g-docweb-display Portlet

Modalità di richiesta di ammissione al beneficio del 5 per mille Irpef - 13 marzo 2008 [1500816]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1500816]

Modalità di richiesta di ammissione al beneficio del 5 per mille Irpef - 13 marzo 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero della solidarietà sociale;

Visto l´articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

Il Ministero della solidarietà sociale ha chiesto il parere del Garante su uno schema di d.P.C.M., non avente natura regolamentare, riguardante le modalità di richiesta di ammissione al beneficio del 5 per mille Irpef, di riparto delle somme assegnate e di recupero di quelle rendicontate (art. 3, commi da 5 a 8, l. 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008).

L´odierno schema prevede che, per essere ammessi al beneficio, gli enti interessati debbano trasmettere in via telematica all´Agenzia delle entrate (oppure, per gli enti della ricerca scientifica e dell´università, al Ministero dell´università e della ricerca) una domanda di iscrizione in un apposito elenco.

È poi previsto che i legali rappresentanti dei soggetti che abbiano presentato la domanda alleghino alla domanda stessa, o inviino successivamente, ai medesimi soggetti pubblici dichiarazioni sostitutive dell´atto di notorietà relative alla sussistenza o alla permanenza dei requisiti prescritti, quali condizioni necessarie per l´ammissione al riparto della quota (artt. 1 e 2 dello schema).

Lo schema reca, in allegato, i modelli da utilizzare per presentare la domanda di iscrizione all´apposito elenco, nonché quelli per rendere la dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà.

I soggetti ai quali sarà riconosciuto il beneficio, entro un anno dalla ricezione degli importi, dovranno redigere un rendiconto che rappresenti in modo chiaro e trasparente l´effettivo impiego delle somme ricevute per le finalità cui sono destinate (art. 5 dello schema).


OSSERVA

1. Lo schema prevede che gli elenchi dei soggetti ammessi, anche in via provvisoria, al beneficio del 5 per mille siano pubblicati sul sito web dell´Agenzia delle entrate (art. 1 e 2 dello schema). Poiché la disponibilità degli elenchi sul sito realizzerebbe una diffusione di dati personali, si evidenzia l´esigenza che tale forma di pubblicazione sia prevista da una norma di legge o di regolamento che l´amministrazione dovrà specificamente individuare (art. 19, comma 3, del Codice).

2. I modelli di domanda di iscrizione agli elenchi tenuti, rispettivamente, dall´Agenzia delle entrate e dal Ministero dell´università e della ricerca (all. 1 e 1-bis) recano in calce il testo dell´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali. L´informativa è prevista anche in calce alla dichiarazione sostitutiva da rendere al Ministero (all. 2-bis).

Al riguardo si ritiene necessario che i modelli di domanda di iscrizione all´elenco (all. 1 e 1-bis) rechino un´informativa avente le caratteristiche di quella apposta in calce al modello destinato all´Agenzia delle entrate, con gli opportuni adattamenti riguardo alla titolarità del trattamento e, alla luce di quanto osservato al punto 1, all´eventuale diffusione di dati. Ciò, renderebbe superfluo l´inserimento di una seconda informativa nel modello di autodichiarazione destinato al Ministero dell´università e della ricerca (all. 2-bis), trattandosi delle medesime informazioni e dello stesso procedimento.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di d.P.C.M. recante definizione delle modalità di corresponsione del 5 per mille Irpef, a condizione che -fermo restando che la pubblicazione degli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio del 5 per mille sia prevista da una norma di legge o di regolamento che l´amministrazione dovrà specificamente individuare- i modelli di domanda di iscrizione agli elenchi rechino, con gli opportuni adattamenti, un´informativa avente le caratteristiche di quella apposta in calce al modello destinato all´Agenzia delle entrate e che sia opportunamente omessa l´informativa nel modello di autodichiarazione.

Roma, 13 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO  GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1500816
Data
13/03/08

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante

Vedi anche (10)