Provvedimento del 19 luglio 2007 [1435895]
Provvedimento del 19 luglio 2007 [1435895]
[doc. web n. 1435895]
Provvedimento del 19 luglio 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 20 aprile 2007, presentato dall´avv. XY nei confronti di Banca Mediolanum S.p.A., con il quale il ricorrente (già promotore finanziario presso tale banca), ha ribadito la richiesta avanzata con l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano relativi al "commission statement (rendiconto delle operazioni)", nonché a "tutti i dati personali detenuti su supporti informatici" (ritenendo inidoneo il riscontro fornito il 16 aprile 2007 dalla citata banca, la quale aveva sostenuto che "la predetta documentazione è stata via via depositata presso il Tribunale di Sciacca" nel corso di un giudizio relativo all´interessato medesimo); rilevato che il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 aprile 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 28 maggio 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota inviata via fax il 17 maggio 2007, con la quale la banca resistente ha chiesto "una proroga dei termini per la consegna della copia dei documenti" richiesti "in considerazione della cospicua mole dei documenti di cui si tratta in gran parte riferibili a oltre cinque anni di procedimento dapprima di fronte al Tribunale di Sciacca (…) e successivamente di fronte alla Corte di Appello di Palermo (…)";
VISTA la nota pervenuta a questa Autorità il 25 giugno 2007, alla quale la resistente ha allegato copia di tutti i documenti richiesti dal ricorrente, trasmessi in copia allo stesso in pari data;
VISTO il fax del 5 luglio 2007 con il quale il ricorrente ha confermato l´avvenuta adesione spontanea alle proprie richieste da parte della banca resistente;
RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo l´istituto di credito resistente fornito, sia pure solo nel corso del procedimento, un adeguato riscontro alle richieste del ricorrente;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca Mediolanum S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione del mancato, tempestivo riscontro alla richiesta dell´interessato;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Banca Mediolanum S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 19 luglio 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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