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Permesso di soggiorno elettronico

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


SOGGETTI PUBBLICI > Consultazione del Garante da parte delle pubbliche amministrazioni > Permesso di soggiorno elettronico

L´intera disciplina relativa all´introduzione nel nostro ordinamento di documenti elettronici (come la carta d´identità, la carta nazionale dei servizi o altre carte dei cittadini) deve conformarsi ai principi e alle elevate garanzie in materia di trattamento dei dati personali previste dal quadro normativo comunitario e dalla disciplina nazionale, in particolare nel caso in cui in tali documenti si intendano inserire anche dati biometrici, come, ad esempio, le impronte digitali. Particolare attenzione deve essere rivolta alla necessità di una adeguata base normativa, alla pertinenza dei dati inseriti nei documenti e alla proporzionalità del loro utilizzo, al rispetto delle finalità per le quali sono raccolti e all´adozione delle misure di sicurezza (parere reso sullo schema di decreto interministeriale sui documenti di soggiorno elettronici).

  • Garante 15 ottobre 2003 [doc. web n. 1054786]


Al momento di sviluppare sistemi biometrici è necessario rispettare pienamente i principi di protezione dei dati di cui alla direttiva 95/46/CE, considerando la natura specifica della biometria e alcuni rischi, fra cui la possibilità di ricavare dati biometrici all´insaputa dell´interessato e la "quasi certezza" del legame tra dato biometrico e l´interessato medesimo. In particolare, il principio di proporzionalità, che costituisce l´elemento centrale della protezione garantita dalla direttiva 95/46/CE, impone, soprattutto nell´ambito dell´autenticazione/verifica della persona, una netta preferenza per applicazioni biometriche che non rientrino in un sistema centralizzato (parere reso sullo schema di decreto interministeriale sui documenti di soggiorno elettronici).

  • Garante 15 ottobre 2003 [doc. web n. 1054786]