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Provvedimento del 6 maggio 2010 [1724410]

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[doc. web n. 1724410]

Provvedimento del 6 maggio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Claudio Filippi vice segretario generale;

VISTO il ricorso presentato l´11 marzo 2010 nei confronti di R.C.S. Quotidiani S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "Il Corriere della Sera", con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Silvia Maria Cinquemani, in relazione alla pubblicazione nell´archivio storico on-line del citato quotidiano di un articolo del KW dal titolo "ZY", nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, ha chiesto: in via principale, la cancellazione dei dati personali contenuti nell´articolo oggetto di contestazione in quanto relativo ad una notizia "non rispettosa della reale successione e contestualizzazione dei fatti incriminati, né associata ad alcuna successiva notizia dell´evoluzione della vicenda giudiziaria"; in via subordinata, "l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che i dati personali" contenuti nel predetto articolo, "siano rinvenibili direttamente attraverso l´utilizzo dei comuni motori di ricerca"; il tutto con la liquidazione delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 marzo 2010, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota anticipata via fax in data 7 aprile 2010, con la quale la resistente ha dichiarato di aver già "provveduto alla compilazione del file "robots.txt" segnalando così a tutti i motori di ricerca la propria intenzione di non vedere più indicizzato l´articolo (…)" contestato;

VISTA la nota inviata via fax il 15 aprile 2010, con la quale il ricorrente ha ha dichiarato, tra l´altro, che il proprio interesse "può ritenersi nella sostanza soddisfatto (…)" dal riscontro ricevuto dalla resistente;

RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati nell´articolo inserito nell´archivio storico on-line dell´editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica; e ritenuto, quindi, che tale trattamento, che non necessita del consenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati, e che può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 7, comma 3, lett. b) del Codice, ogni interessato ha diritto di chiedere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali soltanto ove gli stessi siano trattati in violazione di legge, oppure nel caso in cui la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle citate disposizioni, di dover dichiarare infondata, nel caso di specie, la richiesta formulata in via principale dal ricorrente volta a ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano dall´articolo contenuto nell´archivio storico on-line del quotidiano, risultando lecito il trattamento effettuato consistente nella mera riproduzione di un articolo formulato in modo conforme ad un corretto esercizio del diritto di cronaca;

RITENUTO invece di dover dichiarare non luogo a provvedere sulla richiesta formulata in via subordinata volta ad ottenere l´adozione delle misure idonee ad escludere l´indicizzazione dell´articolo in questione tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano, avendo il titolare del trattamento provveduto a fornire riscontro alla richiesta, mediante compilazione del file robots.txt previsto dal "Robots Exclusion Protocol", con modalità che è stata più volte riconosciuta adeguata da questa Autorità per garantire l´interessato (che non è persona nota) da una indiscriminata acquisibilità in rete dei dati che lo riguardano relativi ad una vicenda di cronaca, molto risalente nel tempo, nella quale era stato coinvolto;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente contenuti nell´articolo giornalistico pubblicato all´interno dell´archivio storico on line dell´editore resistente;

b) dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta volta a far adottare all´editore misure tecniche idonee per evitare l´indicizzazione dell´articolo tramite i motori di ricerca esterni al sito dell´editore;

c) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Roma, 6 maggio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravallot

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi

Scheda

Doc-Web
1724410
Data
06/05/10

Tipologie

Decisione su ricorso