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Trattamento di dati personali nell'ambito della Anagrafe nazionale degli studenti - 16 giugno 2010 [1734404]

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[doc. web n. 1734404]

Trattamento di dati personali nell´ambito della Anagrafe nazionale degli studenti - 16 giugno 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell´istruzione, dell´università e della ricerca;

Visto l´art. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il Ministero dell´istruzione, dell´università e della ricerca ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto ministeriale volto a definire – come si legge nel preambolo - "finalità, obiettivi, campi di intervento, criteri, modalità e strumenti di attuazione" dell´Anagrafe nazionale degli studenti (infra: Anagrafe) di cui all´articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, come modificato dai commi 1 e 2 dell´art. 1-quater del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167.

Il parere è reso su una versione del decreto che tiene conto degli ampi approfondimenti e delle indicazioni rese dall´Autorità ai competenti uffici di quel Dicastero nell´ambito di numerose riunioni, volte a garantire un più elevato standard di tutela del diritto alla protezione dei dati personali, nell´ambito dei trattamenti effettuati tramite l´Anagrafe.

Le osservazioni dell´Autorità hanno riguardato, in particolare, gli aspetti del decreto relativi alle finalità perseguite dall´Anagrafe; ai soggetti legittimati alla consultazione dei dati personali ivi presenti; alle tipologie di dati trattati; ai tempi di conservazione.

RILEVATO

Il provvedimento disciplina, all´articolo 1, le finalità e le modalità di funzionamento dell´Anagrafe e il termine di conservazione dei dati personali acquisiti, individuato fino alla fine dell´anno solare successivo alla conclusione di ogni ciclo scolastico.

L´articolo 2 individua le tipologie di dati personali suscettibili di trattamento e conferisce ai soggetti tenuti a vigilare sull´adempimento dell´obbligo scolastico  ai sensi dell´articolo 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 76 del 2005, il compito di fornire all´Anagrafe specifici dati personali relativi agli studenti che si avvalgano dell´istruzione parentale. Inoltre, al comma 3, in conformità con quanto sancito dall´articolo 20 del Codice, si prevede che con un atto del Ministro, avente natura regolamentare, adottato su parere conforme del Garante – siano individuati i tipi di dati sensibili e giudiziari nonché le operazioni eseguibili nell´ambito dei trattamenti effettuati tramite l´Anagrafe per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dall´art. 95 del Codice.

L´articolo 3, comma 1, disciplina l´utilizzo da parte del Ministero, esclusivamente in forma anonima, dei dati contenuti nell´Anagrafe per finalità di monitoraggio dell´evasione dell´obbligo scolastico, degli abbandoni scolastici e della irregolarità di frequenza e ogni altro fenomeno riconducibile alla dispersione scolastica. Al comma 2 si prevede che i soggetti tenuti a vigilare sull´adempimento dell´obbligo scolastico, ai sensi dell´articolo 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 76 del 2005, accedano ai dati personali contenuti nell´Anagrafe per lo svolgimento di tale funzione istituzionale.

L´articolo 4 prevede che gli Uffici di statistica del Ministero utilizzino – nel rispetto del Codice e della specifica normativa di settore in materia statistica (d.lg. n. 322/1989 e "codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell´ambito del Sistema statistico nazionale")– le anagrafi nazionali degli studenti previste dalla legge per i singoli settori (istruzione, università, alta formazione artistica, musicale e coreutica).

L´articolo 5 dispone l´integrazione dell´Anagrafe con le anagrafi istituite presso gli enti ad autonomia territoriale di cui ai commi 1, 2 e 3 dell´articolo 3 del citato decreto legislativo n. 76 del 2005.

L´allegato tecnico al decreto specifica, infine, le modalità di accesso ai dati presenti nell´Anagrafe da parte dei soggetti legittimati, nonché le misure idonee a garantire che la consultazione di tali dati da parte del Ministero, ai sensi dell´art. 3 dello schema di decreto, avvenga in forma anonima o comunque con modalità tali da impedire l´identificazione dell´interessato.

Lo schema di decreto recepisce integralmente le indicazioni rese dall´Autorità e pertanto non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell´istruzione, dell´università e della ricerca in materia di Anagrafe nazionale degli studenti di cui all´articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni.

Roma, 16 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli