Provvedimento del 14 dicembre 2007 [1480586]
Provvedimento del 14 dicembre 2007 [1480586]
[doc. web n. 1480586]
Provvedimento del 14 dicembre 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), datata 16 novembre 2006, con la quale Daniela Di Carlo ha chiesto a Banca Tercas S.p.A. di accedere ai dati personali che la riguardano concernenti la segnalazione effettuata dalla predetta banca alla Centrale dei rischi della Banca d´Italia (riferiti a una "presunta sofferenza" dell´interessata medesima), nonché di conoscere "le motivazioni" di tale segnalazione;
VISTO il ricorso pervenuto al Garante in data 1° ottobre 2007 proposto da Daniela Di Carlo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Pomante e Lorenza Croce, nei confronti di Banca Tercas S.p.A., con il quale la ricorrente ha ribadito le proprie richieste, chiedendo altresì la "la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge (…) previo accertamento della illegittimità della segnalazione" e di porre le spese del procedimento a carico della controparte;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 ottobre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 22 novembre 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota anticipata via fax il 22 ottobre 2007, con la quale la banca resistente ha comunicato i dati personali che hanno originato la segnalazione nella Centrale rischi della Banca d´Italia; ciò, con particolare riferimento alle vicende contabili connesse "all´accollo di una quota frazionata (…) di un mutuo ipotecario originariamente concesso" ad altro soggetto; visto che la resistente ha ritenuto lecito il trattamento in ragione del "mancato rimborso della quota di mutuo (…) accollato" che ha, tra l´altro, determinato nel 1988 una "procedura esecutiva immobiliare in escussione del bene posto a garanzia del finanziamento" da cui la banca ha recuperato solo "la parte di credito garantita ipotecariamente (…) mentre è rimasta incapiente la parte di credito chirografaria" cui si riferisce appunto la contestata segnalazione nella centrale dei rischi;
RILEVATO che la richiesta, formulata dalla ricorrente solo nell´atto di ricorso, di ottenere la "cancellazione dei dati trattati in violazione di legge" relativi alla citata segnalazione non rientra fra le specifiche richieste avanzate dalla medesima interessata con la precedente istanza ex artt. 7 e 8 del Codice ed è pertanto in questa sede inammissibile; ritenuto, peraltro, che tale trattamento di dati non risulta dagli atti essere stato effettuato in modo illecito, in quanto volto ad ottemperare agli obblighi di segnalazione previsti dal testo unico in materia bancaria e dalle relative disposizioni di attuazione (artt. 53, comma 1, lett. b), del d.lg. n. 385/1993; deliberazione Cicr del 29 marzo 1994; provv. Banca d´Italia 10 agosto 1995; circ. Banca d´Italia n. 139 dell´11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti);
RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle restanti richieste dell´interessata volte ad accedere ai dati personali relativi alla segnalazione di "sofferenza" presso la Centrale dei rischi della Banca d´Italia e a conoscere le finalità di tale trattamento, avendo il titolare fornito sufficiente riscontro a tali richieste;
RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;
VISTA la documentazione in atti;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Mauro Paissan
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara inammissibile la richiesta di cancellazione dei dati relativi alla segnalazione di "sofferenza" nella Centrale dei rischi della Banca d´Italia;
b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;
c) dichiara compensate le spese del procedimento.
Roma, 14 dicembre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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