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Immigrazione, condizione dello straniero e ricongiungimento familiare - 5 giugno 2008 [1526943]

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[doc. web n. 1526943]

Immigrazione, condizione dello straniero e ricongiungimento familiare - 5 giugno 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto legislativo di modifica dell´articolo 29 del testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione e sulla condizione dello straniero (d.lg. 25 luglio 1998, n. 286) concernente il ricongiungimento familiare, già modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 di attuazione della direttiva 2003/86/Ce.

Tale direttiva considera il ricongiungimento familiare uno strumento necessario per la vita familiare e per contribuire a creare una stabilità socioculturale che faciliti l´integrazione dei cittadini di Paesi terzi negli Stati membri; a tal fine, promuove la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità, nel rispetto dei "diritti fondamentali e dei principi riconosciuti in particolare nell´articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell´uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell´Unione europea" (consideranda n. 2 e 4, direttiva 2003/86/Ce).

L´odierno schema di decreto individua le categorie di soggetti per i quali lo straniero regolarmente soggiornante può chiedere il ricongiungimento familiare (art. 1, comma 1, lett. a, punto 1), dello schema; art. 29, comma 1, d.lg. n. 286/1998). Lo schema introduce inoltre una previsione sull´accertamento dello status di figlio e di genitore (art. 1, comma 1, lett. a, punto 2), dello schema; art. 29, comma 1-bis, d.lg. n. 286/1998) che consentirebbe alle rappresentanze diplomatiche o ai consolati di rilasciare certificazioni "sulla base del Dna (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati". Tali certificati potrebbero essere rilasciati quando il predetto status non possa essere documentato in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di un´autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sull´autenticità della documentazione prodotta.

OSSERVA

Lo schema di decreto disciplina una particolare ipotesi di trattamento di dati genetici. Le informazioni genetiche, per le loro caratteristiche intrinseche, sono protette dall´ordinamento, anche internazionale, da un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

In ordine a tale problematica il Garante ha già adottato, come previsto per legge (art. 90 del Codice), un´autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici, espressamente applicabile in caso di accertamento dei vincoli di consanguineità per il ricongiungimento familiare di cittadini di Stati non appartenenti all´Unione europea, apolidi e rifugiati (aut. 22 febbraio 2007, in G.U. 19 marzo 2007, n. 65 e doc. web n. 1389918). Tale autorizzazione prescrive, in termini sostanzialmente analoghi a quelli che l´odierno schema di decreto intenderebbe esplicitare anche in sede normativa, che il trattamento dei dati genetici è già consentito (peraltro, oltre che alle predette rappresentanze diplomatiche o consolari, anche agli "organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri"), "ad esclusivi fini di ricongiungimento familiare e limitatamente ai casi in cui l´interessato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli di consanguineità, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un´autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall´autorità locale" (punto 2, lett. h), aut. cit.). L´autorizzazione specifica che non si considerano indispensabili i trattamenti di dati genetici «effettuati nonostante la disponibilità di procedure alternative che non comportano il trattamento dei dati medesimi» (punto 3, terzo periodo, lett. c), aut. gen. cit.).

Disciplinando l´autorizzazione altri aspetti del concreto trattamento dei dati genetici, specie in relazione alle operazioni di raccolta e comunicazione dei dati e alla loro conservazione, non vi sono rilievi da formulare sullo schema di decreto.

Va tuttavia richiamata l´attenzione delle competenti amministrazioni sull´imprescindibile necessità che gli organi e uffici concretamente preposti al trattamento dei dati in applicazione dell´emanando decreto e nel rispetto della predetta autorizzazione generale assicurino che il trattamento dei dati genetici avvenga con modalità, in concreto, rigorosamente rispettose della qualità e della sicurezza dei dati, nonché dell´obbligo di una conservazione solo temporanea, e che venga prestata elevata attenzione alla liceità del trattamento dei dati nei casi in cui l´organo competente si avvalga, per esso, della collaborazione di soggetti esterni.

CIO´ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo di modifica dell´articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico sull´immigrazione e sulla condizione dello straniero, in materia di ricongiungimento familiare.
Roma, 5 giugno 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1526943
Data
05/06/07

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante


Vedi anche (10)