g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 29 novembre 2007 [1474213]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1474213]

Provvedimento del 29 novembre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 6 luglio 2007 da Mario Lazazzera, rappresentato e difeso dall´avv. Marco Di Porto e dalla dott.ssa Federica Citoni, nei confronti di Crif S.p.A., Experian Information Services S.p.A. (rappresentata e difesa dall´avv. Andrea Aragno) e Unicredit Clarima Banca S.p.A., con il quale il ricorrente ha chiesto ai predetti titolari di sistemi di informazioni creditizie di cancellare dai propri archivi i dati che lo riguardano –riferiti a ritardi (successivamente regolarizzati) nel pagamento di alcune rate di un prestito personale erogato da Unicredit Clarima Banca S.p.A. in data 29 novembre 2004 (e ancora in corso)- nonché, alla banca, di attivarsi per ottenere la cancellazione medesima; rilevato che il ricorrente ha, in proposito, contestato la liceità del trattamento effettuato dall´ente finanziatore, in particolare per non aver ricevuto il preavviso circa l´imminente segnalazione dei suoi dati personali ai predetti sistemi di informazioni creditizie, come previsto dall´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante 16 novembre 2004 n. 8, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); rilevato che il ricorrente ha, anche, contestato ai sensi dell´art. 4. comma 6, del citato codice deontologico, la tempistica di inserimento dei dati nei Sic e ha chiesto, infine, di porre le spese del procedimento a carico di controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 luglio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato i predetti titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 17 ottobre 2007 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 26 luglio 2007, con la quale Unicredit Clarima Banca S.p.A., in relazione ai dati che riguardano il citato prestito personale erogato all´interessato e ancora in corso, ha sostenuto che alcune "rate mensili di rimborso non sono state onorate alla naturale scadenza" e ha comunicato al ricorrente che, pertanto, "sono state effettuate delle segnalazioni di ritardo nei pagamenti, come preannunciato nella lettera di sollecito di pagamento del 16 marzo 2007" al medesimo inviata anche in riferimento al "preavviso" di cui all´art. 4, comma 7, del citato codice deontologico;

VISTA la nota inviata via fax il 31 luglio 2007, con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto di non poter accogliere la richiesta di cancellazione dei dati formulata dal ricorrente con riferimento al prestito personale erogato da Unicredit Clarima Banca S.p.A. in data 29 novembre 2004 e ancora in corso con "segnalazione di ritardi nei pagamenti (…) regolarizzati a giugno del 2007". Ciò, in quanto la conservazione di tali dati di tipo "negativo" sarebbe lecita anche in assenza del consenso dell´interessato (Provv. 16 novembre 2004, n. 9 in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300); rilevato che, nella medesima nota, Crif S.p.A. ha anche sostenuto che l´obbligo di preavviso circa la registrazione delle informazioni creditizie di tipo negativo, previsto dallo stesso codice di deontologia e di buona condotta, sarebbe posto in capo ai singoli enti partecipanti; rilevato, comunque, che la resistente ha segnalato che il citato "ente partecipante ha confermato di aver provveduto a fornire, a seguito del verificarsi dei ritardi nei pagamenti, il preavviso circa l´imminente registrazione dei dati del ricorrente in uno o più sistemi di informazioni creditizie (…)";

VISTA la memoria depositata il 10 settembre 2007 e la successiva nota del 14 novembre 2007 con le quali Experian Information Services S.p.A. (in riferimento alla posizione riportata nel proprio s.i.c.) ha ritenuto lecito il trattamento dei dati personali riferiti al ricorrente sulla base, tra l´altro, di quanto confermato dalla stessa Unicredit Clarima Banca S.p.A.; rilevato che nella medesima nota Experian Information Services S.p.A. ha, altresì, sostenuto che "sono stati eliminati dal sistema i dati precedenti comunicati in assenza di (…) preavviso", nonché (con riferimento alla "franchigia" di cui all´art. 4, comma 6, del codice deontologico) che "le richiamate previsioni che (…) attengono esclusivamente al primo ritardo sono state (...) applicate (…) in chiave di maggior tutela degli interessi del ricorrente (…)", con riferimento "al primo ritardo coperto dal preavviso (senza dunque considerare l´effettivo primo ritardo in precedenza verificatosi)";

VISTE le memorie datate 17 settembre 2007 e 30 ottobre 2007 con le quali il ricorrente ha ribadito le proprie richieste;

VISTA la nota datata 26 ottobre 2007 con cui Crif S.p.A. ha precisato che "a seguito di un nuovo ritardo nei pagamenti (…) il finanziamento in questione, alla data dell´ultimo aggiornamento (30 settembre 2007) risulta censito nel Sic di Crif (…) con la segnalazione di ritardi nei pagamenti non ancora regolarizzati (…)";

RILEVATO che la disposizione introdotta dall´art. 4, comma 7, del predetto codice di deontologia e di buona condotta prevede l´obbligo per il partecipante di fornire un preavviso all´interessato circa l´imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie, al verificarsi di ritardi nei pagamenti; rilevato inoltre che, ai sensi dell´art. 13 del medesimo codice, le misure necessarie per la sua applicazione dovevano essere adottate dai soggetti tenuti a rispettarlo al più tardi entro il 30 aprile 2005; 

RILEVATO che, con riferimento al finanziamento in questione, la banca interessata ha attestato, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di avere fornito all´interessato le informazioni relative al preavviso di inserimento dei dati nei s.i.c. gestiti dalle resistenti;

RILEVATO, pertanto, che la richiesta di cancellazione di tali informazioni creditizie di tipo "negativo" censite nei s.i.c. gestiti dalle resistenti e oggetto di comunicazione da parte dell´ente finanziatore deve essere quindi dichiarata infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi nei finanziamenti (art. 6 del medesimo codice di deontologia e di buona condotta) e risultando, sulla base della documentazione in atti, osservate anche le altre disposizioni previste dal citato codice deontologico;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;
b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma,  29 novembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli