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Provvedimento del 2 marzo 2011 [1801304]

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[doc. web n. 1801304]

Provvedimento del 2 marzo 2011

Registro dei provvedimenti
n. 080 del 2 marzo 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale Andrea Segato ha chiesto ad Amway Italia s.r.l. – società che si occupa di vendita per corrispondenza e a domicilio con la quale lo stesso aveva collaborato per mezzo di una loro incaricata) – di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, del rappresentante eventualmente designato ex art. 5 del Codice  e di ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano trattati dalla società e la relativa attestazione, essendo venuto meno il rapporto di collaborazione con la predetta incaricata;

VISTO il ricorso presentato il 24 dicembre 2010 nei confronti di Amway Italia s.r.l.  con il quale Andrea Segato, dichiarando di non aver ricevuto riscontro all´interpello preventivo, ha ribadito le richieste formulate chiedendo, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 gennaio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 18 febbraio 2011 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 21 gennaio e la memoria del 26 gennaio 2011 con le quali la società resistente ha fornito riscontro alle richieste dell´interessato rappresentando di aver provveduto a cancellare i dati personali che lo riguardano già in data 7 ottobre 2010 e comunicando gli estremi dei responsabili del trattamento designati;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito riscontro alle richieste dell´interessato successivamente alla presentazione del ricorso, pur dichiarando di aver provveduto a cancellare i dati relativi al ricorrente già in data precedente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Amway Italia s.r.l.  , la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 2 marzo 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE

Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1801304
Data
02/03/11

Tipologie

Decisione su ricorso