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Provvedimento del 17 gennaio 2008 [1489769]

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[doc. web n.1489769]

Provvedimento del 17 gennaio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato l´11 ottobre 2007 con il quale Sante Lessi ha ribadito nei confronti dell´Unità di valutazione geriatrica del Distretto n. 1 la propria richiesta, formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, volta a ottenere, quale "nipote" di Palmira Baita (dalla cui linea ereditaria l´interessato era risultato escluso "a beneficio di un unico erede, nominato dalla defunta in un periodo di grave menomazione del proprio stato fisico e psichico"), deceduta ad Aosta il 28 maggio 2004, la conferma dell´esistenza di dati personali che riguardano la predetta defunta e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato;

VISTO che con il medesimo ricorso il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 ottobre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente; nonché la successiva nota del 30 novembre 2007 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la documentazione acquisita nel corso dell´istruttoria dell´odierno procedimento e di quello analogo promosso nei confronti della Regione Autonoma Valle D´Aosta;

RILEVATO che l´Unità di valutazione geriatrica del Distretto n.° 1 nei cui confronti è stato presentato il ricorso è struttura dipendente dalla Regione autonoma della Valle d´Aosta, facente capo all´Assessorato Sanità, salute e politiche sociali - Direzione delle politiche sociali, come risulta anche dalla comunicazione del 10 settembre 2007 prodotta dal medesimo ricorrente e pervenuta allo stesso prima della presentazione dell´odierno ricorso;

RILEVATO che contemporaneamente all´odierno ricorso l´interessato ha avviato un distinto procedimento nei confronti dell´effettivo titolare detentore dei dati personali richiesti (la Regione Valle d´Aosta), il quale ha già provveduto a comunicare al richiedente le informazioni richieste;

RILEVATO che l´odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto nei confronti di un ufficio che non riveste la qualità di titolare del trattamento (così come previsto dall´art. 147, comma 1, del Codice);

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 17 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1489769
Data
17/01/08

Tipologie

Decisione su ricorso