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Provvedimento del 24 luglio 2008 [1545886]

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[doc. web n. 1545886]

Provvedimento del 24 luglio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 21 aprile 2008 da Gerardo Soglia, rappresentato e difeso dall´avv. Tina Liguori, nei confronti di Mps Leasing & Factoring-Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.A., con il quale il ricorrente (con il quale la predetta società aveva stipulato un contratto di leasing conclusosi con riscatto del bene nell´ottobre 2007) ha ribadito la richiesta –alla quale non aveva ricevuto idoneo riscontro a seguito di un interpello preventivo ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)– volta a ottenere la cancellazione dei dati personali relativi al ritardo nel pagamento di due rate dalle banche dati dei sistemi di informazioni creditizie alle quali gli stessi sono stati comunicati; ad avviso del ricorrente, tali dati sarebbero stati comunicati erroneamente dalla predetta società in quanto il ritardo sarebbe addebitabile al mancato funzionamento del Rid bancario; la resistente non gli avrebbe, poi, inoltrato il preavviso circa l´imminente segnalazione dei dati personali ai sistemi di informazioni creditizie, come previsto dall´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); visto che il ricorrente ha chiesto altresì il risarcimento del danno;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 aprile 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 12 giugno 2008 con la quale questa Autorità ha comunicato la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 15 maggio 2008 con la quale Mps Leasing & Factoring-Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.A. ha comunicato di aver effettuato le segnalazioni relative al ritardo nel pagamento delle prime due rate del contratto di leasing dopo avere inviato al ricorrente i previsti solleciti di pagamento all´indirizzo dallo stesso fornito; rilevato che la resistente, nel sostenere che il ricorrente era "a conoscenza del fatto che il Rid si attivava solo dopo 90 giorni dalla consegna dei beni, come previsto" dall´articolo 4 del contratto in questione, ha dichiarato di aver regolarizzato la sua posizione presso le banche dati a seguito del pagamento dei canoni insoluti, rispetto ai quali permangono quindi soltanto le "segnalazioni storiche";

VISTA la memoria inviata via fax il 20 maggio 2008 con la quale il ricorrente ha dichiarato di essere venuto a conoscenza dell´esistenza delle due rate insolute solo con la comunicazione del 10 settembre 2007 con la quale la resistente "chiedeva l´esercizio dell´opzione di riscatto" del bene, non avendo ricevuto prima comunicazioni al riguardo, e ha insistito per ottenere "la cancellazione della iscrizione delle morosità dei ratei di settembre ed ottobre 2004, in quanto regolarizzati in data 9.10.2007";

VISTE le note datate 4 e 17 giugno 2008 con la quale la resistente ha confermato la liceità della segnalazione effettuata avendo inviato al ricorrente tre solleciti, nonché il preavviso di iscrizione dello stesso nei sistemi di informazione creditizia, di cui ha allegato copia; rilevato che la società ha precisato che "l´informazione negativa di insoluti non è presente su Crif e permane con data agosto 2007 la segnalazione su Assilea";

VISTA la nota inviata via fax il 25 giugno 2008 con la quale il ricorrente ha eccepito l´assenza di una prova dell´avvenuta ricezione da parte sua delle comunicazioni citate dalla resistente e ha insistito nella richiesta di cancellazione avanzata;

RILEVATO che la disposizione introdotta dall´art. 4, comma 7, del predetto codice di deontologia e di buona condotta prevede l´obbligo per il partecipante di fornire un preavviso all´interessato circa l´imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie, al verificarsi di ritardi nei pagamenti; rilevato che, ai sensi dell´art. 13 del medesimo codice di deontologia, le misure necessarie per la sua applicazione dovevano essere adottate dai soggetti tenuti a rispettarlo al più tardi entro il 30 aprile 2005;

RILEVATO che, allo stato della documentazione in atti, non risulta comprovato che Mps Leasing & Factoring-Banca per i servizi finanziari S.p.A. abbia comunicato ai Sistemi di informazioni creditizie i dati personali relativi al ricorrente in violazione di legge, avendo la stessa fornito sufficienti elementi atti a dimostrare il rispetto delle disposizioni del citato codice deontologico, anche in ordine all´invio del citato preavviso di cui all´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e di buona condotta, attestando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice, "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver fornito all´interessato tale comunicazione, di cui ha inviato copia; ritenuto pertanto di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione delle informazioni relative ai ritardi nei pagamenti delle due rate, tenuto anche conto del fatto che non risultano ancora trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dall´art. 6 del medesimo codice di deontologia e di buona condotta previsti con riferimento a dati relativi a ritardi nei finanziamenti non superiori a due rate regolarizzati da meno di 12 mesi;

RITENUTO di dover dichiarare inammissibile la richiesta di risarcimento del danno che può essere avanzata, se del caso, dinanzi alla competente autorità giudiziaria, non avendo la legge attribuito al Garante competenze in merito;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati;

b) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno.

Roma, 24 luglio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli