g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 17 luglio 2008 [1541648]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1541648]

Provvedimento del 17 luglio 2008 * 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato l´8 aprile 2008 nei confronti di Cerved B.I. S.p.A. con il quale XY s.r.l., in persona del legale rappresentante ing. ZK (rappresentata e difesa dall´avv. Giovanni Novellini),  ha ribadito la richiesta avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) volta a ottenere la cancellazione del "riferimento al fallimento" di "JW S.p.A. in liquidazione" che, nei prodotti informativi che la riguardano offerti dalla resistente e in particolare nel "Dossier approfondito Cerved", risulta associato al nominativo del proprio amministratore unico, ing. ZK, poiché lo stesso ne è stato direttore tecnico; il dato relativo al fallimento di tale società non sarebbe, ad avviso della ricorrente, pertinente rispetto alle finalità di informazione commerciale dal momento che tale evento pregiudizievole sarebbe riconducibile esclusivamente a terzi (appunto la società JW S.p.A. in liquidazione), non avendo coinvolto né il proprio amministratore unico, né a maggior ragione XY s.r.l.; rilevato che la ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 aprile 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 27 maggio 2008 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice e il verbale dell´audizione tenutasi il 14 maggio 2008;

VISTA la memoria anticipata via fax il 12 maggio 2008 con la quale Cerved B.I. S.p.A. (rappresentata e difesa dall´avv. Antonio Boccuccia) ha sostenuto che il trattamento dei dati relativi al ricorrente non sarebbe effettuato in modo illecito in quanto gli stessi sono tratti da pubblici registri e aggregati da Cerved B.I. S.p.A. in modo, a suo avviso, pertinente; in particolare, l´informazione relativa al fallimento di JW S.p.A. in liquidazione –riportata nel dossier relativo a XY s.r.l. alla voce "Altre segnalazioni: fallimenti su imprese connesse ad esponenti" e nella sezione "Cariche/qualifiche gestionali su imprese connesse ad esponenti/soci"– sarebbe pertinente, secondo Cerved, rispetto all´informazione commerciale che riguarda la ricorrente, in ragione del fatto che il suo attuale amministratore unico "ha ricoperto la carica di direttore tecnico" al momento del fallimento di JW S.p.A. in liquidazione e che tale carica "in una società di costruzioni (…) è fondamentale"; il rilievo di tale carica, si evincerebbe, ad esempio, con riferimento al disposto dell´art. 38 del d.lg. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce), dal fatto che eventuali condanne per specifici reati a carico del direttore tecnico di una società impediscono alla stessa di partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;

RILEVATO che il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice, fermi restando gli adeguamenti che potrebbero risultare necessari in applicazione dei codici deontologici previsti dagli artt. 61, 118 e 119 del Codice, in relazione alla raccolta e al trattamento dei dati personali estratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque, al trattamento di dati personali effettuati a fini di informazione commerciale, nonché in riferimento all´individuazione di limiti temporali di conservazione dei dati relativi al comportamento debitorio;

RITENUTO tuttavia che, alla luce dei princìpi di cui all´art. 11, comma 1, lett. a) e d), del Codice, l´indicazione riguardante il fallimento di JW S.p.A. in liquidazione, nell´ambito dei prodotti informativi relativi alla ricorrente, non risulta pertinente rispetto alla finalità di fornire informazioni commerciali alla stessa relative anche perché concerne un evento (peraltro pregiudizievole) accaduto a un terzo (e, in particolare, alla società di capitali in cui l´amministratore unico della ricorrente ha operato in qualità di direttore tecnico), rispetto al cui verificarsi l´ordinamento non prevede alcuna responsabilità personale in capo né a soggetti che ricoprono la qualifica di direttore tecnico, né in capo ai terzi in cui gli stessi, successivamente, si trovino a operare; ciò, ferma restando la conoscibilità dell´informazione in questione in altro contesto e, in particolare, nei prodotti informativi relativi a JW S.p.A. in liquidazione;

RITENUTO pertanto fondato il ricorso per questa parte e ritenuta quindi la necessità di disporre una misura a tutela dell´interessato ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice;

RITENUTO che l´individuazione specifica di tale misura, anche in relazione alle concrete modalità di funzionamento della banca dati in questione, presuppone necessariamente ulteriori approfondimenti su tali aspetti operativi che non possono essere svolti nell´odierno procedimento;

CONSIDERATO che presso l´Autorità, nell´ambito di un distinto procedimento, è in fase di definizione un´istruttoria riguardante il complessivo trattamento dei dati personali effettuato a cura della società resistente e ravvisata la necessità che i predetti approfondimenti siano svolti in tale contesto;

RITENUTA pertanto l´esigenza, analogamente a quanto statuito in altre occasioni, di disporre, a far data dalla ricezione del presente provvedimento, in luogo della cancellazione richiesta, la sospensione temporanea della visibilità dell´informazione relativa alla dichiarazione di fallimento di JW S.p.A. in liquidazione, laddove figuri associata direttamente alla ricorrente (e, quindi, nel citato "Dossier approfondito Cerved" e in ogni altra scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved B.I. S.p.A. che la riguardi): ciò, fino all´adozione del provvedimento di definizione del citato, autonomo procedimento;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dispone, quale misura a tutela dell´interessato ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, a far data dalla ricezione del presente provvedimento e fino all´adozione del provvedimento di definizione dell´autonomo procedimento avviato dall´Autorità, la sospensione della visibilità dell´informazione relativa alla dichiarazione di fallimento di JW S.p.A. in liquidazione, laddove figuri associata direttamente alla ricorrente (e, quindi, nel citato "Dossier approfondito Cerved" e in ogni altra scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved B.I. S.p.A. che la riguardi);

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 17 luglio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

 

* Con sentenza resa in data 12 novembre 2009 numero 13437 il Tribunale di Roma ha annullato il provvedimento predetto.

Scheda

Doc-Web
1541648
Data
17/07/08

Tipologie

Decisione su ricorso