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Banca dati Dna - 15 ottobre 2007 [1448799]

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[doc. web n. 1448799]
[v. Segnalazione e Comunicato stampa]

Banca dati Dna - 15 ottobre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti;

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 15 ottobre 2007;

Visto l´articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO:

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto al Garante il parere sullo schema di disegno di legge volto a istituire una banca dati nazionale del Dna e un connesso laboratorio centrale.

Il Garante esprime il presente parere richiamando le indicazioni formulate nella segnalazione al Parlamento e al Governo del 19 settembre 2007 con cui l´Autorità, ravvisata l´esigenza di un intervento normativo sull´utilizzazione dei dati relativi al Dna per finalità di accertamento e repressione di reati, ha individuato i principali profili e garanzie che la legge dovrebbe considerare.

L´attuale schema presenta aspetti positivi rispetto ad un precedente progetto già sottoposto all´esame dell´Autorità, il c.d. "progetto Santi", elaborato, nel corso della passata legislatura, dal Gruppo di lavoro sulla biosicurezza istituito nell´ambito del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie; richiede tuttavia incisivi miglioramenti, di seguito indicati, per contemperare l´avvertita esigenza di efficace contrasto del crimine con un´adeguata tutela dei diritti degli interessati.

OSSERVA:

1. Finalità di una banca dati a livello nazionale

Il disegno di legge dovrebbe evidenziare meglio che con la banca dati nazionale si prevede di perseguire solo una specifica finalità di identificazione di persone. Al momento, tale finalità è infatti menzionata solo nella relazione illustrativa e, nell´articolato, limitatamente all´operazione di "raffronto" e all´accesso (artt. 3, comma 1, lett. d) e 8, comma 2 ), mentre dovrebbe essere esplicitata nel testo e per tutte le altre attività protese alla raccolta e al funzionamento della banca dati.


2. Materiale biologico oggetto di disciplina

2.1 Stante l´attuale tenore del combinato disposto degli articoli 2, comma 1, lett. d) (che reca la definizione di "reperto biologico") e 3, comma 1, lett. b), dello schema, si richiama l´attenzione sul fatto che la disciplina prevista dal disegno di legge sembra applicarsi solo ai reperti acquisiti "sulla scena di un delitto" e non anche ad altro materiale biologico acquisito nel corso del procedimento penale.

2.2 Nella banca dati verrebbero inclusi anche profili del Dna relativi a reperti di persone scomparse o di cadaveri o di resti non identificati, ma il testo non chiarisce se ci si riferisca solo a reperti rinvenuti "sulla scena di un delitto" (art. 2), nel corso di attività svolte in un procedimento penale (art. 3) oppure in altra sede e per quali finalità.


3. Analisi di campioni e reperti e tipizzazione dei profili

Occorre individuare specifiche garanzie idonee ad assicurare che le operazioni di prelievo dei campioni e di analisi degli stessi e dei reperti siano effettuate da personale altamente specializzato delle forze di polizia ovvero da laboratori o da altre strutture che assicurino elevati standard di specializzazione, anche mediante il ricorso a specifiche autorizzazioni o ad altre forme di accreditamento, nonché a verifiche periodiche del loro operato (artt. 5, comma 4, 12, commi 2 e 3, lett. a) dello schema; Raccomandazione Consiglio d´Europa n. R(92 )1, relativa all´utilizzazione dell´analisi del Dna nell´ambito del sistema giudiziario penale, punto 6).  


4. Tempi di conservazione dei dati

4.1 Lo schema di d.d.l. prevede che i profili del Dna siano conservati nella banca dati nazionale per "quaranta anni dall´ultima circostanza che ne ha determinato l´inserimento".

Si tratta di un termine indubbiamente molto ampio e di dubbia conformità rispetto al principio di proporzionalità secondo cui i dati personali in materia andrebbero conservati solo per il tempo necessario a raggiungere la finalità perseguita (punto 8 Raccomandazione cit.).  Si ravvisa la necessità di un´ulteriore riflessione al riguardo, al fine di valutare la congruità del termine rispetto alle finalità perseguite e l´eventuale individuazione di periodi differenziati di conservazione dei dati, in ragione del fatto che ha determinato l´acquisizione del profilo del Dna, della gravità del reato, della pericolosità del soggetto o di altri elementi. A tale riguardo, si rammenta che  il Consiglio d´Europa richiede che i risultati di analisi e le informazioni derivate possano essere conservati solo se la persona interessata è stata condannata per gravi reati contro la vita, l´incolumità fisica e la sicurezza delle persone.

4.2 Risulta comunque necessario chiarire il significato e le conseguenze pratiche dell´espressione "dall´ultima circostanza che ne ha determinato l´inserimento", cui si ricorre per individuare il "dies a quo", atteso che non va consentito inserire più volte nella banca dati un medesimo profilo e che il criterio in esame potrebbe continuamente prolungare il periodo di conservazione dei dati.


5. Abilitazione ad accedere alla banca dati, segreto e sanzioni

5.1 Il d.d.l. dovrebbe recare un criterio guida per individuare in termini più puntuali e selettivi le persone abilitate ad utilizzare la banca dati nazionale, tenendo anche conto dell´ampio spettro di soggetti muniti per legge delle qualifiche di ufficiale o agente di polizia giudiziaria e dei diversi poteri investigativi attribuiti a varie figure.

Non è, poi, chiaro se l´ingresso nella banca dati possa avvenire solo localmente, per via informatica (come sembrerebbe desumersi dalla definizione di "accesso"), oppure anche in via telematica (visto che nell´attuale definizione di "trattamento" figura anche l´interconnessione).

Merita richiamare l´attenzione, altresì, sull´opportunità che già in questa sede venga definito a quale titolo e con quali modalità e vincoli di utilizzo i dati conservati nell´istituendo archivio possano essere comunicati all´estero, nonché, eventualmente, a difensori di parti interessate nell´ambito di investigazioni difensive (circostanza, quest´ultima, ipotizzata senza ulteriori specificazioni nella relazione illustrativa).

5.2 Si richiama, infine, l´attenzione sul fatto che il disegno di legge non definisce le sanzioni per l´eventuale violazione del segreto (art. 8, comma 5) o di altri abusi eventualmente commessi da personale abilitato ad utilizzare la banca dati. Ciò, anche in considerazione del fatto che la legge, per un´altra banca dati dislocata presso il medesimo Dipartimento della pubblica sicurezza, punisce espressamente, con sanzione penale, simili condotte illecite (art. 12 l. n. 121/1981).
 

6. Misure di sicurezza

E´ necessario prevedere che il regolamento attuativo (art. 11) contenga specifiche previsioni per assicurare un elevato livello di sicurezza e di qualità di dati, campioni e sistemi, adeguate alla particolare delicatezza dei dati conservati e comprensive di qualificate procedure di audit.


7. Prelievo obbligatorio di campioni nei confronti di categorie di soggetti

7.1 Il d.d.l. prevede, in primo luogo, l´inclusione nella banca dati nazionale di profili derivanti da "reperti" acquisiti nei procedimenti penali (anche se, allo stato, sembrerebbe limitatamente a quelli raccolti "sulla scena di un delitto") o da reperti di persone scomparse o di cadaveri e resti non identificati (art. 3)

Di segno affatto diverso appare, invece, la raccolta non consensuale di campioni e profili cui dovrebbe procedersi in modo generalizzato nei confronti di intere categorie di persone i cui dati sarebbero inclusi per numerosi anni in una banca dati nazionale solo perché le medesime persone sono state sottoposte, anche per un breve periodo, a determinate misure restrittive della libertà personale (art. 5). Si fa presente, al riguardo, che tale raccolta, per come è configurata nel testo, riguarderebbe casi e situazioni molto diversi fra loro e sarebbe effettuata in ragione di circostanze del tutto estrinseche e dei fattori più disparati (come, ad esempio, la presenza o meno di esigenze cautelari, un indulto, un´amnistia, altre cause estintive del reato o della pena, una sospensione condizionale della pena).

Il prelievo di sostanze biologiche e la conservazione a livello nazionale del profilo presenta, peraltro, un grado maggiore di invasività sulle persone rispetto ad altre limitazioni personali coattive (perquisizione, foto-segnalamento, rilevazione di impronte digitali).

Inoltre, la lista dei reati di cui all´articolo 5 è ampia e riferita ad un numero elevato di soggetti e di fattispecie di reato, assai diverse tra loro.

Merita sottolineare, infine, che la disciplina prospettata comporterebbe che i profili degli interessati verrebbero sottoposti a innumerevoli controlli di routine per un quarantennio sulla base di una sostanziale presunzione di attitudine a delinquere e di recidiva, non supportata da alcuna specifica prognosi di pericolosità. Ciò, mentre altre conseguenze giuridiche derivanti dal medesimo procedimento penale continuerebbero a scaturire solo a seguito di una valutazione giudiziaria basata sull´effettiva gravità del comportamento, sull´elemento soggettivo, sulle circostanze del reato, ecc.

Sulla base della già citata Raccomandazione del Consiglio d´Europa, invece, qualora il diritto interno intenda consentire il prelievo di campioni senza il consenso della persona interessata, ciò dovrebbe avvenire esclusivamente se le circostanze del caso rendono in concreto necessario tale intervento (Raccomandazione del Consiglio d´Europa n. R(92)1, cit., punto 4).

Le finalità (anche di collaborazione internazionale) della banca dati potrebbero, del resto, essere utilmente perseguite, almeno in una prima fase, utilizzando i soli (numerosi) dati raccolti nei procedimenti penali per effettive esigenze di prova o quelli volontariamente conferiti, senza l´introduzione complementare di un prelievo automatico e coattivo del Dna nei confronti di ampie categorie di soggetti.

Non compete al Garante valutare la costituzionalità della disciplina qui prospettata che, pur migliorata rispetto a precedenti ipotesi, va però configurata in termini pienamente proporzionati, di ragionevolezza e di parità di trattamento, valutando anche altre soluzioni basate su criteri più selettivi e valutazioni specifiche di elementi quali la natura o le modalità di esecuzione del reato o la personalità del soggetto.

A titolo collaborativo, si sottolinea inoltre che, anche a prescindere da tale valutazione in termini di proporzionalità e di ragionevolezza, sarebbe opportuno che la norma che prevede il prelievo obbligatorio sia rivalutata anche alla luce della recente scelta operata, a larghissima maggioranza, dalla Camera dei deputati che ha ancorato l´esecuzione coattiva del prelievo nel corso del procedimento penale a garanzie di tipo giurisdizionale e all´assoluta indispensabilità per la prova dei fatti (A.C. n. 782-809-1967-A).

Ove tale scelta fosse confermata anche dall´altro ramo del Parlamento sarebbe incongruo ipotizzare -come accadrebbe se l´attuale schema di disegno di legge non fosse modificato- che in un medesimo procedimento penale un prelievo coattivo possa essere effettuato sulla stessa persona, prima o dopo quello effettuato dall´autorità giudiziaria, in assenza delle predette garanzie.

7.2 Manca, comunque, nel testo la previsione di idonee modalità volte a prevenire che il prelievo di un campione biologico venga eseguito più volte sulla stessa persona senza giustificato motivo, verificando preliminarmente se un campione sia stato già eventualmente prelevato dalla persona interessata.


8. Laboratorio centrale presso l´amministrazione penitenziaria

Il Trattato di Prum e le connesse decisioni in fase di maturazione a livello europeo non prevedono la raccolta e la conservazione dei campioni biologici in forma di banca dati.

Occorre prevenire che presso l´ipotizzato laboratorio centrale del Dipartimento dell´amministrazione penitenziaria si determini una gestione centralizzata anche temporanea di campioni biologici.

Possono, per altro verso, porsi delicati problemi di sicurezza e protezione, considerato anche il fatto che rischia di accumularsi da subito un enorme numero di campioni non analizzati, vista l´immediata efficacia delle nuove disposizioni sul prelievo obbligatorio, l´ampiezza del numero di fermati, arrestati, detenuti e internati e considerati i tempi necessari per attuare i decreti legislativi sul personale penitenziario (art. 13).

Peraltro, manca comunque nel testo un termine, che dovrebbe essere, in ogni caso, breve, per tipizzare i profili e, quindi, per conservare i campioni. L´attuale termine di sei mesi (art. 9, comma 4) decorre solo dall´avvenuta tipizzazione del profilo mentre la procedura finalizzata a tale tipizzazione non ha un termine. Dovrebbe trattarsi inoltre di un termine massimo e operante per tutti i campioni biologici da tipizzare in applicazione della nuova legge. Va tenuto presente, peraltro, che secondo il citato progetto di legge approvato dalla Camera, all´esito della perizia o della consulenza tecnica, il giudice, in sede locale, dovrebbe disporre l´immediata distruzione del campione prelevato, salvo che ritenga la conservazione assolutamente indispensabile.

E´ opportuno chiarire che presso il laboratorio centrale o altri uffici dell´amministrazione penitenziaria, una volta tipizzato il profilo, non potranno essere conservati dati al riguardo (v. invece, l´art. 8, comma 3, dello schema, che parla di "dati" presenti anche presso il laboratorio).


9. Controllo sull´attuazione della legge. Diritti degli interessati

Nel confermare i poteri di controllo e di vigilanza del Garante, occorre che il d.d.l. preveda forme più specifiche di controllo periodico che se, come è ragionevole prevedere, verranno affidate a questa Autorità, dovrebbero essere basate anche su una congrua valutazione delle risorse e delle competenze a ciò necessarie, anche con riferimento ad un eventuale rapporto periodico al Parlamento sul funzionamento e la gestione della banca dati e dei connessi trattamenti.

Dal punto di vista formale, la formulazione dell´art. 10 andrebbe inoltre modificata poiché il Garante non si esprime solo "sulle istanze di cancellazione" (aspetto già disciplinato nel d. lg. n. 196/2003), tantomeno con un "parere" (v., invece, la relazione al d.d.l.) e interviene anche d´ufficio a tutela di tutti i diritti dell´interessato (aggiornamento, integrazione, rettifica, ecc.). L´interessato ha poi diritto di chiedere la cancellazione, o altra misura necessaria, in caso di ogni rilevante violazione di legge, non solo in caso di violazione dell´articolo 5.


10. Archivi esistenti e norme transitorie

Occorre chiarezza per ciò che concerne gli archivi e le banche dati attualmente attivi presso forze di polizia o laboratori specializzati incaricati dalla magistratura, per i quali è necessaria una particolare attenzione. L´attuale testo, infatti, mentre non pone in discussione la conservazione agli atti dei procedimenti penali della documentazione acquisita in materia, prevede solo il "trasferimento" dalle forze di polizia dei profili del Dna ricavati da reperti già acquisiti (art. 12, comma 1).

Il d.d.l. andrebbe quindi integrato in modo da:

- chiarire univocamente la sorte dei predetti archivi e banche dati (che non dovrebbero restare attivi per nuove attività, come pure duplicare dati una volta trasferiti i profili alla banca dati nazionale);
- disciplinare il trasferimento (sia in via transitoria, sia a regime) di tutti i profili del Dna comunque detenuti dalle forze di polizia e non solo di quelli derivanti da materiale biologico acquisito sulla scena di un delitto (v. art. 2, comma 1, lett. d), recante la definizione di "reperto").


11. Profili formali

Le definizioni di "trattamento" e di "dati identificativi" si sovrappongono a quelle contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali, cui potrebbe invece rinviarsi. Del resto, la prima definizione si sovrapporrebbe parzialmente anche a quella di "accesso", per quanto riguarda l´operazione di "consultazione" menzionata in entrambi i casi.

In conclusione, il Garante esprime parere favorevole sullo schema di disegno di legge a condizione che vengano apportate le modifiche sopra indicate.


TUTTO CIÓ PREMESSO IL GARANTE:

esprime parere favorevole sullo schema di disegno di legge recante istituzione della banca dati nazionale del Dna e del relativo laboratorio centrale, a condizione che lo schema sia modificato, nei termini di cui in motivazione:

a) evidenziando meglio che per tutte le attività protese alla raccolta e funzionamento della banca dati nazionale dovrebbe esservi, esclusivamente, una finalità specifica di identificazione di persone (punto 1);

b) inserendo una previsione per altri materiali biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali, ma non prelevati "sulla scena di un delitto" e non menzionati nell´art. 3 dello schema (punto 2.1);

c) chiarendo l´ambito di applicazione della norma sui reperti di persone scomparse o resti cadaverici (punto 2.2);

d) individuando specifiche garanzie idonee ad assicurare che le operazioni di prelievo dei campioni e di analisi degli stessi e dei reperti siano effettuate da personale altamente specializzato (punto 3); 

e) rivalutando il periodo previsto per la conservazione nella banca dati nazionale dei profili del Dna e specificando il "dies a quo" della decorrenza del termine (punti 4.1 e 4.2);

f) individuando in termini più puntuali e selettivi le persone abilitate a utilizzare la banca dati nazionale, le relative modalità tecniche e i presupposti per comunicare dati all´estero o a difensori di parti interessate (punto 5.1);

g) disciplinando esplicitamente la parte relativa alle sanzioni e alle misure di sicurezza (punti 5.2 e 6);

h) rivalutando la problematica del prelievo obbligatorio di campioni nei confronti di categorie di soggetti in relazione ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e di parità di trattamento, nonché alla luce delle recenti scelte del Parlamento (punto 7.1);

i) individuando modalità idonee a prevenire che il prelievo di un campione biologico possa essere eseguito più volte sulla stessa persona senza giustificato motivo (punto 7.2);

j) rivedendo il termine per la conservazione di campioni presso il laboratorio centrale dell´amministrazione penitenziaria ed escludendo la conservazione ulteriore di dati al riguardo (punto 8);

k) prevedendo forme più specifiche di controllo periodico da parte del Garante, anche ai fini di un rapporto periodico al Parlamento, e apportando correzioni alle previsioni sul controllo del Garante e sull´esercizio dei diritti degli interessati (punto 9);

l) chiarendo in modo univoco la sorte degli attuali archivi e banche dati di forze di polizia e di laboratori specializzati incaricati dalla magistratura, al fine di garantire che non restino attivi per nuove attività e non duplichino dati una volta trasferiti i profili alla banca dati nazionale, anche in riferimento a tutti i profili del Dna comunque già detenuti (punto 10);

m) apportando correttivi alle definizioni di trattamento e di dati identificativi (punto 11).

Roma,  15 ottobre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

PER IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori