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Provvedimento del 31 ottobre 2007 [1458976]

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[doc. web n. 1458976]

Provvedimento del 31 ottobre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI    

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata da Anna Lorenzini a Bon prix s.r.l. con la quale l´interessata, nel contestare la ricezione di "un catalogo commerciale" al proprio indirizzo, ha chiesto di avere conferma dell´esistenza dei dati personali che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, la logica e la finalità del trattamento, di ottenere l´indicazione degli estremi identificativi del responsabile del trattamento, se designato, sollecitando altresì la cancellazione dei dati medesimi;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante l´11 giugno 2007 (ma inoltrato il 7 giugno precedente) nei confronti di Bon prix s.r.l. con il quale Anna Lorenzini, nel rilevare di non aver ricevuto alcun riscontro, ha ribadito le richieste formulate e ha chiesto anche di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 giugno 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata; rilevato che con successiva nota dell´11 settembre 2007, questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 3 luglio 2007 con la quale la resistente ha rappresentato di aver fornito riscontro all´istanza avanzata ex artt. 7 e 8 del Codice con lettera inviata "per mero disguido interno" alla ricorrente solo il 6 giugno 2007 (e pervenuta il 9 giugno successivo), confermando la cancellazione del nominativo dell´interessata e comunicando che, "trascorsi i tempi tecnici di spedizione", la stessa non avrebbe più ricevuto "alcun materiale pubblicitario"; rilevato che con tale nota la resistente ha altresì comunicato gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, il tipo di dati conservati e la loro origine, ha precisato la logica e la finalità del trattamento e, in ordine alla cancellazione dei dati, ha precisato che "essa è stata effettuata non appena pervenuta la richiesta", sebbene i suoi effetti "si sarebbero prodotti (…) una volta trascorsi i tempi tecnici di postalizzazione";

VISTA la nota del 4 luglio 2007 con la quale la ricorrente, nel precisare di avere ricevuto il riscontro da parte della resistente soltanto dopo avere inoltrato il ricorso, ne ha lamentato la genericità facendo peraltro presente di aver ricevuto nella medesima giornata un nuovo catalogo;

VISTA la nota pervenuta via fax il 28 settembre 2007 con la quale la resistente ha elencato i dati personali detenuti e ha ribadito di averli registrati nel proprio database l´8 marzo 2007, a seguito della ricezione di un coupon di richiesta del catalogo che li conteneva; rilevato che il titolare del trattamento ha confermato l´avvenuta cancellazione dei dati della ricorrente;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito le informazioni richieste dalla ricorrente con l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice ed avendo, in particolare, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), confermato di aver cancellato i dati personali in questione dai propri archivi;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al riscontro fornito nel corso del procedimento; 

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Bon prix s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 31 ottobre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti 

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1458976
Data
31/10/07

Tipologie

Decisione su ricorso