g-docweb-display Portlet

Pubblicazioni di matrimonio

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


DIRITTI DELL´INTERESSATO > Diritto di accesso > Registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque > Pubblicazioni di matrimonio

Le pubblicazioni di matrimonio di cui agli artt. 93 e ss. del codice civile, consistendo unicamente in affissioni all´albo pretorio dei comuni di residenza dei nubendi, sono pubbliche e, come tali, possono essere visionate da chiunque e riferite sugli organi di stampa, ma non possono essere comunicate o diffuse da parte dell´ufficiale di stato civile al di fuori dei modi espressamente previsti dalla normativa in materia. A fortiori, tale divieto di comunicazione e diffusione vale per le richieste di pubblicazione che, non solo possono non sfociare nella pubblicazione (art. 98 c.c.), ma sono annotate nell´apposito registro per il quale valgono, in via generale, le norme stabilite dal codice civile e dal r.d. n. 1238/1939 per i registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte, che non prevedono una loro libera consultabilità da parte dei privati. È irrilevante, in ogni caso, qualsiasi consenso fornito dagli interessati alla diffusione di tali elenchi, vertendosi in tema di trattamento di dati operato da soggetti pubblici.

  • Garante 29 maggio 1998, in Bollettino n. 4, pag. 65 [doc. web n. 41055]


La diffusione, da parte degli uffici comunali, dei dati mediante affissione all´albo pretorio delle pubblicazioni matrimoniali è lecita anche dopo l´entrata in vigore della legge n. 675/1996, in quanto l´art. 93 c.c., che fissa un obbligo in tal senso a carico dell´ufficiale di stato civile, rappresenta una delle disposizioni che, ai sensi dell´art. 27, comma 3 della legge, rende legittima la pubblicazione diretta a rendere nota la volontà dei nubendi di contrarre matrimonio e a consentire agli interessati di manifestare eventuali opposizioni. Dette pubblicazioni, comunque, visionabili da chiunque e, eventualmente, anche riferibili da parte degli organi di stampa, non possono essere comunicate o diffuse da parte dell´ufficiale di stato civile al di fuori dei modi previsti dalla normativa in materia.

  • Garante 17 febbraio 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 20 [doc. web n. 38969]