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Provvedimento del 21 dicembre 2007 [1490221]

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[doc. web n. 1490221]

Provvedimento del 21 dicembre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato il 22 settembre 2007 proposto da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Francesco Scavo, nei confronti di San Paolo Banco di Napoli S.p.A. e Monviso Finance s.r.l., con il quale il ricorrente ha ribadito una richiesta (avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali) volta a ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano censiti, su segnalazione dapprima di San Paolo Banco di Napoli S.p.A. e, poi, a seguito di cessione del credito, da Monviso Finance s.r.l., presso la Centrale dei rischi della Banca d´Italia;

RILEVATO, in particolare, che il ricorrente contesta la liceità della segnalazione tenuto conto di non aver "mai avuto rapporti di nessun tipo con la società Monviso Finance s.r.l." e di aver già portato a "positiva conclusione con il pagamento dell´ultima rata quietanzata", in data 3 maggio 2002, un contratto di mutuo ipotecario concesso da San Paolo Banco di Napoli S.p.A.;

RILEVATO che il ricorrente ha chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico delle controparti;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 ottobre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 20 novembre 2007 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata il 19 ottobre 2007 con la quale San Paolo Banco di Napoli S.p.A. ha dichiarato che il ricorrente sarebbe stato "più volte intrattenuto dall´Agenzia 3 di Brindisi, anche in forma epistolare e con evidenze documentali, sulla posizione debitoria del mutuo di cui trattasi -anche al fine di chiarire i dubbi (…) espressi (…) dopo il diniego della banca alla cancellazione dell´ipoteca- senza ottenere risultati risolutivi"  e che "l´obbligatoria segnalazione della posizione alla Centrale rischi della Banca d´Italia è stata effettuata al momento del passaggio a sofferenza (2 aprile 2004) di tale mutuo";

RILEVATO che l´istituto di credito ha comunicato di aver ceduto tale posizione debitoria ad altro soggetto nel maggio 2005;

VISTE le memorie prodotte il 18 e il 24 ottobre 2007 con le quali Monviso Finance s.r.l. ha sostenuto di effettuare lecitamente la segnalazione della posizione di sofferenza del ricorrente alla Centrale rischi della Banca d´Italia in quanto cessionaria di un credito, non ancora saldato, originariamente vantato da San Paolo Banco di Napoli S.p.A. (che ha effettuato la prima segnalazione) e ceduto, in data 25 maggio 2005, ad Abn Amro Bank N.V. che, a sua volta, in pari data, lo ha ceduto a Monviso Finance s.r.l. nell´ambito di due cessioni di crediti identificabili "in blocco" avvenute "ai sensi e per gli effetti di cui all´art. 58 del d.lg. 1 settembre 1993, n. 385 ed agli artt. 1 e 4 della l. 30 aprile 1999 ("legge sulla cartolarizzazione") come da pubblicazione" in G.U. n. 148 del 28 giugno 2005;

RILEVATO che, in ordine all´esistenza del credito, la società ha sostenuto che sussisterebbe ancora, in capo al ricorrente, un debito dovuto all´esistenza "di una rata di mutuo parzialmente insoluta";

RILEVATO che, con memoria del 29 novembre 2007, il ricorrente ha ribadito l´istanza di cancellazione dei dati che lo riguardano dalla  Centrale rischi di Banca d´Italia sostenendo tra l´altro che, dalla documentazione attualmente in proprio possesso, non si evincerebbe alcuna esistenza del citato debito residuo;

RILEVATO che, dalla documentazione in atti, non risulta provato che il trattamento dei dati del ricorrente riferiti alla segnalazione di sofferenza presso la citata Centrale rischi sia effettuato in modo illecito dal momento che lo stesso risulta volto a ottemperare agli obblighi di segnalazione previsti dal testo unico in materia bancaria e dalle relative disposizioni di attuazione (artt. 53, comma 1, lett. b), d.lg. n. 385/1993; deliberazione Cicr del 29 marzo 1994; provv. Banca d´Italia 10 agosto 1995; circ. Banca d´Italia n. 139 dell´11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti); rilevato che la richiesta di cancellazione dei dati riferiti alla segnalazione di sofferenza in questione deve essere pertanto dichiarata allo stato degli atti infondata;

RILEVATO che restano impregiudicati i profili contrattuali attinenti al rapporto di mutuo intercorso fra il ricorrente e San Paolo Banco di Napoli S.p.A. che potranno, se del caso, essere valutati dalla competente autorità giudiziaria;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 21 dicembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1490221
Data
21/12/07

Tipologie

Decisione su ricorso