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Provvedimento del 22 novembre 2007 [1474235]

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[doc. web n. 1474235]

Provvedimento del 22 novembre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza che Nicola Lugaresi dichiara aver inviato, il 16 febbraio 2007, all´indirizzo "recentissime@scriptaweb.org" di Civis s.n.c. di Domenico e Maria Rosaria Baldari, con la quale, nel contestare la ricezione di un messaggio di posta elettronica non sollecitato (contenente informazioni su una pubblicazione edita anche on line dalla società) nella casella di posta elettronica attribuitagli dall´università presso la quale insegna, chiedeva conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;

VISTO il ricorso presentato il 3 luglio 2007 con il quale Nicola Lugaresi, rappresentato e difeso dall´avv. Claudio Pezzi, nel contestare l´assenza di un riscontro da parte della resistente, ha ribadito le proprie istanze e ha chiesto di porre a carico della stessa le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 luglio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato nonché la nota del 10 ottobre 2007 con la quale, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, l´Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione;

VISTE le memorie del 25 luglio e del 14 settembre 2007 con le quali la resistente, rappresentata e difesa dall´avv. Gianluca Caporaso, nel dichiarare di non aver ricevuto l´istanza del ricorrente, ha contestato la legittimazione di quest´ultimo alla presentazione dell´odierno ricorso rilevando che la titolarità dell´indirizzo di posta elettronica trattato sarebbe da ricondurre all´università; rilevato che la resistente ha comunque dichiarato di non detenere alcun dato del ricorrente "ad eccezione di quelli rinvenibili sulle pagine web del sito istituzionale e ufficiale" della citata università e ha fornito riscontro alle altre richieste, specificando che i dati in questione non sono stati trasmessi a terzi e che la propria comunicazione non aveva "alcuna finalità "commerciale o pubblicitaria", né era diretta a "pubblicizzare la vendita di un libro", essendo volta a rendere nota "un´informazione di contenuto giuridico-sociale attinente a manifestazione del pensiero (commento di un noto politologo italiano, anch´egli docente universitario, in ordine al sistema delle riforme istituzionali ed elettorali nel diritto italiano)";

VISTE le memorie del 14 settembre e del 24 ottobre 2007 con le quali il ricorrente, nel riaffermare di aver inoltrato l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice attraverso l´e-mail di cui copia è allegata al ricorso, si è dichiarato insoddisfatto del riscontro e ha ribadito le proprie richieste, in particolare quelle relative alle modalità, alle finalità e alla logica del trattamento;

VISTA la memoria inviata via fax il 4 novembre 2007 con la quale la resistente ha ribadito le proprie argomentazioni, ritenendo di aver fornito comunque riscontro alle richieste del ricorrente nel corso del procedimento;

RILEVATO che il ricorrente è legittimato ad esercitare i diritti di cui all´art. 7 del Codice (mediante interpello preventivo rivolto al titolare e l´eventuale ricorso) rispetto all´utilizzo del proprio indirizzo di posta elettronica;

RILEVATO che la resistente ha più volte dichiarato, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non aver ricevuto l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice inoltrata via e-mail il 16 febbraio 2007;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle richieste avanzate dal ricorrente avendo comunque la resistente fornito alle stesse un sufficiente riscontro nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO di dover dichiarare compensate le spese tra le parti per giusti motivi legati alla contestata ricezione da parte della resistente del previo interpello preventivo di cui all´art. 8 del Codice;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1474235
Data
22/11/07

Tipologie

Decisione su ricorso