Provvedimento del 15 novembre 2007 [1470489]
Provvedimento del 15 novembre 2007 [1470489]
[doc. web n. 1470489]
Provvedimento del 15 novembre 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso, regolarizzato il 17 settembre 2007, presentato da Domenico Albarani nei confronti di International Masters Publishers s.r.l., con il quale il ricorrente, nel contestare la ricezione di materiale editoriale non richiesto al proprio domicilio, e nell´opporsi al trattamento dei dati per fini promozionali, ha ribadito la richiesta, avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), volta ad ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano dall´archivio informatizzato della resistente, chiedendo altresì di porre a carico della medesima le spese del procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 settembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;
VISTA la memoria datata 12 ottobre 2007 con la quale la società resistente ha dichiarato "di aver provveduto a cancellare qualsiasi pendenza in essere nei confronti del Sig. Albarani in data 24 settembre 2007, cancellando i dati dello stesso" e che "salvo diversa futura richiesta da parte del cliente, eviteremo qualsiasi contatto per proporre i nostri prodotti in futuro.";
VISTA la nota inviata via fax il 25 ottobre 2007 con la quale il ricorrente, nel comunicare di aver ottenuto dalla controparte il riscontro richiesto, ha ribadito la richiesta di porre a carico della resistente le spese del procedimento;
RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro all´interessato, seppure dopo la presentazione del ricorso;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di International Masters Publishers s.r.l. nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di International Masters Publishers s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 15 novembre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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