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Provvedimento del 12 maggio 2011 [1820929]

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[doc. web n. 1820929]

Provvedimento del 12 maggio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 187 del 12 maggio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 21 febbraio 2011, presentato da Antonio Ricciardi (rappresentato e difeso dall´avv. Michele Scarola) -già crocierista sulla "nave Magnifica" di MSC Crociere S.p.A. nell´agosto del 2010- nei confronti della predetta società, con il quale il ricorrente, non avendo ottenuto idoneo riscontro in merito, ha ribadito la propria contrarietà all´utilizzo di alcuni dati personali che lo riguardano (relativi a una serie di fotografie raffiguranti -tra gli altri- l´interessato e la famiglia dello stesso che sarebbero stati scattati durante alcuni momenti della crociera e "pubblicati in vetrina" malgrado l´esplicita opposizione del ricorrente alla conservazione dei medesimi dati); rilevato che il ricorrente ha in particolare chiesto la cancellazione dei dati che lo riguardano, opponendosi ad ogni ulteriore trattamento degli stessi, nonché di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 febbraio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 6 aprile 2011 con la quale, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, l´Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione;

VISTA la nota datata 8 marzo 2011 con la quale la società resistente, nel manifestare il proprio rammarico per "lo spiacevole inconveniente", ha rassicurato il ricorrente "sulla circostanza che le foto di cui riferisce non risultano archiviate in alcun modo e, come da (…) prassi di bordo, sono state distrutte nei supporti materiali e cancellate in quelli informatici a far data (…)" dallo sbarco del ricorrente;

VISTA la nota inviata via fax il 18 aprile 2011 con la quale il ricorrente ha sostenuto, tra l´altro, che "MSC Crociere, non gestendo le foto in base ai soggetti in esse ripresi, non sa quali di questi è sbarcato e non può distruggere le foto subito dopo lo sbarco", ribadendo altresì la richiesta relativa alle spese del procedimento in ragione della tardività del riscontro ricevuto dalla resistente;

VISTA la nota datata 4 maggio 2011 con la quale la resistente ha precisato che "i servizi di fotografia a bordo delle motonavi MSC Crociere e la procedure di gestione dei relativi archivi non sono curati dalla scrivente società, ma sono di esclusiva competenza della società armatrice, la MSC Crociere S.A., con sede legale in Ginevra …"; visto che tale società, interrogata in proposito, ha precisato di "aver già da tempo codificato e adottato una precisa policy secondo la quale tutte le foto scattate a bordo vengono completamente distrutte … con regolare cadenza quindicinale";

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato sia pure solo nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di MSC Crociere S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di MSC Crociere S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma,  12 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli