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Libretti bancari di deposito

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI
 > Settori di attività > Istituti di credito > Casi particolari > Libretti bancari di deposito

L´intestatario di rapporti bancari, quali libretti di deposito nominativi o al portatore, ha diritto di accedere a tutti i dati relativi a tali rapporti detenuti negli archivi dell´istituto di credito. Ne consegue che ove tale riscontro sia offerto solo successivamente alla proposizione del ricorso al Garante, questo va definito con una declaratoria di non luogo a provvedere.

  • Garante 19 novembre 2003 [doc. web n. 1084301]