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Ulteriore differimento dell'efficacia dell'autorizzazione al trattamento dei dati genetici rilasciata il 22 febbraio 2007 - 22 dicembre 2009 [1683067]

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[doc. web n. 1683067]

vedi anche

[Aut. n. 2/2005]

[Aut. al trattamento dei dati genetici - 22 febbraio 2007]
[provv. proroga 
19 dicembre 2008]
[differimento 27 aprile 2010]
[differimento 24 giugno 2010]
 

Ulteriore differimento dell´efficacia dell´autorizzazione al trattamento dei dati genetici rilasciata il 22 febbraio 2007
(G.U. n. 11 del 15 gennaio 2010)

Registro delle deliberazioni
Del. n. 52 del 22 dicembre 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che ai sensi dell´art. 90, comma 1, del citato Codice il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità;

Vista l´autorizzazione del Garante al trattamento dei dati genetici del 22 febbraio 2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2007, la cui efficacia è stata prorogata sino al 31 dicembre 2009 con delibera del Garante n. 75 del 19 dicembre 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2009;

Considerato che ai sensi dell´art. 90 del Codice tale autorizzazione, in sostituzione delle prescrizioni impartite in materia di dati genetici con l´autorizzazione generale n. 2/2005, è risultata uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo anche superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;

Considerato che è stata avviata la revisione delle disposizioni contenute nella predetta autorizzazione del 22 febbraio 2007, anche in relazione all´iniziativa della Società di genetica umana che ha sottoposto all´attenzione dell´Autorità alcune proposte di modifica e integrazione;

Considerato che su tali basi il Garante, in data 12 dicembre 2009, ha approvato in via preliminare un nuovo schema di autorizzazione al fine di armonizzare le prescrizioni già impartite alla luce dell´esperienza maturata e delle osservazioni formulate da qualificati esperti della materia con particolare riferimento all´aggiornamento delle definizioni utilizzate, ai trattamenti effettuati per la tutela della salute di familiari in assenza del consenso dell´interessato, alle ricerche scientifiche che coinvolgono minori o altri soggetti vulnerabili senza comportare per loro alcun beneficio diretto, nonché alla comunicazione ai familiari dell´interessato di dati genetici indispensabili per evitare un grave pregiudizio per la loro salute;

Considerato che in data 26 novembre 2009 l´Autorità ha inviato tale schema al Ministro della salute al fine di acquisire il parere del Consiglio superiore di sanità, riservandosi di apportarvi eventuali perfezionamenti anche all´esito delle indicazioni e dei suggerimenti che perverranno;

Considerato che è non è stata ancora completata la predetta procedura consultiva prevista dall´art. 90 del Codice per il rilascio di una nuova autorizzazione sostitutiva di quella vigente;

Ritenuto pertanto necessario, in attesa della definizione dell´attività consultiva sopra menzionata, di differire l´efficacia della vigente autorizzazione generale per il congruo periodo di quatto mesi, sino al 30 aprile 2010, per permettere nel frattempo, alle medesime condizioni, la prosecuzione dei trattamenti di dati genetici già autorizzati;

Ritenuto, all´esito dell´esperienza applicativa emersa in taluni casi di contenzioso, che le espressioni contenute nell´autorizzazione di cui vengono differiti gli effetti, e inerenti all´esercizio di un diritto in sede giudiziaria (punto "2) Ambito di applicazione" e punto "3) Finalità del trattamento") devono intendersi riferite al difensore, ai suoi collaboratori, alle parti e a ogni altro soggetto che effettui il trattamento per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria;

Visti gli atti d´ufficio;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

DELIBERA

di differire di quatto mesi, sino al 30 aprile 2010, l´efficacia dell´autorizzazione al trattamento dei dati genetici rilasciata, ai sensi dell´art. 90 del Codice, il 22 febbraio 2007 (pubblicata in G. U. 19 marzo 2007, n. 65) e già prorogata sino al 31 dicembre 2009 con delibera del Garante n. 75 del 19 dicembre 2008.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi