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Provvedimento del 13 maggio 2008 [1523717]

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[doc. web n. 1523717]

Provvedimento del 13 maggio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le istanze datate 14 novembre 2007 con le quali XZ, in qualità di socio di "YZ e figli sdf" e, poi, di "YZ e figli di XZ e KZ s.n.c.",  ha chiesto a Capitalia S.p.A. (già Banca di Roma S.p.A.) e a Banca Unicredit S.p.A. (già Credito italiano S.p.A.) che, "in relazione a quanto stabilito dagli artt. 7 e 10, 2, d.lg. 196/03", gli venisse inviata copia della documentazione bancaria relativa a due conti correnti bancari (espressamente indicati) accesi presso due filiali di Taranto dei medesimi istituti di credito;

VISTA l´istanza datata 14 novembre 2007 con la quale XY, in qualità di garante esclusivamente per un contratto di finanziamento in favore di "YZ e figli sdf" e, poi, di "YZ e figli di XZ e KZ s.n.c." ha chiesto a Unicredit Banca S.p.A. (già Credito italiano S.p.A.) che, "in relazione a quanto stabilito dagli artt. 7 e 10, 2, d.lg. 196/03", le venisse inviata copia della documentazione bancaria relativa a un conto corrente bancario (espressamente indicato) presso la filiale di Taranto;

VISTO il ricorso presentato da XZ, in qualità di socio di "YZ e figli sdf" e, poi, di "YZ e figli di XZ e KZ s.n.c.", e XY, in qualità di garante esclusivamente per il contratto di finanziamento in favore di "YZ e figli sdf" e poi di "YZ e figli di XZ e KZ s.n.c.", (rappresentati e difesi dall´avv. Carmela Tiziana Pulpito) nei confronti di Capitalia S.p.A. (già Banca di Roma S.p.A.) e Unicredit Banca S.p.A. (già Credito italiano S.p.A.) con il quale i ricorrenti, non avendo ricevuto riscontro, hanno chiesto al Garante di ordinare alla resistente di consentire l´accesso ai dati personali relativi ai conti correnti di cui alle predette istanze e di porre a carico delle resistenti le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 febbraio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dei ricorrenti, nonché la successiva nota del 31 marzo 2008 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax l´11 marzo 2008 con la quale Unicredit Banca S.p.A., nel sostenere che l´istanza originariamente inoltrata dai ricorrenti era da ricondurre all´art. 119 del d.lg. n. 385/1993, essendo volta a ottenere copia di documentazione bancaria e non dati personali, ha ritenuto:

1) "impropria la richiesta di documentazione formulata dalla signora XY in quanto la stessa richiede documentazione inerente il c/c (…) che risulta intestato a soggetto terzo" e del quale la stessa non risulta neppure garante;

2) "impropria la richiesta formulata dal signor XZ (…) in quanto il socio non è legittimato a richiedere la documentazione inerente la società"; rilevato che la resistente ha poi comunicato che il ricorrente era stato destinatario di un´ingiunzione di pagamento relativa al conto corrente in questione che non è stata opposta ed è pertanto divenuta irrevocabile;

VISTA la nota inviata via fax l´11 marzo 2008 con la quale Unicredit S.p.A. che, a seguito di fusione per incorporazione di Capitalia S.p.A., prosegue "in tutti i rapporti, diritti, obblighi e posizioni in genere in essere" presso quest´ultima, nel sostenere che la richiesta dei ricorrenti, in quanto volta a ottenere copia di documentazione bancaria, rientrerebbe nell´ambito di applicazione del predetto art. 119 del d.lg. n. 385/1993 e di essere disposti a soddisfarla secondo le modalità previste da quest´ultimo, ha precisato che copia di tale documentazione è attualmente depositata "nell´ambito del giudizio, tuttora pendente, promosso da "YZ & figli di XZ e KZ s.n.c." e dal socio, XZ innanzi al Tribunale di Taranto per contestare la capitalizzazione trimestrale degli interessi e l´applicazione delle commissioni di massimo scoperto da parte della Banca";

VISTA la memoria inviata via fax il 20 marzo 2008 con la quale i ricorrenti hanno ribadito di voler accedere alla documentazione detenuta dagli istituti di credito secondo le modalità previste dagli artt. 7 e s. del Codice, precisando che Unicredit S.p.A., che avrebbe effettivamente posto già a disposizione "parte della documentazione in suo possesso", non ha invece ancora prodotto la documentazione relativa agli anni 1980-1992; rilevato che XY ha precisato di ritenere di aver diritto ad accedere alla stessa, vista la sua qualità di "fideiubente del c/c n. (…)" aperto presso Unicredit Banca S.p.A. e XZ nella sua qualità di socio di società in nome collettivo cui, conformemente al dettato normativo, spetta l´amministrazione della società anche disgiuntamente agli altri soci;

VISTA la memoria inviata il 15 aprile 2008 con cui Unicredit S.p.A. ha ribadito che la documentazione richiesta è depositata sin dal 2003 presso il Tribunale di Taranto, come riconosciuto anche dai ricorrenti, e che "la documentazione relativa al periodo 1980-1992" non è stata depositata "essendo trascorso il termine decennale di conservazione della documentazione previsto dal codice civile e dall´art. 119 T.u.b."; rilevato che la resistente ha ribadito la propria disponibilità a fornire copia della documentazione bancaria nei modi di cui al citato d.lg. n. 385/1993;

VISTA la memoria inviata via fax il 15 aprile 2008 con la quale Unicredit Banca S.p.A. ha precisato che il conto corrente indicato nelle istanze di accesso dei ricorrenti risulta intestato a "YZ e figli di XZ e KZ", e che lo stesso non è "assistito da alcuna garanzia fideiussoria ed è stato revocato nel 2000 con successiva contabilizzazione a sofferenza per inadempimento delle obbligazioni contrattuali"; rilevato che la resistente ha aggiunto che era stato anche erogato un "finanziamento poliennale (…) –collegato non al conto corrente di cui sopra ma ad altro conto di regolamento (…) parimenti revocato nel 2000 e successivamente girato a sofferenze, assistito da garanzia ipotecaria";

RILEVATO che il diritto di accesso ai dati personali previsto dall´art. 7 del Codice è distinto dal diritto di accesso alla documentazione bancaria di cui al menzionato art. 119 del testo unico in materia bancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385) il quale prevede che il "cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell´amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni"; rilevato altresì che l´esercizio del diritto di accesso ai dati personali, attraverso il ricorso proposto ai sensi dell´art. 145 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato (anche in ordine al profilo delle spese) a quanto statuito, ad altri fini, dal predetto testo unico in materia bancaria e creditizia in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali;

RILEVATO che, nel caso di specie, le istanze proposte dai ricorrenti, nonostante riportassero una richiesta di ottenere copia della documentazione relativa ad alcuni conti correnti bancari, risultano essere state formulate con espresso riferimento agli artt. 7 e 10, comma 2, del Codice e che, quindi, come tali dovevano essere interpretate dai due titolari del trattamento resistenti; ciò, considerato anche che, sebbene il richiamato art. 10 del Codice non preveda per il titolare del trattamento l´obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell´interessato, lo stesso gli riconosce comunque tale facoltà qualora l´estrapolazione dei dati dagli archivi e dai documenti che li contengano e la loro comunicazione in forma intelligibile risulti particolarmente difficoltosa (art. 10, comma 4, del Codice);

RILEVATO quindi che l´odierno ricorso viene preso in considerazione in relazione alla richiesta di accesso, ai sensi dell´art. 7 del Codice, ai dati personali relativi agli interessati conservati presso i due istituti di credito, con esclusivo riferimento ai rapporti di conto corrente indicati espressamente nelle istanze del 14 novembre 2007;

RITENUTO di dover dichiarare inammissibile il ricorso proposto da XY nei confronti di Unicredit S.p.A. dal momento che non risulta, dalla documentazione in atti, che la stessa abbia esercitato previamente rispetto a tale titolare del trattamento i diritti di cui all´art. 7 del Codice mediante inoltro di un interpello preventivo;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice sul ricorso proposto dalla medesima XY nei confronti di Unicredit Banca S.p.A., la quale ha dichiarato di non detenere dati personali relativi alla ricorrente in relazione al conto corrente indicato nell´istanza di accesso del 14 novembre 2007 e che risulta intestato a un terzo;

RITENUTO di dover invece accogliere il ricorso in relazione alla richiesta di accesso ai dati personali avanzata da XZ nei confronti di Unicredit Banca S.p.A. e di Unicredit S.p.A. con riferimento ai conti correnti indicati nelle due diverse istanze del 14 novembre 2007 e intestati a "YZ e figli di XZ e KZ s.n.c.", di cui lo stesso è socio con poteri rappresentativi, non avendo le resistenti fornito riscontro alle medesime neppure nel corso del presente procedimento; ritenuto pertanto di dover ordinare alle resistenti di aderire a tali richieste, comunicando al ricorrente, entro il 30 giugno 2008 e nei limiti e con le modalità di cui al citato art. 10 del Codice, tutti i dati personali attualmente detenuti con riferimento ai predetti conti correnti, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti tenuto conto della parziale inammissibilità del ricorso, nonché della contestata chiarezza nell´esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e 8 del Codice;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara inammissibile il ricorso proposto da XY nei confronti di Unicredit S.p.A.;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso proposto da XY nei confronti di Unicredit Banca S.p.A.;

c) accoglie il ricorso in relazione alla richiesta di accesso ai dati personali avanzata da XZ nei confronti di Unicredit Banca S.p.A. e di Unicredit S.p.A. con riferimento ai conti correnti indicati nelle diverse istanze del 14 novembre 2007 e ordina alle resistenti di aderire a tali richieste, comunicando al ricorrente, entro il 30 giugno 2008 e nei limiti e con le modalità di cui al citato art. 10 del Codice, tutti i dati personali attualmente detenuti con riferimento ai predetti conti correnti, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

d) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 13 maggio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli


Scheda

Doc-Web
1523717
Data
13/05/08

Tipologie

Decisione su ricorso