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Gli eredi legittimi possono accedere ai dati bancari del defunto - 12 novembre 2009 [1688199]

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[doc. web n. 1688199]

Gli eredi legittimi possono accedere ai dati bancari del defunto - 12 novembre 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 20 ottobre 2008, con la quale le sig.re XY e KQ (quest´ultima sia in proprio, sia in qualità di amministratore di sostegno dello zio XH) avevano chiesto al Banco di Sardegna S.p.A. di ottenere, quali eredi legittimi del defunto zio XH, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali concernenti le movimentazioni bancarie effettuate su tutti i rapporti intestati al de cuius;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 24 giugno 2009, con il quale i predetti (rappresentati e difesi dall´avv. Marco Fausto Piras), a seguito del diniego d´accesso opposto dal Banco di Sardegna S.p.A., che aveva eccepito il loro difetto di legittimazione ad ottenere le informazioni richieste stante l´avvenuta devoluzione dell´asse ereditario per successione testamentaria e non per successione legittima, hanno ribadito la propria richiesta di accesso ai dati personali relativi al proprio zio defunto;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del data 25 giugno 2009, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste delle interessate, nonché la nota del 24 settembre 2009, con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 13 luglio 2009, con la quale la banca ha ribadito di non poter riscontrare la richiesta delle ricorrenti in quanto "il defunto XH, con testamento olografo (…), ha disposto delle somme di danaro depositate presso la Banca a favore di altro nominativo", in tal modo escludendo -ad avviso della resistente- la legittimazione dei ricorrenti ad ottenere le predette informazioni;

VISTA la nota inviata via fax il 20 luglio 2009, con la quale i ricorrenti, contestando quanto sostenuto dalla banca, hanno insistito nelle loro richieste;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il defunto sacerdote, XY, con testamento olografo del 28 ottobre 2006, pubblicato il 9 maggio 2008, ha disposto (non è chiaro né rileva se a titolo di eredità o di legato) soltanto di alcuni beni facenti parte del suo patrimonio in favore del parroco di WH, ZJ, e che, pertanto, in relazione ad "ulteriori beni immobili non menzionati nel testamento", in ragione di apposita dichiarazione di accettazione dell´eredità resa dinanzi al Cancelliere del Tribunale di Cagliari, si è aperta una successione legittima in favore degli odierni ricorrenti;

ATTESO che, quindi, si è verificato un concorso fra una successione testamentaria ed una successione legittima, fattispecie espressamente prevista dall´art. 457, comma 2 del codice civile, secondo cui si fa luogo a successione legittima in mancanza non solo totale, ma pure parziale di quella testamentaria;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 9, comma 3 del Codice, il diritto di accesso ai dati riferiti a persone decedute può essere esercitato "da chi ha un interesse proprio", e che agli odierni ricorrenti, eredi legittimi, va sicuramente riconosciuto un interesse proprio ad accedere anche ai dati relativi ai rapporti intrattenuti dal de cuius con il Banco di Sardegna S.p.A., al fine di ricostruire la consistenza dell´asse ereditario nella sua interezza e di poter esercitare i diritti inerenti all´eredità, ivi compresi quelli conseguenti all´accettazione beneficiata;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere il ricorso e di dover ordinare al Banco di Sardegna S.p.A. di comunicare ai ricorrenti, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, i dati personali del defunto XH inerenti ai rapporti da costui già intrattenuti con la banca, avendo cura di oscurare le informazioni personali eventualmente riferite a terzi e dando conferma a questa Autorità, entro la stessa data, dell´avvenuto adempimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina al Banco di Sardegna S.p.A. di comunicare ai ricorrenti, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, i dati personali del defunto XH inerenti ai rapporti da costui già intrattenuti con la banca stessa, dando conferma anche a questa Autorità, entro il medesimo termine, dell´avvenuto adempimento.

Roma, 12 novembre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi