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Provvedimento del 5 giugno 2008 [1541684]

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[doc. web n. 1541684]

Provvedimento del 5 giugno 2008 * 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza del 23 gennaio 2008 inoltrata ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) a Cerved B.I. S.p.A., con la quale XY, in relazione al prodotto "Dossier persona" che la società offre nell´ambito della propria attività di informazione commerciale, ha chiesto di avere conferma e comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano e di conoscere le finalità e la logica del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento e i soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati; rilevato che l´interessata ha chiesto, altresì, la rettificazione, la cancellazione e il blocco (nonché la relativa attestazione di cui all´art. 7, comma 3, lett. c) del Codice) del "collegamento del proprio nominativo alle obbligazioni facenti carico alla ZK s.r.l. fallita con sentenza del Tribunale di Firenze in data WY" e della "loro rilevanza attuale ai fini del giudizio" sulla sua solvibilità e si è anche opposta per motivi legittimi a tale associazione di dati, rilevando che "non sussiste alcun collegamento logico e/o [sua] responsabilità giuridica" in ordine alle obbligazioni inadempiute da un terzo quale la citata società fallita;

VISTA la nota del 28 gennaio 2008 con la quale Cerved B.I. S.p.A., nel fornire riscontro alle istanze avanzate ai sensi dell´art. 7, commi 1 e 2, del Codice, ha ritenuto lecito il trattamento effettuato, rilevando che tutti i dati sono tratti da registri pubblici, che il loro trattamento non necessita pertanto di consenso ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice e che la "Rilevanza storica dei fenomeni di insolvibilità" dell´interessata risulta "Elevata" in quanto la stessa è stata "socia al 97,5% di impresa fallita negli ultimi cinque anni";

VISTO il ricorso al Garante presentato il 29 febbraio 2008 nei confronti di Cerved B.I. S.p.A. con il quale XY (rappresentata e difesa dall´avv. Giulio Bernini) ha ribadito le richieste di rettificazione e cancellazione avanzate con il menzionato interpello preventivo e rimaste insoddisfatte, contestando, in particolare, l´attribuzione alla propria persona di "una "elevata rilevanza storica dei fenomeni di insolvibilità" collegati alla pregressa partecipazione quale socia di capitale alla fallita ZK s.r.l.", società rispetto alla quale la ricorrente "non ha mai rivestito la qualifica di amministratore, né prestato fideiussioni"; rilevato che la ricorrente ha sostenuto che il dato relativo all´insolvenza della società "è erroneo nel suo riferimento soggettivo", non sussistendo "ragione oggettiva per farne menzione nella scheda personale" che la riguarda come persona fisica e ha sottolineato come "collegare erroneamente ad un soggetto "fenomeni di insolvibilità" di un terzo (…) significa incidere pesantemente non solo nella sfera dei diritti economici (…), ma anche sui diritti della personalità costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla onorabilità ed alla identità personale"; rilevato che la ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 marzo 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 22 aprile 2008 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice e il verbale dell´audizione del 7 aprile 2008;

VISTA la memoria anticipata via fax il 3 aprile 2008 con la quale Cerved Business Information S.p.A. (rappresentata e difesa dall´avv. Antonio Boccuccia) ha sostenuto che il trattamento dei dati relativi alla ricorrente non sarebbe effettuato in modo illecito in quanto gli stessi (in particolare l´informazione che la ricorrente è stata socia di ZK s.r.l.) sono tratti da pubblici registri e aggregati successivamente da Cerved in modo, a suo avviso, pertinente; secondo la società, tale pertinenza sarebbe evidente nel caso di specie dal momento che la ricorrente, "proprietaria del 97,5% delle quote" e, quindi, proprietaria "quasi assoluta" della società, avrebbe potuto far "ben sentire la propria voce anche nella gestione della società, ben potendo imporre, ad esempio, il nominativo dell´amministratore"; la stessa, comunque, quale socia, sarebbe potuta incorrere nella responsabilità di cui all´art. 2476, comma 7, del codice civile secondo cui "sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori (…) i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi";  rilevato che la resistente, nel richiamare alcune sentenze nelle quali il Tribunale di Roma ha considerato pertinenti le informazioni trattate dalla resistente in relazione alla proprietà di quote societarie da parte di soggetti censiti nei propri archivi, ha chiesto il rigetto del ricorso;

VISTA la memoria datata 10 aprile 2008 con la quale la ricorrente ha contestato la "possibilità di far derivare dalla misura della partecipazione detenuta (…) una presunzione di svolgimento di attività gestoria ed una automatica configurabilità di responsabilità ex art. 2476 c.c.", rilevando che tali ipotesi vanno accertate "giudizialmente di volta in volta" e non possono costituire oggetto di automatismi; rilevato che la ricorrente ha sostenuto anche che l´informazione relativa al fallimento della società di cui la stessa è stata socia può condurre solo "alla presa d´atto della posizione dell´ex socio di creditore postergato nell´ambito della procedura concorsuale" e non è invece idonea "a fornire alcuna indicazione sulla solvibilità del soggetto in esame";

VISTA la memoria inviata il 14 aprile 2008 con la quale la resistente, nell´insistere per il rigetto del ricorso, ha specificato che il richiamo al citato art. 2476 era teso esclusivamente a dimostrare come, a proprio avviso, "il fallimento di una società di capitali non è completamente indifferente anche al socio di capitale, pur in presenza di una completa mancanza di responsabilità patrimoniale";

VISTA la memoria del 5 maggio 2008 con la quale la ricorrente ha insistito sull´assenza di qualsiasi fondamento giuridico che possa giustificare l´associazione dell´informazione relativa al fallimento della società di capitali di cui la stessa era socia alla propria solvibilità, rilevando che "il socio di capitali, per effetto del fallimento, resta creditore del conferimento, postergato nell´ambito della procedura concorsuale e non è debitore di alcunché";

RILEVATO che il trattamento effettuato dalla resistente ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice, fermi restando gli adeguamenti che potrebbero risultare necessari in applicazione dei codici deontologici previsti dagli artt. 61, 118 e 119 del Codice, in relazione alla raccolta e al trattamento dei dati personali estratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque, al trattamento di dati personali effettuati a fini di informazione commerciale, nonché in riferimento all´individuazione di limiti temporali di conservazione dei dati relativi al comportamento debitorio;

RITENUTO tuttavia che, ferma restando la liceità della comunicazione a terzi, nell´ambito del "Dossier persona" relativo alla ricorrente, delle informazioni relative alle partecipazioni societarie, anche pregresse, che risultino da registri pubblici –e, quindi, nel caso di specie, dell´informazione relativa alla proprietà del 97,5% delle quote di ZK s.r.l.– appare invece non pertinente l´indicazione, nel medesimo "Dossier persona" dell´informazione riguardante il fallimento di ZK s.r.l.; ciò, tenuto conto che tale informazione, alla luce dell´art. 4, comma 1, lett. b), del Codice e della sua pur ampia interpretazione (cfr., al riguardo, anche Art. 29-Gruppo per la tutela dei dati personali, "Parere 4/2007 sul concetto di dati personali", Wp 136 del 20 giugno 2007), non risulta –se non per effetto dell´accostamento effettuato nel caso di specie da Cerved B.I. S.p.A.– dato personale della ricorrente, concernendo invece un evento (peraltro pregiudizievole) relativo a un terzo (e, in particolare, a una società di capitali che delle proprie obbligazioni risponde con il proprio patrimonio) rispetto al cui verificarsi l´ordinamento giuridico italiano prevede una responsabilità personale dei soci solo in casi residuali e accertabili giudizialmente (e non verificatisi nel caso di specie);

RITENUTO pertanto fondato il ricorso per questa parte e ritenuta quindi la necessità di disporre una misura a tutela dell´interessata ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice;

RITENUTO tuttavia che la individuazione specifica di tale misura, anche in relazione alle concrete modalità di funzionamento della banca dati in questione, presuppone necessariamente ulteriori approfondimenti su tali aspetti operativi che non possono essere svolti nel presente procedimento;

CONSIDERATO altresì che presso l´Autorità, nell´ambito di un distinto procedimento, è in fase di definizione un´istruttoria riguardante il complessivo trattamento dei dati personali svolto presso la società resistente e ravvisata la necessità che i predetti approfondimenti siano svolti in tale contesto;

RITENUTA pertanto l´esigenza, analogamente a quanto deciso in altre occasioni, di disporre, a far data dalla ricezione del presente provvedimento, in luogo della cancellazione richiesta, la sola sospensione temporanea della visibilità dell´informazione relativa alla dichiarazione di fallimento di ZK s.r.l. laddove figuri direttamente associata alla ricorrente (e, quindi, nel citato "Dossier persona" e in ogni altra scheda, report o prodotto distribuito da Cerved B.I. S.p.A.): ciò, fino all´esito del citato, autonomo procedimento;

RITENUTO di dover invece dichiarare inammissibile la richiesta relativa alla rettificazione dell´indice di "Rilevanza storica dei fenomeni di insolvibilità" dal momento che lo stesso non risulta essere semplicemente la sintesi di dati estratti dai pubblici registri, ma costituisce un giudizio autonomo –elaborato con l´utilizzo di procedimenti informatici mediante l´attribuzione di un peso ponderato alle diverse informazioni associabili all´interessato e tratte da pubblici registri– e, quindi, un dato avente carattere non oggettivo rispetto al quale non possono, ai sensi dell´art. 8, comma 4, del medesimo Codice, essere avanzate richieste di rettificazione;

RILEVATO tuttavia che tale circostanza non esime la società titolare del trattamento dall´obbligo di garantire un elevato livello di tutela dei diritti della ricorrente, anche in rapporto alla sua identità personale e al suo diritto fondamentale alla protezione dei dati (artt. 1 e 2 del Codice) e dal conseguente dovere di trattare i dati con correttezza, basando giudizi e valutazioni (suscettibili di incidere in modo consistente sulla sfera personale ed economica dei medesimi interessati) esclusivamente su dati personali esatti, completi, pertinenti e non eccedenti; rilevato infatti che risulta necessario distinguere tra legittime valutazioni, di cui l´autore si assume la responsabilità nel caso in cui siano ingiustamente lesive dei diritti di terzi, da giudizi non fondati su procedure trasparenti e verificabili e che non assicurino la necessaria qualità dei dati;

RILEVATO che, nel caso di specie, sulla base degli atti prodotti dalle parti e delle dichiarazioni rese dalla resistente in sede di riscontro all´interpello preventivo e nel corso del procedimento, l´indice di "rilevanza storica dei fenomeni di insolvibilità" (Rsfi) –oggi "Indice storico eventi pubblici rilevanti"– relativo alla ricorrente risulta costruito tenendo anche conto dell´informazione relativa al fallimento della società ZK s.r.l.;

RITENUTO che, come sopra argomentato, tale informazione non appare pertinente rispetto alla finalità dell´indice medesimo volto a fornire un quadro sintetico degli "eventi pubblici rilevanti" relativi alla ricorrente, trattandosi di dato personale concernente un terzo e che non risultano pertanto rispettati, con riferimento ad esso, i princìpi di qualità dei dati di cui all´art. 11 del Codice; ritenuto, pertanto, anche a questo proposito e sulla base delle medesime considerazioni sopra riportate, quale misura a tutela dei diritti dell´interessata ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di dover disporre, a far data dalla ricezione del presente provvedimento, la sospensione della visibilità del citato indice riferito alla ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Cerved Business Information S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte, in ragione della peculiarità della questione esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) in ordine ai dati contenuti nel "Dossier persona" relativo alla ricorrente dispone, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessata, a far data dalla ricezione del presente provvedimento e fino all´esito dell´autonomo procedimento di cui in atti in fase di definizione presso l´Autorità, la sospensione della visibilità dell´informazione relativa alla dichiarazione di fallimento di ZK s.r.l. laddove figuri direttamente associata alla ricorrente (e, quindi, nel citato "Dossier persona" e in ogni altra scheda, report o prodotto distribuito da Cerved B.I. S.p.A.);

b) dichiara inammissibile la richiesta di rettificazione del dato valutativo relativo all´indice "Rilevanza storica dei fenomeni di insolvibilità" –oggi "Indice storico eventi pubblici rilevanti";

c) in ordine ai dati personali della ricorrente riferiti all´indice "Rilevanza storica dei fenomeni di insolvibilità" –oggi "Indice storico eventi pubblici rilevanti"– e quale misura a tutela dei diritti dell´interessata ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, dispone, a far data dalla ricezione del presente provvedimento e fino all´esito del citato autonomo procedimento avviato dall´Autorità, la sospensione della visibilità del citato indice riferito alla ricorrente;

d) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte, a carico di Cerved Business Information S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 5 giugno 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE 
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

 

* Con sentenza resa in data 3 novembre 2009 numero 22476 il Tribunale di Roma ha annullato il provvedimento predetto.

Scheda

Doc-Web
1541684
Data
05/06/08

Tipologie

Decisione su ricorso