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Assicurazioni sanitarie: legittimo il trattamento di dati se previsto dal contratto - 12 febbraio 2009 [1598402]

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[doc. web n. 1598402]

Assicurazioni sanitarie: legittimo il trattamento di dati se previsto dal contratto - 12 febbraio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) inviata a GGL S.p.A. con la quale XY si è opposta alla "integrale raccolta dei dati sanitari" che la riguardano "contenuti nelle cartelle cliniche relative ai ricoveri ospedalieri da malattia", dopo che copia delle stesse le era stata richiesta dalla società per la corresponsione di una "diaria per ricovero da infortunio e malattia" (diaria prevista da una polizza assicurativa a suo tempo stipulata con Assitalia-Le assicurazioni d´Italia S.p.A., ora Ina Assitalia S.p.A.); rilevato che, a parere dell´interessata, la raccolta di tutti i dati personali che la riguardano contenuti nelle citate cartelle cliniche sarebbe eccedente rispetto alle finalità, avendo la stessa già inoltrato copia "della certificazione definitiva, in originale, indicante il giorno di entrata e di uscita" dall´azienda ospedaliera presso cui è stata ricoverata e delle relative schede di dimissione ospedaliera "contenenti anche la diagnosi di dimissione"; rilevato che, con la medesima istanza, l´interessata ha altresì chiesto di conoscere le modalità del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e dell´eventuale responsabile, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 6 novembre 2008 nei confronti di Generali Business Solutions S.C.p.A. (già GGL S.p.A.) con il quale XY (rappresentata e difesa dall´avv. Loredana Celi), non avendo ricevuto riscontro all´interpello preventivo, ha ribadito le richieste già avanzate e ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento:

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 novembre 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la successiva nota del 29 dicembre 2008 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note anticipate via fax in data 27 novembre e 4 dicembre 2008 con le quali la resistente ha fornito riscontro in ordine alle richieste formulate dalla ricorrente ai sensi dell´art. 7, comma 2, del Codice, precisando, in particolare di operare in qualità di responsabile per il trattamento ai sensi dell´art. 29 del Codice designato da Ina Assitalia S.p.A. (titolare del trattamento dei dati "precedentemente realizzati" da Assitalia-Le Assicurazioni d´Italia S.p.A.); rilevato che la resistente, in ordine all´opposizione al trattamento dei dati formulata dalla ricorrente, nell´inviare copia della documentazione attestante l´avvenuta prestazione del consenso per il trattamento dei dati, anche sensibili, che la riguardano, ha rappresentato di non poter dar seguito alla stessa dal momento che "la consegna delle cartelle cliniche (…), oltre a rappresentare ineludibile obbligo contrattuale, come specificatamente previsto dall´art. 16" del contratto assicurativo a suo tempo sottoscritto dalla ricorrente, "risulta indispensabile per l´accertamento della validità ed efficacia della copertura assicurativa e quindi per la quantificazione delle diarie e delle eventuali maggiorazioni relative ai sinistri ammessi all´indennizzo";

VISTA la nota inviata via fax il 3 dicembre 2008 con la quale la ricorrente ha insistito sull´opposizione al trattamento formulata, sostenendo che l´esibizione integrale delle cartelle cliniche comporterebbe l´acquisizione da parte del titolare del trattamento di dati sensibili eccedenti rispetto a quelli ritenuti necessari e, tra essi, anche di dati relativi a "patologie riferite anche ad individui diversi dal principale interessato";

VISTA la nota inviata via fax il 19 dicembre 2008 con la quale la resistente, d´intesa con il titolare del trattamento Ina Assitalia S.p.A., ha ribadito quanto già dedotto, precisando che i dati richiesti sarebbero "contrattualmente previsti e strettamente necessari per verificare in sede di liquidazione la coerenza della patologie emerse con le dichiarazioni sanitarie espresse al momento della stipula del contratto" e che comunque gli stessi non sono allo stato trattati, dal momento che la ricorrente non li ha comunicati; rilevato che la resistente ha precisato che gli eventuali dati di terzi contenuti nella documentazione medica richiesta potrebbero essere oggetto di oscuramento a tutela dei terzi medesimi;

RILEVATO che il presente ricorso viene preso in considerazione esclusivamente con riferimento ai diritti esercitati dall´interessata nell´interpello preventivo al quale la resistente non risulta aver fornito riscontro nei termini previsti dall´art. 146 del Codice;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle richieste formulate ai sensi dell´art. 7, comma 2, del Codice, in ragione dell´adeguato riscontro fornito al riguardo dalla resistente seppure solo nel corso del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare infondata l´opposizione alla raccolta dei dati personali contenuti nelle cartelle cliniche relative ai ricoveri ospedalieri rispetto ai quali la ricorrente chiede la corresponsione della diaria, dal momento che il trattamento di quei dati non risulta, sulla base della documentazione acquisita in atti, illecito, essendo gli stessi indispensabili per adempiere ad un obbligo che deriva da un rapporto contrattuale di cui è parte la ricorrente medesima (che risulta peraltro aver espresso, a suo tempo, un consenso informato a tale trattamento);

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Generali Business Solutions S.C.p.A. (già GGL S.p.A.) nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione del mancato tempestivo riscontro alla richiesta dell´interessata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste formulate ex art. 7, comma 2, del Codice;

b) dichiara infondata l´opposizione al trattamento manifestata dalla ricorrente;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Business Solutions S.C.p.A. (già GGL S.p.A.), la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 12 febbraio 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli