricorrente da Compass S.p.A. non è stato effettuato in modo lecito, non risultando, per espressa ammissione dell´ente partecipante, che sia stato fornito il preavviso previsto dall´ art. 4, comma 7, del codice di deontologia; rilevato che tale società ha ceduto i crediti relativi a tali finanziamenti a una società di factoring la quale non partecipa al sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A. e non è soggetta agli obblighi previsti dal citato codice di deontologia;  rilevato, pertanto, che in ordine a tale profilo il ricorso deve essere accolto e che deve essere ordinato a Crif S.p.A. di cancellare i dati relativi ai ritardi nei pagamenti riferiti a tali finanziamenti dal sistema di informazioni creditizie gestito da tale società, entro e non oltre il 12 febbraio 2007, dando conferma a questa Autorità e alla ricorrente dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

RILEVATO invece che, con riferimento al mutuo ipotecario erogato da Micos Banca S.p.A. il 26 novembre 2001, nonché alla carta di credito con pagamento rateale accordata da Barclays Bank Plc ed estinta il 30 settembre 2005, tali società hanno inviato copia delle comunicazioni contenenti il preavviso di imminente o ulteriore registrazione presso i sistemi di informazioni creditizie, inviate alla ricorrente; rilevato che la cancellazione di tali informazioni creditizie di tipo "negativo" deve essere quindi dichiarata infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi nei finanziamenti non successivamente regolarizzati (art. 6, comma 5, del medesimo codice di deontologia e di buona condotta);

RILEVATO infine che Crif S.p.A., nella predetta nota di riscontro datata 16.2.2006, aveva già dato idoneo e tempestivo riscontro alla richiesta di cancellazione dei dati di tipo "positivo" comunicando tale informazione alla ricorrente sia presso l´indirizzo di residenza, sia presso il domicilio eletto; ritenuto quindi che in ordine a tale profilo il ricorso non risulta fondato, avendo l´interessata ricevuto già in merito un adeguato riscontro prima della proposizione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie in parte il ricorso e ordina a Crif S.p.A. di cancellare, entro il 12 febbraio 2007, i dati relativi ai ritardi nei pagamenti riferiti alla carta di credito con pagamento rateale accordata da Bipitalia Ducato S.p.A. il 23 gennaio 2004, nonché al prestito personale e alla carta di credito con pagamento rateale accordati da Compass S.p.A. ed estinti il 27 dicembre 2005 e 29 novembre 2005, dando conferma a questa Autorità e alla ricorrente dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

b) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati relativi al mutuo ipotecario erogato da Micos Banca S.p.A. il 26 novembre 2001,  nonché alla carta di credito con pagamento rateale accordata da Barclays Bank Plc e revocata il 30 settembre 2005;

c) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei restanti dati "positivi". 

Roma, 7 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli