g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 19 luglio 2007 [1435144]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1435144]

Provvedimento del 19 luglio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato l´11 aprile 2007 nei confronti di Deutsche Bank S.p.A., con il quale Cinzia Corti, rappresentata e difesa dall´avv. Roberta Ponti, ha chiesto a tale banca (oltre a formulare alcune istanze non rientranti tra i diritti tutelati dall´art. 7 del Codice) di attivarsi per la cancellazione dagli archivi dei sistemi di informazione creditizia dei dati che la riguardano riferiti ai ritardi nei pagamenti di un finanziamento erogato dalla banca nel 2003, chiedendo altresì l´indicazione dei soggetti cui erano stati comunicati tali dati; rilevato che la società resistente avrebbe infatti, ad avviso della ricorrente, comunicato illecitamente tali dati ai sistemi di informazione creditizia senza fornire il dovuto "preavviso" di imminente registrazione dei dati presso i sistemi medesimi, come previsto, invece, dal codice di deontologia e buona condotta applicabile a tali particolari trattamenti di dati (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); rilevato che la ricorrente ha chiesto, altresì, che le spese del procedimento siano poste a carico del titolare del trattamento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 aprile 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 16 maggio 2007 con la quale questa Autorità ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 4 maggio 2007 con la quale Deutsche Bank S.p.A. ha sostenuto: a) di aver comunicato all´interessata (oltre all´informativa prevista dal citato codice deontologico) la "lettera di preavviso segnalazione ad un Sic" in data 03.01.2006 e 05.04.2006 (come risulta dal prospetto attestante "i flussi elettronici di invio corrispondenza" a mezzo posta); b) che il trattamento delle informazioni creditizie di tipo "negativo" riferite alla ricorrente sarebbe lecito posto che per diverse rate del finanziamento nell´anno 2006 si sono registrati dei ritardi nei pagamenti; c) che tali ritardi sarebbero stati segnalati nei sistemi di informazione creditizia (di cui sono stati nuovamente indicati gli estremi identificativi) nel rispetto di quanto stabilito dal citato codice di deontologia e buona condotta e che pertanto non sarebbe giustificata la richiesta di cancellazione delle relative segnalazioni;

VISTE le note inviate via fax l´8 maggio 2007 e l´8 giugno 2007 con le quali la ricorrente si è ritenuta insoddisfatta del riscontro ed ha ribadito le proprie richieste, sostenendo di non aver ricevuto le comunicazioni citate da controparte;

VISTE le note datate 1° e 14 giugno 2007 con le quali Deutsche Bank S.p.A., nel comunicare "ad abundantiam" gli estremi identificativi del responsabile del trattamento dei dati (di cui era già stata comunicata la carica aziendale), ha confermato l´invio del preavviso di cui all´art. 4, comma 7 del citato codice di deontologia e buona condotta, allegando anche copia di "una scrittura interna della banca (…) che peraltro, nella nuova versione di layout informatico (…)" fornisce ulteriori dettagli in ordine alle comunicazioni inviate alla ricorrente;

RILEVATO che Deutsche Bank S.p.A. ha fornito sufficienti elementi atti a dimostrare il rispetto delle disposizioni del citato codice deontologico, anche in ordine all´invio dei cd. preavvisi di inserimento nei sistemi di informazione creditizie; rilevato che, alla luce della documentazione in atti, la richiesta al titolare del trattamento di attivarsi per la cancellazione delle informazioni creditizie di tipo "negativo" deve essere dichiarata infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal codice di deontologia e di buona condotta per la conservazione lecita delle informazioni relative a ritardi nei finanziamenti successivamente regolarizzati (art. 6, comma 2, del medesimo codice);

RILEVATO che deve essere dichiarata infondata anche la richiesta di conoscere i soggetti cui erano stati comunicati dalla banca i dati dell´interessato, avendo la resistente fornito riscontro a tale richiesta già prima della presentazione del ricorso (come attestato dalla documentazione depositata dalla ricorrente);

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE DICHIARA:

a) infondato il ricorso;

b) compensate fra le parti le spese del procedimento.

Roma, 19 luglio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1435144
Data
19/07/07

Tipologie

Decisione su ricorso