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Provvedimento del 13 ottobre 2008 [1565126]

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[doc. web n. 1565126]

Provvedimento del 13 ottobre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 21 maggio 2008 da XY (rappresentato e difeso dall´avv. Maria Serena Acciai) nei confronti di Crif S.p.A. e Cerved Business Information S.p.A. (rappresentata e difesa dall´avv. Antonio Boccuccia) con il quale il ricorrente, nel contestare il riscontro negativo ricevuto dalle società a due interpelli preventivi ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha chiesto al Garante di ordinare a entrambe la cancellazione dai propri archivi dei dati personali che lo riguardano relativi ad alcune pregresse ipoteche giudiziarie già oggetto di cancellazione; rilevato inoltre che il ricorrente ha chiesto anche che sia ordinato a Cerved di cancellare dal "Dossier persona approfondito" che lo riguarda "i dati e il collegamento pregiudizievole (…) alla società HK S.p.A. dichiarata fallita il 10.03.2004" alla quale lo stesso aveva partecipato eclusivamente in qualità di socio di capitale per la quota dello 0,02%; rilevato inoltre che il ricorrente ha chiesto che "sia attestato che le operazioni di cancellazione sono state portate a conoscenza dei soggetti cui i dati siano stati comunicati" e che le spese per il procedimento siano poste a carico delle controparti;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 maggio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 15 luglio 2008 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la memoria anticipata via fax il 16 giugno 2008 con la quale Crif S.p.A. ha comunicato di non poter dar seguito alla richiesta di cancellazione dei dati avanzata dal ricorrente dal momento che le informazioni in questione "sono aggiornate e complete rispetto a quanto registrato presso le fonti pubbliche di provenienza" e, quindi, "legittimamente censite nella banca dati" dagli stessi gestita;

VISTA la memoria inviata il 19 giugno 2008 con la quale Cerved Business Information S.p.A.  ha ritenuto lecito il trattamento effettuato con riferimento tanto ai dati relativi alle ipoteche giudiziali quanto a quelli inerenti alla società della quale il ricorrente è stato socio, rappresentando che tali informazioni sono tratte da archivi pubblici e sono corrette e aggiornate;

VISTA la memoria inviata via fax il 23 giugno 2008 con la quale il ricorrente ha insistito nelle richieste avanzate con il ricorso;

VISTO il verbale dell´audizione del 24 giugno 2008 nel corso della quale Cerved Business Information S.p.A. ha comunicato di aver spontaneamente eliminato "il riferimento alle procedure su imprese connesse relativamente alla società HK S.p.A." e ha allegato copia di un dossier relativo al ricorrente aggiornato al 23 giugno 2008;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta avanzata dal ricorrente nei confronti di Cerved Business Information S.p.A. volta a ottenere la cancellazione dal dossier che lo riguarda "dei dati e del collegamento pregiudizievole" alla società fallita HK S.p.A. (e la relativa attestazione), avendo la resistente aderito spontaneamente a tale richiesta eliminando dal dossier il riferimento alla fallita società di capitali di cui il ricorrente è stato socio e depositando copia del prodotto informativo attualmente distribuito attraverso il quale i clienti di Cerved sono messi a conoscenza dell´intervenuta rimozione delle informazioni in questione;

RITENUTO di dover dichiarare infondate le restanti richieste avanzate nei confronti di entrambe le società resistenti con riferimento ai dati relativi alle ipoteche giudiziali con annotazione di cancellazione dal momento che, allo stato della documentazione in atti, non risulta che gli stessi siano trattati dalle resistenti in violazione di legge, avendo per oggetto dati personali (aggiornati)  tratti da pubblici registri che, in termini generali, possono essere, allo stato, utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice; ciò, fermi restando gli adeguamenti che potrebbero risultare necessari in ordine al rispetto dei princìpi di liceità, correttezza, qualità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati e ai tempi della loro conservazione, in applicazione dei codici deontologici previsti dagli artt. 61, 118 e 119 del Codice con riferimento alla raccolta e al trattamento dei dati personali estratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti tenuti da soggetti pubblici, al trattamento di dati personali effettuati a fini di informazione commerciale, nonché in riferimento all´individuazione di limiti temporali di conservazione dei dati relativi al comportamento debitorio;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione (e della relativa attestazione) dal dossier persona approfondito di Cerved Business Information S.p.A. delle informazioni relative al fallimento di HK S.p.A.;

b) dichiara infondate le restanti richieste

c) dichiara compensate le spese tra le parti

Roma, 13 ottobre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1565126
Data
13/10/08

Tipologie

Decisione su ricorso