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Provvedimento del 8 maggio 2008 [1523463]

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[doc. web n. 1523463]

Provvedimento del 8 maggio 2008


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, regolarizzato il 31 gennaio 2008, presentato al Garante da XY nei confronti dell´Arma dei carabinieri con il quale il ricorrente, che frequenta la Scuola ufficiali carabinieri, ritenendo di non aver ottenuto un completo riscontro a un´istanza di accesso ai dati personali di tipo valutativo che ha indicato specificamente (quali quelli relativi all´assegnazione dei voti di "attitudine militare" e "istruzioni pratiche" o quelli di cui ai "rapporti informativi" contenuti nel proprio fascicolo personale), ha ribadito tale richiesta e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 febbraio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 27 marzo 2008 con la quale questa Autorità ha disposto, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note depositate il 19 e il 21 febbraio 2008 con le quali la resistente, nel rappresentare di aver già fornito un riscontro alle richieste del ricorrente a seguito dell´istanza proposta con interpello preventivo, lo ha integrato inviando copia di ulteriori documenti (epurati dai dati personali di terzi) indicati specificamente nel ricorso e ha precisato che "null´altro è disponibile agli atti ai fini del riscontro delle richieste formulate a suo tempo dall´ufficiale";

VISTA la nota pervenuta via fax il 10 aprile 2008 con la quale il ricorrente, nel dichiararsi soddisfatto del riscontro ottenuto, ha ribadito la richiesta relativa alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice dal momento che la resistente, nel corso del procedimento, ha fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessato;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della resistente, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 8 maggio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1523463
Data
08/05/08

Tipologie

Decisione su ricorso